Diritto del datore di lavoro al risarcimento in caso di quarantena del dipendente

Se un dipendente è posto in quarantena Covid 19 dalle autorità, il datore di lavoro deve continuare a pagare lo stipendio al dipendente durante il periodo di quarantena. Lo stipendio è da pagare per intero fino a quando la quarantena regolamentare finisce e il dipendente è in grado di tornare al lavoro.

Ciò nonostante il datore di lavoro ha diritto al risarcimento per lo stipendio pagato durante la quarantena. La richiesta di risarcimento deve essere presentata al più tardi di 3 mesi dalla fine ufficiale della quarantena. In quest’ambito sono da osservare alcuni importanti dettagli.

Secondo le disposizioni della legge sulle epidemie (Epidemiegesetz) il datore di lavoro ha diritto al risarcimento da parte del governo austriaco dello stipendio pagato compreso il contributo previdenziale. Il datore di lavoro deve presentare una richiesta di risarcimento entro 3 mesi dalla fine della quarantena Covid 19. La domanda deve essere presentata all'Autorità amministrativa distrettuale (Bezirksverwaltungsbehörde) che ha ordinato la quarantena. È quindi importante che il datore di lavoro abbia l'avviso ufficiale di quarantena (Absonderungsbescheid), nonché il corrispondente l'avviso di revoca della stessa (Aufhebungsbescheid).

Email informale all'autorità amministrativa distrettuale (Bezirksverwaltungsbehörde)
Attualmente, non esiste un modulo di richiesta di risarcimento uniforme in tutta l'Austria. Pertanto, è sufficiente un’email informale all'Autorità amministrativa distrettuale competente (Bezirksverwaltungsbehörde) con il seguente contenuto:
  • Azienda
  • Oggetto: "Antrag auf Vergütung des Verdienstentganges gem. § 32 Epidemiegesetz", ovvero “richiesta di risarcimento della perdita di redditi ai sensi del § 32 della legge sulle epidemie"
  • Nome del dipendente
  • Data dell’inizio della quarantena del dipendente, nonché l‘avviso relativo (Absonderungsbescheid)
  • Data di revoca della quarantena del dipendente, nonché l‘avviso relativo (Aufhebungsbescheid)
  • Prova del pagamento continuato dello stipendio da parte del datore di lavoro al dipendente (ad esempio, busta paga, ricevuta del bonifico bancario, ecc.)
  • Dettagli del conto bancario del datore di lavoro

Alcune provincie hanno anche moduli di richiesta separati per questo scopo.

Se invece un dipendente si mette volontariamente in quarantena, ovvero senza un ordine ufficiale, o se il dipendente riceve semplicemente una raccomandazione dalla hotline sanitaria 1450, ad esempio, per monitorare il suo stato di salute da casa, ciò non costituisce un diritto al pagamento continuato della retribuzione, né dà diritto al datore di lavoro a un risarcimento ai sensi della legge sulle epidemie per eventuali perdite di redditi.
In questi casi, può essere consigliabile concordare in anticipo tra il datore di lavoro e il dipendente il consumo di tempo compensativo o di ferie. Non è ammissibile che un dipendente si assenti dal lavoro senza permesso.

Imprenditori in quarantena COVID-19
Il risarcimento per la retribuzione dei dipendenti è distinta dai casi in cui l’imprenditore stesso è colpito da una quarantena ufficiale COVID 19. Anche in questo caso l'imprenditore ha diritto ad un risarcimento per il suo mancato reddito. Uno strumento di calcolo è disponibile per calcolare l'importo della perdita di redditi. Va notato che, in particolare, un commercialista o un revisore dei conti deve confermare la correttezza del calcolo e la richiesta deve essere presentata all'autorità amministrativa distrettuale competente (Bezirksverwaltungsbehörde) entro 3 mesi dalla revoca della quarantena.

Saremo lieti di assisterVi e consigliarVi nella presentazione della Vostra richiesta, nell'emissione di qualsiasi conferma necessaria e nel rispondere a qualsiasi altra domanda!
 
compilato il 5.1.2021
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