Nuovo calcolo dell'imposta camerale 1: chiarimenti in materia di veicoli aziendali

L'emendamento della legge della camera di commercio ha portato ad una nuova regolamentazione dell'imposta camerale 1 (KU 1). Dal 1° gennaio 2019, l'IVA sugli investimenti in immobilizzazioni deve essere detratta dalla base imponibile dell'imposta camerale 1 (KU 1).

Per quanto riguarda gli autoveicoli dimostrativi e gli autoveicoli destinati alla cessione a terzi, va notato che, sebbene siano attribuibili all'impresa dal punto di vista dell'IVA, costituiscono, di norma, parte dell'attivo circolante e, quindi, non vi è alcuna riduzione della base imponibile della KU1.

La base imponibile è costituita dall'IVA a carico dell'imprenditore, dall'IVA trasferita all'imprenditore (reverse charge), nonché dall'IVA sulle importazioni e da quella sugli acquisti. L'IVA sugli investimenti deve essere detratta dalla base imponibile.

Differenziamento e precisione
Tuttavia, per quanto riguarda i veicoli aziendali, utilizzati nell'ambito dell'attività economica della stessa, è da precisare che:
  • le auto aziendali (autovetture, station wagon, moto) non riconducibili all'azienda ai fini dell'imposizione IVA, non sono incluse nel calcolo dell'imposta camerale KU1;
  • gli autocarri, i "fiscal trucks" ("camion fiscali") delle scuole guida, i veicoli dimostrativi, i veicoli destinati al trasferimento a terzi e i veicoli adibiti, per almeno l'80% del volume della loro attività, al trasporto commerciale di passeggeri o del noleggio commerciale, sono riconducibili all'azienda ai fini dell'IVA. Tuttavia, l'IVA fatturata per l'acquisto di questi veicoli riduce la base imponibile dell'imposta camerale KU1 solo se il veicolo acquistato rappresenta bene ammortizzabile. I veicoli dimostrativi ed i veicoli destinati al trasferimento a terzi rappresentano, di norma, parte dell'attivo circolante. Di conseguenza, l'IVA fatturata per l'acquisto di questi due gruppi di veicoli non riduce la base imponibile della KU1.
In caso necessitiate di assistenza per il calcolo dell'imposta camerale, non esitate a contattarci.


Copyright 2019 © Contax WirtschaftstreuhandgmbH - riproduzione riservata
 
compilato il 4.3.2019
Share
 

Altre news di CONTAX