Premi e bonus annuali - sesto annuale – eccedenze al sesto annuale
In Austria per ogni anno solare emolumenti aggiuntivi rispetto allo stipendio corrente sono soggetti a una tassazione agevolata nella misura di un sesto della somma degli stipendi correnti (1/6 dell’importo corrispondente alla mensilità corrente moltiplicata per 12 - es. mensilità corrente pari ad Euro 2.000, mensilità corrente moltiplicata per 12 corrisponde ad Euro 24.000, quindi 1/6 è pari ad Euro 4.000 importo agevolabile). Normalmente la tassazione agevolata si applica sulla tredicesima e quattordicesima.
In linea di principio, non solo la tredicesima e la quattordicesima rientrano nel regime di tassazione degli emolumenti aggiuntivi, ma anche tutti quegli emolumenti, in particolare quelli una tantum, concessi dallo stesso datore di lavoro in aggiunta allo stipendio regolare, ad esempio anche i bonus e i premi annuali.
Per quei emolumenti aggiuntivi per cui è prevista l'esenzione d’imposta, ad esempio, nel caso della partecipazione agli utili dei dipendenti, della partecipazione dei dipendenti all’impresa o del premio per aumento prezzi (Teuerungsprämie), questi non mi fanno diminuire l’ammontare del sesto annuale per la tassazione agevolata.
Gli altri importi invece che sono comunque imponibili trova applicazione la tassazione secondo il regime agevolato degli emolumenti aggiuntivi e consumano il sesto annuale a disposizione.
Ne risulta quindi che tutti quegli emolumenti aggiuntivi erogati per primi in un anno solare consumano il sesto annuale a disposizione per la tassazione agevolata.
Pertanto, se un bonus annuale pari al doppio dello stipendio mensile viene erogato nel mese di marzo di un anno, il sesto annuale viene in questo modo già completamente consumato e il pagamento della tredicesima e della quattordicesima a giugno e novembre dello stesso anno è soggetto alla tassazione corrente all'aliquota progressiva dell'imposta sul reddito (fino al 55%) e a nessun trattamento agevolato. Non sussiste alcun diritto di scelta per i datori di lavoro a riguardo.
Nello specifico, la tassazione degli emolumenti aggiuntivi risulta così regolata: fino a un sesto annuale pari ad Euro 2.100 non è prevista alcuna tassazione per gli emolumenti aggiuntivi (limite di esenzione). Se entro il sesto annuale è superiore a Euro 2.100 di altre retribuzioni, l'imposta sui salari ammonterà fino ad un sesto pari ad Euro 83.3333 a:
Per qualsiasi domanda non esitate a contattare il Vostro referente abituale presso il nostro studio.
Per quei emolumenti aggiuntivi per cui è prevista l'esenzione d’imposta, ad esempio, nel caso della partecipazione agli utili dei dipendenti, della partecipazione dei dipendenti all’impresa o del premio per aumento prezzi (Teuerungsprämie), questi non mi fanno diminuire l’ammontare del sesto annuale per la tassazione agevolata.
Gli altri importi invece che sono comunque imponibili trova applicazione la tassazione secondo il regime agevolato degli emolumenti aggiuntivi e consumano il sesto annuale a disposizione.
Ne risulta quindi che tutti quegli emolumenti aggiuntivi erogati per primi in un anno solare consumano il sesto annuale a disposizione per la tassazione agevolata.
Pertanto, se un bonus annuale pari al doppio dello stipendio mensile viene erogato nel mese di marzo di un anno, il sesto annuale viene in questo modo già completamente consumato e il pagamento della tredicesima e della quattordicesima a giugno e novembre dello stesso anno è soggetto alla tassazione corrente all'aliquota progressiva dell'imposta sul reddito (fino al 55%) e a nessun trattamento agevolato. Non sussiste alcun diritto di scelta per i datori di lavoro a riguardo.
Nello specifico, la tassazione degli emolumenti aggiuntivi risulta così regolata: fino a un sesto annuale pari ad Euro 2.100 non è prevista alcuna tassazione per gli emolumenti aggiuntivi (limite di esenzione). Se entro il sesto annuale è superiore a Euro 2.100 di altre retribuzioni, l'imposta sui salari ammonterà fino ad un sesto pari ad Euro 83.3333 a:
- per i primi Euro 620 la tassazione sarà 0%
- per i successivi Euro 24.380 la tassazione sarà del 6%,
- per i successivi Euro 25.000 la tassazione sarà del 27%,
- per i successivi Euro 33.333 la tassazione sarà del 35,75%.
Per qualsiasi domanda non esitate a contattare il Vostro referente abituale presso il nostro studio.