Finanziamenti infragruppo
Le nuove linee guida sui prezzi di trasferimento in corso di approvazione (Entwurf Verrechnungspreisrichtlinien 2020 ovvero VPR 2020) tra l’altro forniscono dei chiarimenti sulle varie tipologie di finanziamenti infragruppo, tra cui debiti in forma di prestiti, sulle garanzie, sui rating di crediti, sul cash-pooling, sul hedging, sul factoring e sulle assicurazioni prestate.
Per tutti i tipi di finanziamenti in un primo passo è necessario la corretta individuazione della transazione finanziaria. In questo ambito è tra l’altro previsto analizzare:
Nella determinazione del tasso d’interesse per un prestito infragruppo e quindi del prezzo della transazione il credit rating della società beneficiaria è uno dei fattori più importanti. Di solito viene dato precedenza al Metodo CUP.
Per verificare se il tasso d’interesse applicato sulla transazione è in linea con il principio di libera concorrenza, questo tasso per i prestiti infragruppo va confrontato sulla base di benchmark interni o di dati disponibili pubblicamente riguardando prestiti tra terzi con condizioni comparabili e da società con rating comparabili. La dichiarazione di una banca specificando il tasso d'interesse al quale concederebbe un prestito alla società beneficiaria non è sufficiente per provare che il prezzo della transazione sia in linea al principio di libera concorrenza.
Con le nuove linee guida sui prezzi di trasferimento sono state introdotte delle precisazioni anche sui regolamenti degli accordi di cash pooling. La valutazione sulla congruità della remunerazione del cash-pooling deve essere in linea con i prezzi di libera concorrenza ed è ora sottoposta a criteri più rigorosi.
In linea di principio un cash pool è uno strumento di finanziamento per la gestione della liquidità a breve termine all'interno di un gruppo aziendale.
In particolare per essere conformi con il principio di libera concorrenza, le VPR 2020 richiedono che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
Per tutti i tipi di finanziamenti in un primo passo è necessario la corretta individuazione della transazione finanziaria. In questo ambito è tra l’altro previsto analizzare:
- le caratteristiche economiche della transazione basandosi non solo sul contratto ma anche sulle funzioni delle società coinvolte, le caratteristiche dell’istrumento, la strategia commerciale e le condizioni economiche dei partecipanti e del mercato;
- se il debito infragruppo può effettivamente essere caratterizzato come finanziamento vero e proprio piuttosto che come finanziamento in conto capitale;
- se la società beneficiaria ha le capacità economiche di restituire il debito;
- se sussistono le caratteristiche di un debito infragruppo.
Nella determinazione del tasso d’interesse per un prestito infragruppo e quindi del prezzo della transazione il credit rating della società beneficiaria è uno dei fattori più importanti. Di solito viene dato precedenza al Metodo CUP.
Per verificare se il tasso d’interesse applicato sulla transazione è in linea con il principio di libera concorrenza, questo tasso per i prestiti infragruppo va confrontato sulla base di benchmark interni o di dati disponibili pubblicamente riguardando prestiti tra terzi con condizioni comparabili e da società con rating comparabili. La dichiarazione di una banca specificando il tasso d'interesse al quale concederebbe un prestito alla società beneficiaria non è sufficiente per provare che il prezzo della transazione sia in linea al principio di libera concorrenza.
Con le nuove linee guida sui prezzi di trasferimento sono state introdotte delle precisazioni anche sui regolamenti degli accordi di cash pooling. La valutazione sulla congruità della remunerazione del cash-pooling deve essere in linea con i prezzi di libera concorrenza ed è ora sottoposta a criteri più rigorosi.
In linea di principio un cash pool è uno strumento di finanziamento per la gestione della liquidità a breve termine all'interno di un gruppo aziendale.
In particolare per essere conformi con il principio di libera concorrenza, le VPR 2020 richiedono che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- tutti i partecipanti al cash pool devono trovarsi nella migliore posizione considerando le loro opzioni realisticamente disponibili ovvero “options realistically available” (Rz. 124);
- obbligo di verificare i tassi di interesse che i partecipanti ottengono dal cash pool rispetto agli interessi applicabili nel mercato locale (Rz. 124);
- obbligo di dividere il beneficio del cash pool tra i partecipanti (Rz.123);
- remunerazione cost plus del cash pool leader se questo viene qualificato come fornitore di servizi (Rz. 126);
- obbligo di monitoraggio per assicurare che le posizioni di cash pool siano solo a breve termine (Rz. 125).