Imprenditore minimo ai fini IVA straniero e locazione
A causa del regime delle imprese minime dall’1 gennaio 2017 occorre chiedersi se anche gli stranieri sono da considerarsi come imprenditori minimi ai fini dei redditi da locazioni per gli immobili affittati in Austria.
Chi è imprenditore minimo?
Dall’1.1.2017 imprenditori minimi sono quelli che svolgono attività d’impresa all’interno del paese e i cui fatturati non superano Euro 30.000 in un anno. In questo caso sono esenti dal pagamento dell’IVA, a meno che essi stessi optino per l’applicazione dell’imposta. Ciò significa nel caso di affitto o della locazione d’immobili sono considerati a fini IVA imprenditori e possono dare in affitto gli immobili senza applicazione dell’IVA. Quindi, non devono neanche versare l’IVA all’amministrazione finanziaria o consegnare una dichiarazione dell’IVA. È questa un’essenziale agevolazione. Tuttavia, bisogna notare che i locatori che sono imprenditori minimi e che non hanno optato per l’imponibilità ai fini IVA, non godono del diritto della detrazione dell’IVA sugli acquisiti nel caso di eventuali riparazioni nell’abitazione data in affitto o locazione.
Dove si svolge l’attività di locazione
Nel caso del regime delle imprese minime non si fa più riferimento alla domanda se l’imprenditore è residente in Austria. Con il cambiamento della normativa IVA dell’1 gennaio 2017 diventa importante sapere se esercita la propria attività sul territorio nazionale. Ormai c’è da chiedersi da dove è svolta l’attività di locazione, cioè, dove si trova la sede dell’attività economica del locatore: nel luogo dell’immobile dato in affitto, o in quel luogo dove vengono prese le decisioni più importanti per la locazione?
Dalla giurisprudenza emerge che la sede dell’attività economica di una locazione si trova nel luogo da cui è amministrata l’attività di locazione. È quindi quel luogo in cui vengono eseguiti e conservati i documenti amministrativi, in cui si svolgono le attività bancarie e vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la gestione generale di tale attività.
Nel caso di un locatore residente all’estero, il luogo dov’è la sede dell’attività economica normalmente non sarà quello dell’immobile dato in affitto, ma nella maggior parte dei casi dal domicilio del locatore. Anche se il locatore incarica un amministratore condominiale o una società per la gestione dei beni immobiliari con la gestione corrente della locazione, non cambia la sede della propria attività economica.
Esenzione IVA non spetta in Austria
Se l’impresa viene gestita all’estero, l’esenzione IVA non spetta nei termini delle imprese minime. Così i redditi di locazione del locatore straniero possono essere soggetti ad IVA in Austria fin dall’inizio. Il locatore deve registrarsi presso l’amministrazione finanziaria della città di Graz.
Saremo lieti di prestare un aiuto in merito alla registrazione presso l’amministrazione finanziaria e alla dichiarazione IVA.
Copyright 2018 © Contax WirtschaftstreuhandgmbH - riproduzione riservata
Chi è imprenditore minimo?
Dall’1.1.2017 imprenditori minimi sono quelli che svolgono attività d’impresa all’interno del paese e i cui fatturati non superano Euro 30.000 in un anno. In questo caso sono esenti dal pagamento dell’IVA, a meno che essi stessi optino per l’applicazione dell’imposta. Ciò significa nel caso di affitto o della locazione d’immobili sono considerati a fini IVA imprenditori e possono dare in affitto gli immobili senza applicazione dell’IVA. Quindi, non devono neanche versare l’IVA all’amministrazione finanziaria o consegnare una dichiarazione dell’IVA. È questa un’essenziale agevolazione. Tuttavia, bisogna notare che i locatori che sono imprenditori minimi e che non hanno optato per l’imponibilità ai fini IVA, non godono del diritto della detrazione dell’IVA sugli acquisiti nel caso di eventuali riparazioni nell’abitazione data in affitto o locazione.
Dove si svolge l’attività di locazione
Nel caso del regime delle imprese minime non si fa più riferimento alla domanda se l’imprenditore è residente in Austria. Con il cambiamento della normativa IVA dell’1 gennaio 2017 diventa importante sapere se esercita la propria attività sul territorio nazionale. Ormai c’è da chiedersi da dove è svolta l’attività di locazione, cioè, dove si trova la sede dell’attività economica del locatore: nel luogo dell’immobile dato in affitto, o in quel luogo dove vengono prese le decisioni più importanti per la locazione?
Dalla giurisprudenza emerge che la sede dell’attività economica di una locazione si trova nel luogo da cui è amministrata l’attività di locazione. È quindi quel luogo in cui vengono eseguiti e conservati i documenti amministrativi, in cui si svolgono le attività bancarie e vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la gestione generale di tale attività.
Nel caso di un locatore residente all’estero, il luogo dov’è la sede dell’attività economica normalmente non sarà quello dell’immobile dato in affitto, ma nella maggior parte dei casi dal domicilio del locatore. Anche se il locatore incarica un amministratore condominiale o una società per la gestione dei beni immobiliari con la gestione corrente della locazione, non cambia la sede della propria attività economica.
Esenzione IVA non spetta in Austria
Se l’impresa viene gestita all’estero, l’esenzione IVA non spetta nei termini delle imprese minime. Così i redditi di locazione del locatore straniero possono essere soggetti ad IVA in Austria fin dall’inizio. Il locatore deve registrarsi presso l’amministrazione finanziaria della città di Graz.
Saremo lieti di prestare un aiuto in merito alla registrazione presso l’amministrazione finanziaria e alla dichiarazione IVA.
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