Coronavirus (COVID-19): Agevolazioni per le imprese - Aggiornamento del 7.4.2020 - 3°, 4° e 5° Legge COVID-19

Il 4 aprile 2020 sono stati pubblicati in gazzetta ufficiale austriaca (Bundesgesetzblatt) tre nuovi interventi legislativi, ossia la 3a, 4a e 5a legge COVID 19. Qui di seguito trovate una sintesi delle più importanti modifiche di questi tre interventi legislativi. Inoltre, gli istituti di previdenza sociale e le autorità fiscali pubblicano costantemente nuove semplificazioni e dettagli più specifici delle precedenti semplificazioni in relazione alle agevolazioni per la  crisi COVID. Vi informeremo sulle modifiche più importanti dopo i "punti salienti" dei pacchetti legislativi.

"Highlights" del 3° intervento della Legge COVID 19
Modifiche alla legge sulle imposte sul reddito (EStG):
  • Esenzione fiscale per le sovvenzioni per far fronte alla situazione di crisi COVID 19: sono comprese le sovvenzioni del fondo per soggetti in particolare difficoltà (Härtefallfonds) ai sensi della legge sul fondo per soggetti in particolare difficoltà (Härtefallfondsgesetz) (si veda fondo per soggetti in particolare difficoltà: richiesta dal 27.3.2020, ore 17:00 e Aggiornamento Innovazioni dal 6 aprile 2020), sovvenzioni del fondo di gestione delle crisi COVID-19 - Krisenbewältigungsfonds (ad es. pagamenti in relazione al lavoro a tempo ridotto - Kurzarbeit) e fondi del fondo di crisi Corona (prestiti e sovvenzioni), nonché sovvenzioni analoghe dei Länder, dei comuni e degli altri gruppi d'interesse specifici. La disposizione si applica a partire dal 1° marzo 2020. Né queste indennità e supplementi valgono per il calcolo della base contributiva della previdenza sociale.
  • Indennità per i pendolari (Pendlerpauschale): dovrebbe essere possibile far valere l'indennità per i pendolari come prima se la distanza tra casa e luogo di lavoro non può più essere percorsa o non può più essere percorsa ogni giorno lavorativo solo a causa dell'attuale crisi COVID 19.
  • Indennità e supplementi: Ie indennità e i supplementi che sono inclusi nello stipendio o salario corrente e che sono pagati al dipendente anche in caso di quarantena, telelavoro o lavoro a tempo parziale a causa della crisi della COVID 19 possono continuare ad essere trattati in esenzione d'imposta.
  • "3.000 Euro di bonus": se il pagamento dei bonus e delle indennità viene corrisposto ai dipendenti nelle specifiche attività di mantenimento del sistema esclusivamente al fine di ricompensarli in relazione ai maggiori impegni connessi all'emergenza COVID, questi sono esenti da imposte fino a un importo di 3.000 Euro per dipendente nell'anno 2020. I premi pagati sulla base di precedenti accordi di performance non sono invece esenti da imposte. Inoltre, è ancora in sospesa la definizione del termine "dipendenti nelle specifiche attività di mantenimento del sistema".
  • Medici: per i medici che hanno ceduto o cessato l'attività e che hanno cessato l'attività lucrativa dopo il compimento del 60esimo anno di età, resta applicabile l'aliquota della metà dell'imposta sull'utile da alienazione o da cessazione dell'attività, anche se, a causa di un'attività medica durante la pandemia COVID 19, sono stati superati i limiti di importo del § 37 (5) n. 3, seconda frase, EStG.
Altri importanti cambiamenti:
  • Esenzione dall'obbligo di prestazione lavorativa per i soggetti considerati a rischio COVID 19: i dipendenti e gli apprendisti con gravi malattie preesistenti che hanno ricevuto un certificato corrispondente (certificato di rischio COVID 19) dal loro medico di famiglia hanno diritto all'esenzione dall'obbligo di prestazione lavorativa e al pagamento continuato della retribuzione. Ciò non vale se la persona interessata è in grado di svolgere il proprio lavoro a domicilio (home office) o se le condizioni per l'esecuzione del lavoro sul posto di lavoro possono essere organizzate con misure adeguate in modo da escludere con la massima certezza l'infezione da COVID-19. Devono essere incluse anche misure per il modo di lavorare. L'esenzione può durare al massimo fino al 30 aprile 2020. Le disposizioni non si applicano alle persone interessate che lavorano in aree critiche delle infrastrutture. Il datore di lavoro ha diritto al rimborso della retribuzione versata al dipendente o all'apprendista, nonché ai contributi previdenziali del datore di lavoro, ai contributi dell'assicurazione contro la disoccupazione e ad altri contributi dell'istituto di assicurazione malattia. La domanda di rimborso deve essere presentata alla cassa malattia entro e non oltre sei settimane dal termine del congedo.
  • Registro dei titolari effettivi (WiEReG): I termini per la comunicazione dei dati da parte dei soggetti giuridici interessati vengono interrotti se i termini non sono ancora scaduti entro la fine del 16 marzo 2020 o se l'inizio del termine rientra nel periodo dal 16 marzo 2020 alla fine del 30 aprile 2020. La misura è intesa a prevenire l'imposizione di sanzioni coercitive e l'avvio di procedimenti, nonchè l'imposizione di sanzioni per illeciti finanziari dovuti al mancato rispetto dei termini. I suddetti termini ricominceranno a decorrere dal 1° maggio 2020.
  • Legge sul fondo per soggetti in particolare difficoltà (Härtefallfondsgesetz): Vedi il nostro aggiornamento dettagliato Härtefallfonds: Aggiornamento del 6 aprile 2020
  • Lavoro a tempo ridotto (Kurzarbeit): dovrebbero essere disponibili fondi sufficienti per il modello di lavoro a tempo ridotto COVID utilizzato da molte aziende. Il rigido limite massimo di 1 miliardo di euro deve essere abolito e deve essere adattabile in modo flessibile per decreto in base alle reali esigenze. Il regolamento prevede attualmente una somma di 3 miliardi di Euro.
A questo punto vorremmo anche sottolineare che sono previsti continui cambiamenti e chiarimenti al modello di lavoro a orario ridotto COVID. Non appena ci sarà chiarezza su questi cambiamenti previsti, vi informeremo immediatamente in un articolo separato. L'AMS ha già accelerato l'applicazione del lavoro a orario ridotto. D'ora in poi, l'AMS emetterà un'approvazione provvisoria per le domande presentate e complete. Qualsiasi rifiuto da parte del sindacato sarà notificato all'AMS entro 48 ore nei singoli casi. Secondo le informazioni della WKO, le banche stanno considerando, se possibile, da parte dell'azienda di non prefinanziare i pagamenti dei salari solo dopo l'approvazione definitiva del lavoro a orario ridotto COVID, ma appena i seguenti documenti saranno presentati alla banca:
  • la conferma di ricezione della domanda da parte di AMS,
  • l'accordo delle parti sociali compilato e presentato e
  • se disponibile dettaglio delle buste paga.
  • Fondo COVID per la gestione delle crisi (COVID-Krisenbewältigungsfonds): le risorse del fondo saranno aumentate da 4 miliardi di Euro a 28 miliardi di Euro. Vi informeremo sulle misure concrete (in particolare l'assunzione di responsabilità, le garanzie, la concessione di prestiti, le sovvenzioni per i costi di gestione) e gli enti responsabili (in particolare Abbaubeteiligungsaktiengesellschaft des Bundes (ABBAG) o una delle sue controllate, Österreichische Hotel- und Tourismusbank (ÖHT), Österreichische Kontrollbank (ÖKB) o AWS) in un articolo separato quando saranno pubblicati i dettagli concreti.
  • Assicurazione contro gli infortuni - disposizioni speciali temporanee per gli infortuni sul lavoro in Home Office: gli infortuni che si verificano in home office devono essere considerati infortuni sul lavoro, indipendentemente dal fatto che a casa vi sia o meno una stanza delimitata per poter lavorare.
  • Tempo di assistenza speciale (Sonderbetreuungszeit): il tempo di assistenza speciale COVID deve poter essere concordato con il datore di lavoro anche in caso di assenza di un assistente sociale nell'ambito dell'assistenza 24 ore su 24 o se è necessaria l'assistenza di persone disabili e il dipendente si assume la cura del parente o dei parenti (tutti i parenti e affini). Nell'ambito del periodo di assistenza speciale COVID, un terzo dei costi salariali continuerà ad essere rimborsato. Tuttavia, si è deciso di limitare il tempo di cura speciale COVID: Qualsiasi forma di tempo di cura speciale può (dal punto di vista attuale) essere presa solo fino alla fine di maggio 2020.
  • Legge sull'imposta di registro (Gebührengesetz): oltre alle già citate esenzioni per scritti e atti ufficiali, vi è ora anche l'esenzione dalle tasse per le transazioni legali necessarie per l'attuazione di misure in relazione alla gestione della situazione di crisi COVID 19 (ad esempio per determinate garanzie e contratti di locazione).
  • Legge penale finanziaria: Nuova revisione delle scadenze: se ciò è di vostra pertinenza personale, vi informeremo in dettaglio su richiesta.
"Highlights" del 4° intervento della Legge COVID 19
Il 4° intervento della Legge COVID-19 porta i seguenti notevoli cambiamenti:

Affitti residenziali: Se un inquilino dell'appartamento è in ritardo con il pagamento dell'affitto per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020 a causa di un difficoltà finanziarie dovuto a COVID, ciò non dà diritto al locatore di chiedere la risoluzione del contratto di locazione o di rescindere il contratto di locazione mediante un'azione di sfratto. Il locatore non può intraprendere azioni legali per riscuotere gli arretrati di pagamento fino alla fine del 31 dicembre 2020 o dedurli da una caparra versata dal locatario. Tuttavia, l'esclusione dello scioglimento o dello sfratto rimarra in vigore fino alla fine del 30 giugno 2022. Pertanto, se il locatario non ha pagato per intero gli arretrati maturati nel secondo trimestre del 2020 entro la fine del 30 giugno 2022, il locatore ha il diritto di basare su tali arretrati la risoluzione del contratto di locazione o un'azione di risoluzione del contratto a partire dal 1° luglio 2022. Ciò non pregiudica il diritto del locatore di rescindere il contratto di locazione per altri motivi. In realtà, il regolamento copre solo il pagamento dell'affitto degli appartamenti. Altri casi, come gli affitti di locali commerciali e le locazioni, possono essere risolti sulla base della situazione giuridica esistente (indipendentemente da COVID).

Diritto fallimentare: in caso di sovraindebitamento ai sensi del diritto fallimentare che si verifichi nel periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020, il debitore non è obbligato a presentare istanza di avvio di procedura concorsuale. È esclusa qualsiasi responsabilità degli organi interessati a questo riguardo a causa di una violazione del § 69 (2) OI (obbligo di dichiarazione di insolvenza) durante questo periodo. Durante questo periodo non deve essere aperta una procedura di insolvenza su richiesta del creditore se il debitore è eccessivamente indebitato, ma non insolvente. In caso di sovraindebitamento alla fine del 30 giugno 2020, l'obbligo del debitore di presentare una domanda di insolvenza deve essere nuovamente rispettato. L'obbligo del debitore di richiedere l'apertura di una procedura di insolvenza in caso di insolvenza rimane invariato nel periodo sopra menzionato. Se anche il debitore non è in grado di pagare, sussistono quindi sia l'obbligo di dichiarazione di insolvenza che la responsabilità.

Redazione e pubblicazione del bilancio annuale: Se, a causa della pandemia COVID 19, i rappresentanti legali di una società di capitali, il consiglio di amministrazione di una cooperativa o l'organo direttivo di un'associazione non possono redigere il bilancio annuale nei primi cinque mesi dell'esercizio successivo, tale periodo può essere superato di un massimo di quattro mesi (ossia nove mesi in totale). Lo stesso vale per altri documenti contabili che devono essere presentati entro i termini per la presentazione dei conti annuali (ad es. bilanci consolidati). Tutti i documenti da pubblicare contemporaneamente devono essere presentati al registro di commercio entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio. Con questo requisito di legge, le norme devono essere rispettate esattamente - se necessario, saremo lieti di consigliarvi.

"Highlights" del 5° intervento della Legge COVID 19

Per completezza va menzionata anche il 5° intervento della Legge COVID-19: con questa legge sono state modificate la disposizione provvisoria di bilancio 2020 e la legge quadro di bilancio 2019-2022. A questo punto ci asterremo da ulteriori presentazioni di queste leggi.

Semplificazioni e concretizzazioni rilevanti da parte delle autorità fiscali

  • Possibilità di presentare una richiesta di proroga del termine per la dichiarazione anticipata dell'IVA, la dichiarazione dell'imposta pubblicitaria, la dichiarazione dell'imposta sugli autoveicoli e la denuncia dei redditi comunali in relazione a COVID. In questo contesto, non sono da attendersi né eventuali maggiorazioni tardive né conseguenze ai sensi del diritto finanziario penale.
  • Per i rappresentanti fiscali, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2018 è stato prorogato a fine agosto 2020.
  • Come già segnalato, è attualmente possibile rinviare al 30 settembre 2020 l'intero debito risultante sul conto fiscale dell'ufficio delle imposte. Tuttavia, le autorità fiscali hanno chiarito che una nuova domanda di rinvio deve essere presentata per le imposte iscritte e dovute successivamente (dopo la presentazione della domanda di rinvio).
Semplificazioni e concretizzazioni rilevanti da parte degli enti di previdenza sociale
  • La cassa malattia austriaca sottolinea ancora una volta che le notifiche tardive (ad esempio le notifiche mensili della base contributiva) di marzo, aprile e maggio 2020 non saranno sanzionate da maggiorazioni per ritardi di pagamento.
  • Le registrazioni tardive e le cancellazioni tardive, tuttavia, continuano a far scattare le sanzioni. In questo caso, è possibile presentare una richiesta di storno per i ritardi legati al COVID.
  • Se nel corso della registrazione dei dipendenti per il lavoro a tempo ridotto presso l'AMS risultasse evidente che un'originaria cessazione del rapporto di lavoro deve essere revocata, ciò può essere comunicato alla ÖGK con effetto retroattivo, cancellando la registrazione senza alcuna sanzione.
Prospettive: Possibile blocco del pagamento dei dividendi in caso di "servizi di supporto COVID"?
Attualmente è in preparazione una mozione parlamentare che mira a un blocco dei pagamenti dei dividendi per i periodi in cui l'azienda adotta misure o si avvale di pagamenti di sostegno, sovvenzioni, sussidi o sussidi basati sulla crisi COVID. Ciò dovrebbe includere anche misure nel quadro della COVID-19-FondsG, della legge sul servizio del mercato del lavoro, della legge sulla promozione delle PMI, della legge sul fondo per le situazioni di disagio, della legge sulle epidemie o degli sgravi previsti dalla legge sulla sicurezza sociale. Devono essere incluse anche le distribuzioni di dividendi relativi agli utili aziendali degli esercizi precedenti. La mozione non è ancora stata votata - vi terremo informati.

Indipendentemente da qualsiasi misura relativa a COVID, devono essere ovviamente rispettate le disposizioni del § 82 (5) della legge sulle società a responsabilità limitata (GmbHG) :

Se, tra la chiusura dell'esercizio e la delibera dell'assemblea sul bilancio d'esercizio, gli amministratori delegati o il consiglio di sorveglianza vengono a conoscenza che il patrimonio della società si è ridotto in misura significativa e probabilmente non solo temporaneamente a seguito di perdite subite o di riduzioni di valore, l'utile di bilancio è escluso dalla distribuzione fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla riduzione dell'attivo subita e deve essere trasferito per il conto dell'esercizio in corso.
 
compilato il 7.4.2020
Share
 

Altre news di CONTAX