Le conseguenze fiscali di una Hard Brexit

Il ministero delle finanze austriaco ha pubblicato una comunicazione informativa sui possibili scenari relativi all'uscita del Regno Unito dalla UE dopo il rifiuto dell'accordo.

Gli scenari ipotizzati sono tre, ovvero un'uscita con accordo (deal), un'uscita senza accordo (no deal), oppure la proroga della fase di negoziazione e la revoca della domanda di uscita. Di seguito, illustriamo esemplificativamente le possibili conseguenze di una Brexit senza accordo.

Nel caso di una Hard Brexit (senza fase transitoria e senza accordo), il Regno Unito verrebbe immediatamente trattato come Paese terzo. Tutti i vantaggi connessi all'appartenenza all'UE non potrebbero più essere applicati, e ciò per gli imprenditori significherebbe un diverso trattamento delle imposte sul reddito e sull'imposta sul valore aggiunto.

Imposte sul valore aggiunto
Dopo l'entrata in vigore della Brexit, nel caso di trasferimento di un'azienda nel Regno Unito, le riserve occulte rilevate, relative alle imposte sul reddito, verrebbero, quindi, tassate immediatamente (vendita fittizia). Di conseguenza, non è concessa alcuna rateizzazione del pagamento, a differenza del caso in cui l'impresa si trasferisca in un paese UE.

Imposte sulle vendite
Con la Brexit, le forniture verso il Regno Unito verrebbero trattate come esportazioni e non più come forniture intracomunitarie. Se soddisfatti i requisiti previsti dalla legge, entrambi i Paesi sarebbero esenti dall'IVA. Trattandosi di una vera e propria esenzione fiscale, può sempre venir richiesto il rimborso dell'IVA relativo a tali forniture. Le forniture provenienti dal Regno Unito rappresentano, quindi, importazioni.
Le prestazioni di liberi professionisti (per es. un perito, avvocato, ingegnere, …) a non-imprenditori residenti nel Regno Unito non sarebbero tassabili nel paese in cui risiede il prestatore, ma nel Regno Unito.
Nel caso di prestazioni effettuate tra due imprenditori, tassabili nel Regno Unito, i requisiti di fatturazione non sarebbero più disciplinati solo dalla normativa austriaca relativa all'imposizione dell'IVA, ma anche da normative di paesi terzi.
Per imprenditori britannici che effettuano prestazioni imponibili in Austria, può rendersi necessario nominare un rappresentante fiscale (per es. revisore contabile, avvocato, notaio) in un paese UE.

In caso intratteniate affari con delle imprese britanniche, Vi raccomandiamo di accertarne il corretto modus operandi.


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compilato il 1.4.2019
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