Legge di bilancio 2016 cambiamenti nella normativa IVA per gli imprenditori minimi
Con il 2017 sarà più facile qualificarsi come imprenditore minimo ai fini IVA.
Fino al 31 dicembre 2016 nel calcolo del volume di affari fino a Euro 30.000,00 rientravano i fatturati imponibili e non imponibili ovvero esenti. Se i Vostri fatturati non imponibili, come per esempio fatturati a scuole private ed a altri istituti di formazione generale o professionale, da insegnanti privati, ad associazioni di pubblica utilità, per la custodia dei bambini, ad ospedali, da attività nel contesto di trattamenti di cura (ma anche come psicoterapeuta o massaggiatore, da attività come odontotecnico etc.) assieme con i Vostri fatturati imponibili sono stati superiori al limite di volume di affari pari ad Euro 30.000,00, in tal caso le Vostre prestazioni di servizi imponibili erano già da assoggettare ad IVA.
Dal 2017 i fatturati non imponibili ed esenti dall'IVA non verranno inclusi nel calcolo del limite del volume d’affari pari ad Euro 30.000,00. Se nel passato i Vostri fatturati non imponibili o esenti sono stati inferiori al limite di Euro 30.000,00, questo significherebbe che nel 2017 non dovrete versare più l'IVA per quelli imponibili. D'altra parte non si può detrarre l'IVA acquisiti per oneri che sono in relazione con il fatturato proporzionalmente imponibile.
Se ricadete in questa situazione e volete avvalervi della normativa per le imprese minime, Vi consigliamo di non emettere più fatture con IVA per fatturati imponibili, ma esenti da imposta perché sotto il limite di 30.000 Euro, altrimenti l'IVA è dovuta in virtù dell’emissione della fattura stessa. Se però alla fine dell'anno il limite di Euro 30.000,00 viene superato, l'intero fatturato sarebbe comunque imponibile.
Vi preghiamo di contattarci e chiarire assieme a noi se tale cambiamento possa essere per voi un vantaggio.
Copyright 2017 © Contax WirtschaftstreuhandgmbH - riproduzione riservata
Fino al 31 dicembre 2016 nel calcolo del volume di affari fino a Euro 30.000,00 rientravano i fatturati imponibili e non imponibili ovvero esenti. Se i Vostri fatturati non imponibili, come per esempio fatturati a scuole private ed a altri istituti di formazione generale o professionale, da insegnanti privati, ad associazioni di pubblica utilità, per la custodia dei bambini, ad ospedali, da attività nel contesto di trattamenti di cura (ma anche come psicoterapeuta o massaggiatore, da attività come odontotecnico etc.) assieme con i Vostri fatturati imponibili sono stati superiori al limite di volume di affari pari ad Euro 30.000,00, in tal caso le Vostre prestazioni di servizi imponibili erano già da assoggettare ad IVA.
Dal 2017 i fatturati non imponibili ed esenti dall'IVA non verranno inclusi nel calcolo del limite del volume d’affari pari ad Euro 30.000,00. Se nel passato i Vostri fatturati non imponibili o esenti sono stati inferiori al limite di Euro 30.000,00, questo significherebbe che nel 2017 non dovrete versare più l'IVA per quelli imponibili. D'altra parte non si può detrarre l'IVA acquisiti per oneri che sono in relazione con il fatturato proporzionalmente imponibile.
Se ricadete in questa situazione e volete avvalervi della normativa per le imprese minime, Vi consigliamo di non emettere più fatture con IVA per fatturati imponibili, ma esenti da imposta perché sotto il limite di 30.000 Euro, altrimenti l'IVA è dovuta in virtù dell’emissione della fattura stessa. Se però alla fine dell'anno il limite di Euro 30.000,00 viene superato, l'intero fatturato sarebbe comunque imponibile.
Vi preghiamo di contattarci e chiarire assieme a noi se tale cambiamento possa essere per voi un vantaggio.
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