Parificazione di operai e impiegati

Il 12 ottobre 2017 il Parlamento in sessione plenaria ha apportato le modifiche per la parificazione tra operai e impiegati. Gli elementi essenziali delle modifiche sono:

Modifica dei termini di preavviso per i licenziamenti


A partire dall’1 gennaio 2021 i periodi e i termini di preavviso per il licenziamento ai sensi della legge sugli impiegati si devono applicare anche agli operai. Regolamenti di deroga nei contratti collettivi per gli operai cessano di avere effetto da tale data. Soltanto nei settori in cui prevalgono i lavori stagionali, come per esempio nelle imprese turistiche o nell’edilizia, i contratti collettivi possono prevedere delle deroghe permanenti.

Pagamento della retribuzione durante il periodo di malattia e dopo un incidente

Il diritto degli operai e degli impiegati al pagamento della retribuzione durante il periodo di malattia già dopo il primo anno di servizio (finora dopo il sesto anno di servizio) aumenta da sei a otto settimane. Se trattasi di un incidente sul lavoro/una malattia professionale, i periodi del diritto per incidente sul lavoro/malattia professionale sono calcolati come avviene per gli impiegati. Questo vuol dire che dall’1 luglio 2018 il diritto al pagamento della retribuzione durante il periodo di malattia, dopo un incidente e dopo un soggiorno di cura o recupero per anno di servizio copre i periodi seguenti:

fino al 1o anno di servizio
6 settimane 100% + 4 settimane 50%
 dall'inizio del 2o anno fino al 15o anno di servizio
 8 settimane 100% + 4 settimane 50%
 dall'inizio del 16o anno fino al 25o anno di servizio
 10 settimane 100% + 4 settimane 50%
 dall'inizio del 26o anno di servizio
12 settimane 100% + 4 settimane 50%

Per quanto riguarda gli impiegati, i regolamenti di malattie ricorrenti sono soppressi ai sensi dell’art. 8, comma 2 della legge sugli impiegati. Di conseguenza, il pagamento della retribuzione dipende solamente dall’anno di lavoro (come un diritto annuale), tuttavia si può passare all’anno civile per mezzo di un contratto collettivo o di un accordo aziendale.

In futuro il pagamento della retribuzione in caso malattia deve essere riconosciuto anche agli impiegati oltre la fine del rapporto di servizio dopo una risoluzione consensuale del rapporto di servizio.

Per quel che concerne gli apprendisti, il diritto al pagamento della retribuzione è raddoppiato e ammonta a otto invece che a quattro settimane di retribuzione totale e a quattro invece che a due settimane di mezza retribuzione.

Questi regolamenti entrano in vigore l’1 luglio 2018 e sono da applicare agli impedimenti al servizio che avvengono negli anni di lavoro che iniziano dopo il 30 giugno 2018.

Nel caso in cui ci sia un impedimento al servizio al momento dell’inizio di un nuovo anno di lavoro, i nuovi regolamenti si applicano all’inizio del nuovo anno di lavoro.

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compilato il 27.10.2017
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