Adattamenti dei contratti di lavoro secondo l'AVRAG (legge austriaca di adattamento dei contratti di lavoro)

L'emendamento apporta cambiamenti significativi per quanto riguarda il rilascio dei certificati di lavoro e dei contratti di lavoro scritti.
Gentili clienti,

di seguito riportiamo una sintesi delle recenti modifiche in materia di diritto del lavoro in Austria.

Il 28 marzo 2024, in conformità alla direttiva UE 2019/1152, è entrato in vigore un emendamento alla legge austriaca di adattamento dei contratti di lavoro (Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetzes – AVRAG) che ha introdotto cambiamenti significativi, in particolare per quanto riguarda l’emissione del foglio riepilogativo del contratto di lavoro (Dienstzettel) e dei contratti di lavoro in forma scritta.

Le modifiche si applicano a impiegati e operai, indipendentemente dal settore.

Sulla base delle nuove disposizioni § 2 AVRAG, per i nuovi rapporti di lavoro a partire dal 28 marzo 2024 è obbligatorio fornire le seguenti informazioni aggiuntive:

• riferimento alle modalità di disdetta del contratto di lavoro (ad esempio per iscritto, ma non per e-mail, SMS o Whatsapp);
• sede legale della società;
• breve descrizione delle mansioni da svolgere;
• tipologia di pagamento dello stipendio (ad esempio tramite bonifico bancario sul conto ATXXX del dipendente);
• indicazione della corresponsione di eventuali straordinari;
• per il lavoro a turni: riferimento alle condizioni per modifiche del piano di lavoro;
• nome e indirizzo dell'istituto di previdenza sociale (ad esempio Österreichische Gesundheitskasse, 1100 Wien, Wienerbergstraße 15-19);
• durata e condizioni di un periodo di prova concordato;
• riferimento al diritto a corsi di formazione continua eventualmente forniti dal datore di lavoro.

Una novità significativa riguarda anche l’obbligo di emissione del foglio riepilogativo del contratto di lavoro (Dienstzettel) o dei contratti di lavoro in forma scritta, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro, ovvero anche per i rapporti di lavoro inferiori a un mese o occasionali.

La mancata emissione del foglio riepilogativo del contratto di lavoro (Dienstzettel) o di contratti di lavoro in forma scritta costituirà in futuro un comportamento sanzionabile: in caso di denuncia (ad esempio da parte di un dipendente che non ha ricevuto un contratto per iscritto), potranno essere comminate sanzioni amministrative fino a 436 euro e fino a 2.000 euro in caso di infrazione ripetuta.

I contratti di lavoro stipulati prima del 28 marzo 2024 rimangono invariati e pertanto non devono essere modificati o adattati.

Per ulteriori informazioni o per qualsiasi chiarimento, non esitate a contattare il vostro referente CONTAX.


 
compilato il 12.4.2024
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