Medici e IVA
I medici sono esentati dal pagamento dell'IVA, e di conseguenza non godono del diritto della detrazione dell'IVA sugli acquisiti. Ma attenzione, vale anche in questo caso il detto: le eccezioni confermano la regola! L'esenzione IVA dei medici si acquista cioè solo attraverso l'esercizio di un'attività curativa secondo la Legge sui medici del 1998. Altre attività svolte dai medici possono perciò essere imponibili.
Esercizio dell'attività curativa
L'esenzione IVA è ammessa per l'attività generale dei medici. Questa è costituita dall'esercizio dell'attività curativa sotto la denominazione di "medico", e comprendere secondo la Legge sui del 1998 tutte quelle professioni fondate sulla conoscenza medico-scientifica, che direttamente o indirettamente sono rivolte al benessere dell'uomo.
Perito medico
Le perizie mediche sono in line di principio esenti da IVA (anche quando richieste da un terzo o quando per esempio sono relative all'attestazione dello stato di salute ai fini di un rimborso assicurativo), ma ci sono delle eccezioni. Sono soggette ad IVA quindi attività come la ricerca medica sugli effetti dei farmaci, studi sulla cosmetica e sugli effetti sulla pelle del trucco, test di idoneità psicologica, inerenti all'orientamento lavorativo o a procedure del tribunale.
Medico del lavoro
Non rappresentano attività curativa le attività dei medici del lavoro, che pertanto sono soggette al pagamento dell'IVA e con parziale detrazione dell'IVA sugli acquisti.
Esenti sono tuttavia le consulenze individuali al lavoratore in merito alla tutela della sua salute, le visite mediche al lavoratore (escluse sono le visite per assunzioni e per idoneità lavorativa), le vaccinazioni e la documentazione di tutte queste attività.
Per ragioni di semplicità, la Legge ha stabilito che i medici del lavoro siano soggetti ad IVA per il 90%, ed esenti per il 10%.
Altre attività non mediche
Non rappresentano attività curativa, e pertanto sono imponibili IVA:
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Esercizio dell'attività curativa
L'esenzione IVA è ammessa per l'attività generale dei medici. Questa è costituita dall'esercizio dell'attività curativa sotto la denominazione di "medico", e comprendere secondo la Legge sui del 1998 tutte quelle professioni fondate sulla conoscenza medico-scientifica, che direttamente o indirettamente sono rivolte al benessere dell'uomo.
Perito medico
Le perizie mediche sono in line di principio esenti da IVA (anche quando richieste da un terzo o quando per esempio sono relative all'attestazione dello stato di salute ai fini di un rimborso assicurativo), ma ci sono delle eccezioni. Sono soggette ad IVA quindi attività come la ricerca medica sugli effetti dei farmaci, studi sulla cosmetica e sugli effetti sulla pelle del trucco, test di idoneità psicologica, inerenti all'orientamento lavorativo o a procedure del tribunale.
Medico del lavoro
Non rappresentano attività curativa le attività dei medici del lavoro, che pertanto sono soggette al pagamento dell'IVA e con parziale detrazione dell'IVA sugli acquisti.
Esenti sono tuttavia le consulenze individuali al lavoratore in merito alla tutela della sua salute, le visite mediche al lavoratore (escluse sono le visite per assunzioni e per idoneità lavorativa), le vaccinazioni e la documentazione di tutte queste attività.
Per ragioni di semplicità, la Legge ha stabilito che i medici del lavoro siano soggetti ad IVA per il 90%, ed esenti per il 10%.
Altre attività non mediche
Non rappresentano attività curativa, e pertanto sono imponibili IVA:
- l'attività d'autore, anche se in relazione ad una specializzazione medica;
- lo svolgimento di convegni, anche se il congresso avviene nell'ambito della specializzazione del medico;
- le docenze.
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