Previdenza sociale per lavoratori transfrontalieri in smart working (lavoro agile)

Per determinare in quale Stato dell'UE/SEE/CH un lavoratore è soggetto al regime di previdenza sociale si applica in prima linea il principio di territorialità (regolamento UE 883/2004). Secondo tale principio, una persona è sempre soggetta alle disposizioni di previdenza sociale dello Stato in cui l'attività è effettivamente svolta. Tuttavia, deve essere rispettato anche il principio dell'assicurazione unica, secondo il quale una persona può essere assicurata in un solo Stato membro.

Il telelavoro, così come il lavoro da remoto o lo smart working, consente ai dipendenti di lavorare dal proprio paese estero di residenza. Lo svolgimento di tali attività transfrontaliere deve rispettare precise regolamentazioni in materia di sicurezza sociale.

In base alle disposizioni del Regolamento UE 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, i contributi previdenziali devono essere versati nel paese in cui ha sede il datore di lavoro. A partire da un'attività svolta nel paese estero di residenza per almeno il 25%, il lavoratore è obbligato a passare al sistema di previdenza sociale del paese di residenza.

La crescente attività lavorativa svolta in smart working ha portato all'esigenza di introdurre ulteriori accordi speciali.

1. Accordo quadro bilaterale fino al 30 giugno 2023
Con i paesi limitrofi di Germania, Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca è stato concordato che solo nel momento in cui il tempo di lavoro trascorso nel paese estero di residenza supera il 40% delle ore lavorative totali, sussiste l'obbligo di adempiere alle disposizioni di sicurezza sociale del paese di residenza. Al di sotto di questo limite, era possibile fare richiesta di rimanere nel sistema di sicurezza sociale nel paese in cui ha sede il datore di lavoro. Questi accordi sono stati sostituiti ora dall'accordo quadro multilaterale descritto al punto 2.

Nota: le richieste già presentate rimangono valide fino alla loro scadenza, anche oltre il 1° luglio 2023. In questi casi, lo svolgimento di un'attività che supera il 40% delle ore lavorative totali nel paese estero di residenza comporta il passaggio al sistema di previdenza sociale di competenza.

2. Accordo quadro multilaterale a partire dal 1° luglio 2023
Il nuovo accordo stabilisce che, se il tempo di lavoro trascorso nel paese estero di residenza è uguale o superiore al 50% delle ore lavorative totali, la competenza in materia di sicurezza sociale ricade obbligatoriamente sul paese di residenza. Non superando questo limite, è possibile fare richiesta di rimanere nel sistema di sicurezza sociale del datore di lavoro. La domanda deve essere presentata nel paese di residenza del datore di lavoro e può essere richiesta per un periodo massimo di 3 anni, con possibilità di proroga.

L'accordo quadro multilaterale si applica solo agli Stati membri dell'UE che lo sottoscrivono. A partire dal 1° settembre 2023, l'accordo vige nei seguenti stati: Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia e Norvegia.


 
compilato il 18.9.2023
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