La pubblicità online non è soggetta all’imposta sulla pubblicità
Poiché la pubblicità online non è inclusa nella legge sulla tassazione della pubblicità, le pubblicità in internet non sono soggette ad imposta. La corte costituzionale ha confermato questo orientamento.
Le pubblicità soggette all’imposta sulla pubblicità che attualmente ammonta al 5 percento sono:
Trattamento fiscale a seconda della forma pubblicitaria
I ricorsi presentati alla corte costituzionale dai soggetti obbligati al versamento dell’imposta (case editrici ed emittenti radio) hanno sottolineato il trattamento fiscale diverso di varie forme pubblicitarie. Da un lato le inserzioni pubblicitarie in pubblicazioni o le pubblicazioni di inserzioni pubblicitarie in TV e radio sono soggette alla tassazione, dall’altro lato la pubblicità online non è soggetta alla tassazione non essendo inclusa nella legge sulla tassazione della pubblicità. Per i ricorrenti questo viola il principio della parità di trattamento.
Esenzione dalle imposte della pubblicità in internet
La corte costituzionale ha però costatato che non era probabile che il ricorso potesse venire accolto ed ha rifiutato di trattare il ricorso. Poiché la pubblicità online non è inclusa nella legge sulla tassazione della pubblicità, la pubblicità su internet è inevitabilmente esente dalle imposte. Le pubblicità in internet e nei suoi servizi non possono venir assegnate né alla stampa, né alla radiodiffusione o alla televisione, né alla pubblicità esterna. Si resta in attesa se a causa del decreto della corte costituzionale si apporteranno delle modifiche alla legge attualmente in vigore.
Attenzione
Nel caso in cui un inserzionista colloca uno schermo in una vetrina oppure in un luogo pubblico e mostra contenuti pubblicitari a titolo oneroso, non si tratta di pubblicità online. In tal caso la trasmissione elettronica è solo un sussidio per l’utilizzo di superfici e spazi, e se avviene a titolo oneroso, ne consegue l’imponibilità ai fini dell’imposta sulla pubblicità.
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Le pubblicità soggette all’imposta sulla pubblicità che attualmente ammonta al 5 percento sono:
- la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie in pubblicazioni ai sensi della legge sui media;
- la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie in TV e radio;
- il tollerare l’utilizzo di superfici e di spazi per la diffusione di messaggi pubblicitari.
Trattamento fiscale a seconda della forma pubblicitaria
I ricorsi presentati alla corte costituzionale dai soggetti obbligati al versamento dell’imposta (case editrici ed emittenti radio) hanno sottolineato il trattamento fiscale diverso di varie forme pubblicitarie. Da un lato le inserzioni pubblicitarie in pubblicazioni o le pubblicazioni di inserzioni pubblicitarie in TV e radio sono soggette alla tassazione, dall’altro lato la pubblicità online non è soggetta alla tassazione non essendo inclusa nella legge sulla tassazione della pubblicità. Per i ricorrenti questo viola il principio della parità di trattamento.
Esenzione dalle imposte della pubblicità in internet
La corte costituzionale ha però costatato che non era probabile che il ricorso potesse venire accolto ed ha rifiutato di trattare il ricorso. Poiché la pubblicità online non è inclusa nella legge sulla tassazione della pubblicità, la pubblicità su internet è inevitabilmente esente dalle imposte. Le pubblicità in internet e nei suoi servizi non possono venir assegnate né alla stampa, né alla radiodiffusione o alla televisione, né alla pubblicità esterna. Si resta in attesa se a causa del decreto della corte costituzionale si apporteranno delle modifiche alla legge attualmente in vigore.
Attenzione
Nel caso in cui un inserzionista colloca uno schermo in una vetrina oppure in un luogo pubblico e mostra contenuti pubblicitari a titolo oneroso, non si tratta di pubblicità online. In tal caso la trasmissione elettronica è solo un sussidio per l’utilizzo di superfici e spazi, e se avviene a titolo oneroso, ne consegue l’imponibilità ai fini dell’imposta sulla pubblicità.
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