Nuova disciplina per le operazioni triangolari IVA a partire dall'1.1.2023
Cessioni a catena e operazioni triangolari
Ai fini IVA, un'operazione a catena si configura nel caso in cui un bene venga venduto tramite cessioni successive a più soggetti passivi diversi (imprenditori) e consegnato direttamente dal primo cedente all’acquirente finale (imprenditore o non). Un’operazione triangolare costituisce una forma speciale di cessione a catena nella quale, al ricorrere di determinate condizioni, l’intermediario può evitare di incorrere in un acquisto intracomunitario (il quale presuppone una registrazione ai fini fiscali) nel Paese di destinazione dei beni presso l'ultimo destinatario.
Secondo la disciplina attuale, è necessario che le seguenti condizioni siano soddisfatte per avvalersi dei benefici di un’operazione triangolare:
Nuova disciplina a partire dall'1.1.2023
Ad avviso della Commissione europea, la normativa fiscale di emendamento del 2022 (Abgabenänderungsgesetz 2022) ha modificato la condizione del coinvolgimento di esattamente tre imprenditori quindi stabilendo che è possibile avvalersi dell’agevolazione nell’ambito della cessione triangolare anche se più di tre imprenditori sono coinvolti nell’operazione. In aggiunta a partire dal 1° gennaio 2023, l'agevolazione per le operazioni triangolari potrà trovare applicazione anche nel caso in cui all’inizio e/o al termine dell’operazione partecipino alla transazione uno o più imprenditori con partita IVA dello stesso Stato membro.
Esempio:
Vendita di un bene da parte dell’imprenditore 1 (dotato di partita IVA austriaca) in qualità di primo cedente all’imprenditore 2 (anche questo dotato di partita IVA austriaca); cessione da parte di questo all'imprenditore 3 (con partita IVA ceca) e da questo all’imprenditore 4 (con partita IVA italiana); acquisto da parte dell’imprenditore 5 (anche questo con partita IVA italiana) in qualità di destinatario finale.
La consegna della merce ha luogo direttamente da parte dell’imprenditore 1 nei confronti dell’imprenditore 5.
A partire dall'1.1.2023 gli imprenditori 2 (AT), 3 (CZ) e 4 (IT) possono beneficiare dell'agevolazione prevista per le operazioni triangolari e l'operatore 3 (CZ), ad esempio, non ha l’obbligo di registrarsi in Italia.
Ai fini di un’applicazione siffatta dell’agevolazione, è tuttavia decisivo che anche gli altri Stati membri coinvolti nell’operazione recepiscano la disciplina in discorso nel relativo ordinamento nazionale conformemente con il parere della Commissione UE.
Consiglio pratico
Nella prassi, è consigliabile verificare se le cessioni possano essere ricondotte alla fattispecie delle operazioni a catena o triangolari e se si renda necessario un intervento a seguito del mutamento del quadro normativo a partire dal 1° gennaio 2023.
In particolare, sarebbe opportuno un controllo delle cessioni nei seguenti casi:
I nostri esperti saranno lieti di assisterVi nell’analisi dei Vostri casi aziendali, rispondendo a ulteriori domande sull’argomento e supportandoVi nella corretta elaborazione di simili cessioni.
Ai fini IVA, un'operazione a catena si configura nel caso in cui un bene venga venduto tramite cessioni successive a più soggetti passivi diversi (imprenditori) e consegnato direttamente dal primo cedente all’acquirente finale (imprenditore o non). Un’operazione triangolare costituisce una forma speciale di cessione a catena nella quale, al ricorrere di determinate condizioni, l’intermediario può evitare di incorrere in un acquisto intracomunitario (il quale presuppone una registrazione ai fini fiscali) nel Paese di destinazione dei beni presso l'ultimo destinatario.
Secondo la disciplina attuale, è necessario che le seguenti condizioni siano soddisfatte per avvalersi dei benefici di un’operazione triangolare:
- coinvolgimento di esattamente tre imprenditori (vale a dire, a differenza di una normale operazione a catena, anche l’acquirente finale deve essere un imprenditore),
- detti imprenditori dispongano di numeri di partita IVA di tre diversi Stati membri,
- il bene sia trasportato dal Paese del primo cedente (situato in uno Stato membro) direttamente all’acquirente finale in un altro Stato membro, e
- il trasporto non venga effettuato dall'acquirente finale.
Nuova disciplina a partire dall'1.1.2023
Ad avviso della Commissione europea, la normativa fiscale di emendamento del 2022 (Abgabenänderungsgesetz 2022) ha modificato la condizione del coinvolgimento di esattamente tre imprenditori quindi stabilendo che è possibile avvalersi dell’agevolazione nell’ambito della cessione triangolare anche se più di tre imprenditori sono coinvolti nell’operazione. In aggiunta a partire dal 1° gennaio 2023, l'agevolazione per le operazioni triangolari potrà trovare applicazione anche nel caso in cui all’inizio e/o al termine dell’operazione partecipino alla transazione uno o più imprenditori con partita IVA dello stesso Stato membro.
Esempio:
Vendita di un bene da parte dell’imprenditore 1 (dotato di partita IVA austriaca) in qualità di primo cedente all’imprenditore 2 (anche questo dotato di partita IVA austriaca); cessione da parte di questo all'imprenditore 3 (con partita IVA ceca) e da questo all’imprenditore 4 (con partita IVA italiana); acquisto da parte dell’imprenditore 5 (anche questo con partita IVA italiana) in qualità di destinatario finale.
La consegna della merce ha luogo direttamente da parte dell’imprenditore 1 nei confronti dell’imprenditore 5.
A partire dall'1.1.2023 gli imprenditori 2 (AT), 3 (CZ) e 4 (IT) possono beneficiare dell'agevolazione prevista per le operazioni triangolari e l'operatore 3 (CZ), ad esempio, non ha l’obbligo di registrarsi in Italia.
Ai fini di un’applicazione siffatta dell’agevolazione, è tuttavia decisivo che anche gli altri Stati membri coinvolti nell’operazione recepiscano la disciplina in discorso nel relativo ordinamento nazionale conformemente con il parere della Commissione UE.
Consiglio pratico
Nella prassi, è consigliabile verificare se le cessioni possano essere ricondotte alla fattispecie delle operazioni a catena o triangolari e se si renda necessario un intervento a seguito del mutamento del quadro normativo a partire dal 1° gennaio 2023.
In particolare, sarebbe opportuno un controllo delle cessioni nei seguenti casi:
- l’identità del destinatario della fattura o l'indirizzo di fatturazione non coincidono con il destinatario o il luogo della cessione, oppure
- il luogo di partenza del bene non corrisponda al luogo di residenza dell'emittente della fattura.
I nostri esperti saranno lieti di assisterVi nell’analisi dei Vostri casi aziendali, rispondendo a ulteriori domande sull’argomento e supportandoVi nella corretta elaborazione di simili cessioni.