Aspetti relativi all'imposta sul reddito del crowdfunding
Negli ultimi anni, il crowdfunding ha acquisito sempre più importanza come alternativa ai finanziamenti tradizionali. Il crowdfunding è un modo di accumulare capitale, che di solito avviene tramite un portale online.
Il crowdfunding è caratterizzato da una pluralità di investitori (il "crowd"), che investono somme piuttosto basse in un'impresa oppure in un progetto innovativo.
A seconda della controprestazione a essi corrisposta, come remunerazione del capitale investito, si distinguono i seguenti tipi di crowdfunding:
1. Crowdinvesting e Crowdlending (prestito subordinato)
Il crowdinvesting è caratterizzato dal fatto, che gli investitori mettono a disposizione un capitale a lungo termine ed in cambio ricevono delle quote di partecipazione all'utile aziendale. L'accordo contrattuale prevede l'attribuzione di un diritto di godimento oppure l'associazione in partecipazione.
Il crowdlending prevede l'emissione di prestiti subordinati, in cambio dei quali vengono corrisposti degli interessi.
Dal punto di vista del mutuatario, il compenso corrisposto agli investitori è fiscalmente deducibile solo nel caso in cui il capitale investito sia capitale di credito (come per es. diritto di godimento nominale, associazione in partecipazione, prestito subordinato). Se, invece, si tratta di capitale proprio (per es. diritto di godimento sostanziale), i compensi corrisposti agli investitori non sono detraibili.
A seconda del tipo di compenso, della forma giuridica dell'investitore e che l'investimento provenga dal patrimonio privato oppure quello aziendale, all'investitore vengono corrisposti redditi di capitale, redditi d'esercizio, redditi da interessi o redditi da investimento.
2. Crowdsponsoring
Nel Crowdsponsoring, gli investitori/sponsor ricevono un corrispettivo non monetario, come per es. prestazioni pubblicitarie. In relazione alle imposte sul reddito, bisogna distinguere tra: sponsoring e prefinanziamento di prodotti. Per il mutuatario, i pagamenti relativi allo sponsor corrispondono ad un introito imponibile. Per lo sponsor, tale importo è detraibile solo nel caso in cui il versamento avvenga in ambito dell'attività aziendale, abbia un notevole impatto pubblicitario sul pubblico e un rapporto equilibrato tra prestazione e compenso.
Il prefinanziamento di prodotti è, all'inizio, fiscalmente neutro per entrambe le parti.
3. Crowddonating
In primo piano, c'è la promozione di progetti, per es. nel settore creativo, culturale ed artistico. Gli investitori/donatori rinunciano completamente ad un compenso. Per il destinatario della donazione si tratta di entrate d'esercizio, se in ambito dell'attività aziendale. Per il donatore, la donazione è fiscalmente deducibile solo se il destinatario viene compare nella lista dei destinatari di donazioni riconosciuti dal ministero delle finanze austriaco.
Per poter valutare la situazione relativa all'imposta sul reddito di un finanziamento tramite crowdfunding, sia per il destinatario del capitale che per l'investitore, bisogna valutare il singolo caso. Determinanti sono la classificazione come capitale proprio oppure come capitale di credito (crowdinvesting, crowdlending), come anche la classificazione come prefinanziamento, sponsorizazione oppure donazione (crowdsponsoring, crowddonating). A seconda della forma giuridica della società e del tipo di investimento (investimento dal patrimonio privato oppure aziendale), può risultaree una classificazione fiscale diversa.
Saremo lieti di assisterVi, in caso necessitiate di una consulenza personale!
Copyright 2019 © Contax WirtschaftstreuhandgmbH - riproduzione riservata
Il crowdfunding è caratterizzato da una pluralità di investitori (il "crowd"), che investono somme piuttosto basse in un'impresa oppure in un progetto innovativo.
A seconda della controprestazione a essi corrisposta, come remunerazione del capitale investito, si distinguono i seguenti tipi di crowdfunding:
1. Crowdinvesting e Crowdlending (prestito subordinato)
Il crowdinvesting è caratterizzato dal fatto, che gli investitori mettono a disposizione un capitale a lungo termine ed in cambio ricevono delle quote di partecipazione all'utile aziendale. L'accordo contrattuale prevede l'attribuzione di un diritto di godimento oppure l'associazione in partecipazione.
Il crowdlending prevede l'emissione di prestiti subordinati, in cambio dei quali vengono corrisposti degli interessi.
Dal punto di vista del mutuatario, il compenso corrisposto agli investitori è fiscalmente deducibile solo nel caso in cui il capitale investito sia capitale di credito (come per es. diritto di godimento nominale, associazione in partecipazione, prestito subordinato). Se, invece, si tratta di capitale proprio (per es. diritto di godimento sostanziale), i compensi corrisposti agli investitori non sono detraibili.
A seconda del tipo di compenso, della forma giuridica dell'investitore e che l'investimento provenga dal patrimonio privato oppure quello aziendale, all'investitore vengono corrisposti redditi di capitale, redditi d'esercizio, redditi da interessi o redditi da investimento.
2. Crowdsponsoring
Nel Crowdsponsoring, gli investitori/sponsor ricevono un corrispettivo non monetario, come per es. prestazioni pubblicitarie. In relazione alle imposte sul reddito, bisogna distinguere tra: sponsoring e prefinanziamento di prodotti. Per il mutuatario, i pagamenti relativi allo sponsor corrispondono ad un introito imponibile. Per lo sponsor, tale importo è detraibile solo nel caso in cui il versamento avvenga in ambito dell'attività aziendale, abbia un notevole impatto pubblicitario sul pubblico e un rapporto equilibrato tra prestazione e compenso.
Il prefinanziamento di prodotti è, all'inizio, fiscalmente neutro per entrambe le parti.
3. Crowddonating
In primo piano, c'è la promozione di progetti, per es. nel settore creativo, culturale ed artistico. Gli investitori/donatori rinunciano completamente ad un compenso. Per il destinatario della donazione si tratta di entrate d'esercizio, se in ambito dell'attività aziendale. Per il donatore, la donazione è fiscalmente deducibile solo se il destinatario viene compare nella lista dei destinatari di donazioni riconosciuti dal ministero delle finanze austriaco.
Per poter valutare la situazione relativa all'imposta sul reddito di un finanziamento tramite crowdfunding, sia per il destinatario del capitale che per l'investitore, bisogna valutare il singolo caso. Determinanti sono la classificazione come capitale proprio oppure come capitale di credito (crowdinvesting, crowdlending), come anche la classificazione come prefinanziamento, sponsorizazione oppure donazione (crowdsponsoring, crowddonating). A seconda della forma giuridica della società e del tipo di investimento (investimento dal patrimonio privato oppure aziendale), può risultaree una classificazione fiscale diversa.
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