Abolita l’imposta di registro per contratti di affitto ad uso abitativo

Il Parlamento ha deciso di abolire l’assoggettamento ad imposta di registro dei canoni per contratti di affitto ad uso abitativo, che spesso veniva riaddebitato al locatario.

Se finora sono stati stipulati i contratti di locazione su fabbricati o su frazioni di fabbricati prevalentemente destinati ad abitazione, c’era da versare un’imposta di registro sul contratto di locazione dell’1% dipendente dalle prestazioni previste dal contratto e dalla sua durata.

Ormai si è giunti alla decisione di abolire quest’imposta, spesso posta a carico del locatario. Quindi, i contratti di affitto ad uso abitativo che sono stati stipulati a decorrere dall’11 novembre sono esenti dall’assoggettamento ad imposta. Tuttavia, ai contratti stipulati prima di questa data si applicano le disposizioni legislative precedenti.

Contratti di locazione stipulati prima dell’11 novembre 2017

Per quanto riguarda i contratti di locazione su fabbricati destinati ad abitazione che sono stati stipulati per iscritto prima dell’11 novembre 2017, bisogna tuttavia continuare a riscuotere una tassa dell’1% della base imponibile. Si deve notare, che fabbricati o spazi d’edifici sono destinati ad abitazione, se sono costruiti per rendere possibili una vita privata in stanze chiuse e in particolare il pernottamento.

Base imponibile

Il livello della base imponibile dipende dalla durata del contratto d’affitto, dal canone compresi oneri accessori (per esempio il canone mensile, il pagamento anticipato dell’affitto o eventualmente anche i costi condominiali e l’IVA). Tuttavia va notato che le prestazioni ricorrenti riguardando i contratti di affitto di alloggi – a differenza dei contratti di locazione commerciale – sono da determinare al massimo per il triplo del canone complessivo annuale, indipendentemente dalla durata del contratto che può essere determinata o indeterminata.

Esempio
È stipulato un contratto con una durata determinata di 60 mesi (5 anni). L’affitto lordo è di Euro 1.100,00 al mese. Il canone mensile di Euro 1.100,00 deve essere moltiplicato solo per 36 e non per 60 mesi. Quindi, il livello della base imponibile ammonta ad Euro 39.600,00. In questo caso l’imposta di registro del contratto di locazione ammonta a Euro 396,00 (39.600 x 1%).

Bisogna notare che il locatore è legalmente tenuto ad effettuare il calcolo e a versare l’imposta. Essa deve essere corrisposta entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo all’amministrazione finanziaria delle tasse, delle imposte di registro e del gioco d’azzardo.

La domanda se e per quale importo versare la tassa del contratto di locazione fino al 10 novembre 2017, deve sempre essere valutata in base agli elementi concreti. Volentieri prestiamo un supporto in merito al calcolo della tassa in esame sul contratto di locazione e all’adempimento entro il termine di legge.

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compilato il 27.11.2017
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