Non tutte le carenze formali danno diritto alla stima induttiva dei redditi
Il Tribunale tributario di secondo grado (BFG) si è recentemente pronunciato in una sentenza che ha stabilito se l'eventuale carenza d'informazioni riguardante i costi d'esercizio giustificasse anche le stime dei ricavi d'esercizio.
Se l'amministrazione finanziaria non è in grado di determinare la base imponibile per il calcolo di un'imposta (ad esempio, l'IRPEF), questa deve essere stimata. La semplice difficoltà di determinare le basi imponibili per la riscossione delle imposte non esonera l'amministrazione finanziaria dall'obbligo di un'indagine approfondita e le da diritto di effettuare una stima.
Applicazione di un margine di sicurezza (Sicherheitszuschlag)
L'obiettivo di ogni stima deve essere quello di avvicinarsi il più possibile alle basi imponibili reali, ossia ai dati effettivi, e non è neanche previsto, che la stima e il risultato della stessa abbiano carattere punitivo. Inoltre, l'applicazione di un margine di sicurezza è consentita a determinate condizioni e deve tener conto della possibilità che non tutte le transazioni commerciali siano state riprodotte fedelmente, come nel caso di documentazione contabile inadeguata.
In particolare, una stima deve esse compiuta nei seguenti casi:
Sentenza del Tribunale tributario (BFG) di secondo grado
Da una recente sentenza del Tribunale Tributario (BFG), si apprende come l'amministrazione finanziaria faccia ricorso in misura crescente a stime.
Esempio: Un contribuente dichiara spese per un subappalto nel suo bilancio annuale, le quali non vengono riconosciute dall'amministrazione finanziaria durante una verifica fiscale. Di conseguenza, l'amministrazione finanziaria competente stima (come margine di sicurezza) un 20% sui ricavi dichiarati. L'amministrazione finanziaria giustifica la sua decisione, affermando che la completezza dei ricavi dichiarati non può essere verificata a causa di compensi fittizi.
Il BFG è in disaccordo con tali osservazioni e considera ingiustificata la maggiorazione applicata ai ricavi correnti. Durante la revisione esterna si rilevano solo carenze relative ai costi d'esercizio (compensi fittizi). Non si può quindi affermare che la base imponibile non possa essere determinata.
La facoltà di stima è regolamentata in modo preciso ed è limitata a casi ben definiti. In caso di verifica fiscale, dovesse l'amministrazione finanziaria fare ricorso a una stima, saremo lieti di assisterVi.
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Se l'amministrazione finanziaria non è in grado di determinare la base imponibile per il calcolo di un'imposta (ad esempio, l'IRPEF), questa deve essere stimata. La semplice difficoltà di determinare le basi imponibili per la riscossione delle imposte non esonera l'amministrazione finanziaria dall'obbligo di un'indagine approfondita e le da diritto di effettuare una stima.
Applicazione di un margine di sicurezza (Sicherheitszuschlag)
L'obiettivo di ogni stima deve essere quello di avvicinarsi il più possibile alle basi imponibili reali, ossia ai dati effettivi, e non è neanche previsto, che la stima e il risultato della stessa abbiano carattere punitivo. Inoltre, l'applicazione di un margine di sicurezza è consentita a determinate condizioni e deve tener conto della possibilità che non tutte le transazioni commerciali siano state riprodotte fedelmente, come nel caso di documentazione contabile inadeguata.
In particolare, una stima deve esse compiuta nei seguenti casi:
- mancanza di ricevute, motivo per cui viene meno lo strumento essenziale per la verifica dell'esattezza di conti e bilanci;
- mancata presentazione della dichiarazione fiscale, nonostante questa sia obbligatoria;
- mancata presentazione di libri o registri contabili.
Sentenza del Tribunale tributario (BFG) di secondo grado
Da una recente sentenza del Tribunale Tributario (BFG), si apprende come l'amministrazione finanziaria faccia ricorso in misura crescente a stime.
Esempio: Un contribuente dichiara spese per un subappalto nel suo bilancio annuale, le quali non vengono riconosciute dall'amministrazione finanziaria durante una verifica fiscale. Di conseguenza, l'amministrazione finanziaria competente stima (come margine di sicurezza) un 20% sui ricavi dichiarati. L'amministrazione finanziaria giustifica la sua decisione, affermando che la completezza dei ricavi dichiarati non può essere verificata a causa di compensi fittizi.
Il BFG è in disaccordo con tali osservazioni e considera ingiustificata la maggiorazione applicata ai ricavi correnti. Durante la revisione esterna si rilevano solo carenze relative ai costi d'esercizio (compensi fittizi). Non si può quindi affermare che la base imponibile non possa essere determinata.
La facoltà di stima è regolamentata in modo preciso ed è limitata a casi ben definiti. In caso di verifica fiscale, dovesse l'amministrazione finanziaria fare ricorso a una stima, saremo lieti di assisterVi.
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