Orario di lavoro nel commercio
Orario di lavoro regola del "bianco e nero"
Nel settore del commercio valgono regole specifiche per l’orario di lavoro dei dipendenti. In particolare vi sono delle limitazioni per quanto concerne il lavoro prestato il sabato dopo le 13:00.
In termini generali il dipendente o apprendista che presta il proprio lavoro il sabato dopo le 13:00, non può essere impiegato il sabato successivo, da cui comunemente si definisce tale limitazione come "la regola del bianco e nero".
Le sanzioni per il mancato rispetto di tale obbligo partono da un minimo di Euro 72,00 fino ad un massimo di Euro 1.090,00 per infrazione. Se ripetuta parte da un minimo di Euro 145,00 fino ad un massimo di Euro 2.180,00 sempre per infrazione.
A tale limitazione sussistono delle eccezioni o deroghe. Di particolare utilità è l’eccezione dei quattro sabati antecedenti il 24.12., nei quali è possibile lavorare consecutivamente, e per il personale part-time assunto esclusivamente per il sabato, quest’ultimo può lavorare continuativamente ogni sabato.
Sussistono altresì deroghe legate al numero di dipendenti in essere presso un’azienda. La distinzione si basa per aziende retail su un numero di dipendenti inferiore o superiore a 25 unità.
Nuova deroga
A partire dal 1° settembre 2013 è stata altresì introdotta una nuova ulteriore deroga e il regime previgente che rimane tuttavia in vigore.
In base a tale deroga si possono lavorare più sabati dopo le 13:00 uno di seguito all’altro sempre che in un periodo finestra di 26 settimane vengano riconosciuti 5 cosiddetti fine settimana allungati di almeno tre giorni (venerdì, sabato e domenica, ovvero sabato, domenica e lunedì). Se in questi fine settimana allungati un giorno lavorativo è festivo deve aggiungersi un giorno lavorativo (venerdì o lunedì). Il consumo dei fine settimana allungati deve essere stabilito almeno tredici settimane antecedenti al consumo dei fine settimana in esame. In caso di mancato utilizzo dei fine settimana allungati il dipendente ha diritto a titolo di risarcimento a un giorno di ferie aggiuntivo. La deroga in esame per avere validità presuppone un accordo aziendale o un accordo singolo con il dipendente.
Tale nuova deroga è limitata temporalmente fino al 31.8.2016.
Copyright 2013 © Contax WirtschaftstruehandgmbH - riproduzione riservata
Nel settore del commercio valgono regole specifiche per l’orario di lavoro dei dipendenti. In particolare vi sono delle limitazioni per quanto concerne il lavoro prestato il sabato dopo le 13:00.
In termini generali il dipendente o apprendista che presta il proprio lavoro il sabato dopo le 13:00, non può essere impiegato il sabato successivo, da cui comunemente si definisce tale limitazione come "la regola del bianco e nero".
Le sanzioni per il mancato rispetto di tale obbligo partono da un minimo di Euro 72,00 fino ad un massimo di Euro 1.090,00 per infrazione. Se ripetuta parte da un minimo di Euro 145,00 fino ad un massimo di Euro 2.180,00 sempre per infrazione.
A tale limitazione sussistono delle eccezioni o deroghe. Di particolare utilità è l’eccezione dei quattro sabati antecedenti il 24.12., nei quali è possibile lavorare consecutivamente, e per il personale part-time assunto esclusivamente per il sabato, quest’ultimo può lavorare continuativamente ogni sabato.
Sussistono altresì deroghe legate al numero di dipendenti in essere presso un’azienda. La distinzione si basa per aziende retail su un numero di dipendenti inferiore o superiore a 25 unità.
Nuova deroga
A partire dal 1° settembre 2013 è stata altresì introdotta una nuova ulteriore deroga e il regime previgente che rimane tuttavia in vigore.
In base a tale deroga si possono lavorare più sabati dopo le 13:00 uno di seguito all’altro sempre che in un periodo finestra di 26 settimane vengano riconosciuti 5 cosiddetti fine settimana allungati di almeno tre giorni (venerdì, sabato e domenica, ovvero sabato, domenica e lunedì). Se in questi fine settimana allungati un giorno lavorativo è festivo deve aggiungersi un giorno lavorativo (venerdì o lunedì). Il consumo dei fine settimana allungati deve essere stabilito almeno tredici settimane antecedenti al consumo dei fine settimana in esame. In caso di mancato utilizzo dei fine settimana allungati il dipendente ha diritto a titolo di risarcimento a un giorno di ferie aggiuntivo. La deroga in esame per avere validità presuppone un accordo aziendale o un accordo singolo con il dipendente.
Tale nuova deroga è limitata temporalmente fino al 31.8.2016.
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