L’EURO ritenuta scade alla fine del 2016
La legge austriaca sull’EURO ritenuta cessa di avere effetto dopo il 31 dicembre 2016. A partire dal 1 gennaio 2017 l’EURO ritenuta non verrà più trattenuta.
Interessi corrisposti da sostituto d’imposta in Austria a favore di una persona fisica non residente, fino al 31 dicembre 2016 sono soggetti all’EURO ritenuta, quando la sua residenza si trova in un altro stato membro dell’Unione Europea (UE) e non sussistono eccezioni dall’applicazione della ritenuta alla fonte. Inversamente, anche nel caso in cui una persona fisica residente in Austria riceva pagamenti d’interessi da un sostituto d’imposta estero (come in particolare da una banca), il ricavo è stato soggetto alla tassazione nello stato d’origine – dipendente dalla rispettiva normativa nello stato estero.
Automatico scambio d’informazioni
A partire dall’1 gennaio 2017 la riscossione della ritenuta UE alla fonte non viene più applicata. Al suo posto viene implementato uno scambio automatico d’informazioni con tutti gli stati membri dell’UE nonché una serie di paesi terzi. A tale scopo gli istituti finanziari austriaci sono obbligati a segnalare i dati conti correnti all’autorità fiscale austriaca. L’amministrazione finanziaria austriaca inoltra i dati all’autorità fiscale estera. Questo, comunque, non implica un’esenzione completa dei pagamenti d’interessi effettuati a stranieri dalla tassazione. Gli interessi corrisposti a persone fisiche non fiscalmente residenti in Austria (come soprattutto anche lo sono persone fisiche la cui residenza si trova in un altro stato membro dell’UE) sono assoggettate alla ritenuta d’imposta austriaca pari al 25% ovvero al 27,5%. Persone fisiche il cui stato di residenza fiscale coopera con l’Austria nel campo dell’automatico scambio d’informazioni, in futuro però avranno la possibilità di essere esonerate dalla ritenuta dell’imposta sul reddito da capitale austriaco presentando un certificato di residenza fiscale rilasciato dall’amministrazione finanziarie dello stato di residenza. Fine del segreto bancario.
Suggerimento
Con la decadenza della legge austriaca legata alla ritenuta UE, che si basa su una direttiva UE, termina anche la validità di simili normative (legate all’EURO ritenuta) in altri stati UE. L’automatico scambio d’informazioni si fonda quindi sul principio di reciprocità e sostanzialmente riguarda tutte le persone oppure entità giuridiche che risiedono fiscalmente in uno degli stati che partecipano alla norma comune. Per questo motivo sono obbligati anche gli istituti finanziari esteri, presso cui soggetti d’imposta residenti in Austria possiedono conti, a segnalare i dati alle autorità fiscali estere. In seguito allo scambio d’informazioni si effettua quindi anche un inoltro dei dati alle autorità fiscali in Austria.
Nel caso in cui dovesse occorrere la necessità di rivelare informazioni tributarie ancora prima dell’inizio dell’automatico scambio d’informazioni all’ufficio imposte, Vi supportiamo volentieri.
Copyright 2016 © Contax WirtschaftstruehandgmbH - riproduzione riservata
Interessi corrisposti da sostituto d’imposta in Austria a favore di una persona fisica non residente, fino al 31 dicembre 2016 sono soggetti all’EURO ritenuta, quando la sua residenza si trova in un altro stato membro dell’Unione Europea (UE) e non sussistono eccezioni dall’applicazione della ritenuta alla fonte. Inversamente, anche nel caso in cui una persona fisica residente in Austria riceva pagamenti d’interessi da un sostituto d’imposta estero (come in particolare da una banca), il ricavo è stato soggetto alla tassazione nello stato d’origine – dipendente dalla rispettiva normativa nello stato estero.
Automatico scambio d’informazioni
A partire dall’1 gennaio 2017 la riscossione della ritenuta UE alla fonte non viene più applicata. Al suo posto viene implementato uno scambio automatico d’informazioni con tutti gli stati membri dell’UE nonché una serie di paesi terzi. A tale scopo gli istituti finanziari austriaci sono obbligati a segnalare i dati conti correnti all’autorità fiscale austriaca. L’amministrazione finanziaria austriaca inoltra i dati all’autorità fiscale estera. Questo, comunque, non implica un’esenzione completa dei pagamenti d’interessi effettuati a stranieri dalla tassazione. Gli interessi corrisposti a persone fisiche non fiscalmente residenti in Austria (come soprattutto anche lo sono persone fisiche la cui residenza si trova in un altro stato membro dell’UE) sono assoggettate alla ritenuta d’imposta austriaca pari al 25% ovvero al 27,5%. Persone fisiche il cui stato di residenza fiscale coopera con l’Austria nel campo dell’automatico scambio d’informazioni, in futuro però avranno la possibilità di essere esonerate dalla ritenuta dell’imposta sul reddito da capitale austriaco presentando un certificato di residenza fiscale rilasciato dall’amministrazione finanziarie dello stato di residenza. Fine del segreto bancario.
Suggerimento
Con la decadenza della legge austriaca legata alla ritenuta UE, che si basa su una direttiva UE, termina anche la validità di simili normative (legate all’EURO ritenuta) in altri stati UE. L’automatico scambio d’informazioni si fonda quindi sul principio di reciprocità e sostanzialmente riguarda tutte le persone oppure entità giuridiche che risiedono fiscalmente in uno degli stati che partecipano alla norma comune. Per questo motivo sono obbligati anche gli istituti finanziari esteri, presso cui soggetti d’imposta residenti in Austria possiedono conti, a segnalare i dati alle autorità fiscali estere. In seguito allo scambio d’informazioni si effettua quindi anche un inoltro dei dati alle autorità fiscali in Austria.
Nel caso in cui dovesse occorrere la necessità di rivelare informazioni tributarie ancora prima dell’inizio dell’automatico scambio d’informazioni all’ufficio imposte, Vi supportiamo volentieri.
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