NOVITÀ: Interessi su crediti IVA o importi a saldo
La legge fiscale di emendamento del 2022 ha introdotto nella normativa tributaria federale austriaca una disposizione disciplinante gli interessi su crediti IVA e gli importi dovuti. Gli interessi sull'IVA ammontano annualmente al tasso di base maggiorato del 2%. Gli interessi maturati sull'IVA di importo non superiore a 50 EUR non devono essere liquidati. La disciplina in oggetto è dettagliata e complessa; pertanto, di seguito si riporta una sintesi degli aspetti ritenuti più rilevanti nella prassi quotidiana.
Le nuove disposizioni devono essere applicate
Eventuali sopratasse conseguenti al pagamento tardivo delle imposte (normalmente pari al 2% dell’ammontare dell’imposta non versata entro il termine) nonché la sopratassa pari a un massimo del 10% dell’ammontare dell’imposta liquidata (applicata per la presentazione tardiva della dichiarazione IVA) non costituiscono oggetto della disciplina degli interessi ai fini IVA – la relativa disciplina continua a trovare applicazione senza modifiche.
I nostri esperti rimangono a Vostra completa disposizione in caso di domande circa la tematica degli interessi IVA.
- a crediti relativi a tutti i procedimenti aperti al 20 luglio 2022 (e a tutte le liquidazioni derivanti dalla dichiarazione annuale IVA non ancora esecutivi a detta data);
- a pagamenti il cui termine (§ 21 c. 1 UStG) sia fissato dopo il 20 luglio 2022 (e per la prima volta alle liquidazioni derivanti dalla dichiarazione annuale relativi al 2022).
Interessi su |
Crediti |
Importi dovuti |
Liquidazione periodica IVA |
a partire dal 91° giorni successivo alla presentazione della liquidazione periodica IVA fino alla registrazione sul conto fiscale |
a partire dal 91° giorno successivo al termine per il versamento del pagamento periodico fino alla ricezione della liquidazione periodica |
Dichiarazione annuale |
a partire dal 91° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione annuale fino alla notifica dell'atto di liquidazione dell'imposta |
a partire dal 1° ottobre dell'anno successivo fino alla notifica dell'atto di liquidazione dell'imposta |
Eventuali sopratasse conseguenti al pagamento tardivo delle imposte (normalmente pari al 2% dell’ammontare dell’imposta non versata entro il termine) nonché la sopratassa pari a un massimo del 10% dell’ammontare dell’imposta liquidata (applicata per la presentazione tardiva della dichiarazione IVA) non costituiscono oggetto della disciplina degli interessi ai fini IVA – la relativa disciplina continua a trovare applicazione senza modifiche.
I nostri esperti rimangono a Vostra completa disposizione in caso di domande circa la tematica degli interessi IVA.