Ristoro per la perdita di fatturato per i settori indirettamente interessati dalle chiusure, ovvero, il ristoro per la perdita di fatturato della fase II (Umsatzersatz II)
Il 16 febbraio è stata approvato il regolamento sul riconoscimento dei ristori ai seguito dei lockdown per quie settori che indirettamente ne sono stati colpiti. Trattasi quindi del ristoro per la perdita di fatturato della fase II (Umsatzersatz II).
Lo strumento del ristoro per la perdita di fatturato della fase II sostanzialmente prevede quanto segue:
I periodi per cui il ristoro può essere richiesto si riferiscono esclusivamente al lockdown dall’uno novembre 2020 al 31 dicembre 2020. Questo periodo costituisce quindi il periodo in esame.
Per i periodi dal 2021 in poi, può essere richiesto il bonus per la perdita di fatturato (Ausfallbonus). Non sarà possibile richiedere il ristoro per la perdita di fatturato della fase II per periodi dopo dicembre 2020.
Come già per il ristoro per la perdita di fatturato della fase I, il periodo di paragone per il periodo in esame dall’uno novembre al 6 dicembre 2020 è il mese di novembre 2019. Il periodo di paragone per il periodo in esame dal 7 dicembre al 31 dicembre 2020 è il mese di dicembre 2019.
La presentazione di una richiesta di ristoro per la perdita di fatturato della fase II è ammissibile se l’impresa
In linea di principio il fatturato di paragone è calcolato mediante l’importo riportato sotto il codice 000 della corrispondente liquidazione IVA periodica del 2019.
Per il calcolo dell’importo del ristoro per la perdita di fatturato della fase II verrà preso in considerazione solo la parte del fatturato che è attribuibile ad operazioni economiche relative alle imprese direttamente interessate dalle chiusure. Se la quota di questi fatturati non dovesse ammontare al 100%, i fatturati non generati mediante operazioni relative alle imprese direttamente interessate dalle chiusure sono da escludere dal calcolo.
Nell’ambito della determinazione di questa percentuale è di particolare importanza una stima fatta con la cura di un amministratore diligente sulla base delle circostanze durante i periodi di paragone del 2019. Preferibilmente, sono disponibili valori accurati basati sui dati contabili dei relativi periodi. Se la proporzione dei fatturati nei periodi di paragone non dovesse essere rappresentativa, una percentuale più alta può essere dichiarata mediante la conferma di un commercialista.
La quota dei fatturati dalle operazioni relative alle imprese direttamente interessate dalle chiusure così determinato moltiplicato per la percentuale di ristoro relativo al settore specificato nel regolamento da la misura del ristoro ottenibile. A seconda del settore, sono applicabili le seguenti percentuali di ristoro:
Novembre: 80 60 40 20%
Dicembre: 50 37,5 25 12,5%
L’importo ottenibile mediante il ristoro per la perdita di fatturato della fase II è limitato sotto diversi punti:
La presentazione della richiesta senza un rappresentante fiscale è concessa solo se
Le imprese di nuova costituzione, che prima dell’uno dicembre 2020 non avevano generato fatturati, sono preclusi dalla richiesta.
Non è possibile una concessione simultanea del sussidio per i costi fissi della fase II, della compensazione sulle perdite e/o del ristoro per la perdita di fatturato della fase II per lo stesso periodo per cui viene richiesto il bonus per la perdita di fatturato. Se di seguito dovesse risultare evidente ad un’impresa che un'altra misura di sostegno sarebbe stata più vantaggiosa rispetto al bonus per la perdita di fatturato, è previsto un emendamento retroattivo, tenendo conto degli importi già ricevuti.
In questo contesto, saremo naturalmente lieti di fornirLe ulteriori delucidazioni a riguardo e di assisterVi nella richiesta.
Lo strumento del ristoro per la perdita di fatturato della fase II sostanzialmente prevede quanto segue:
I periodi per cui il ristoro può essere richiesto si riferiscono esclusivamente al lockdown dall’uno novembre 2020 al 31 dicembre 2020. Questo periodo costituisce quindi il periodo in esame.
Per i periodi dal 2021 in poi, può essere richiesto il bonus per la perdita di fatturato (Ausfallbonus). Non sarà possibile richiedere il ristoro per la perdita di fatturato della fase II per periodi dopo dicembre 2020.
Come già per il ristoro per la perdita di fatturato della fase I, il periodo di paragone per il periodo in esame dall’uno novembre al 6 dicembre 2020 è il mese di novembre 2019. Il periodo di paragone per il periodo in esame dal 7 dicembre al 31 dicembre 2020 è il mese di dicembre 2019.
La presentazione di una richiesta di ristoro per la perdita di fatturato della fase II è ammissibile se l’impresa
- ha subito un calo di fatturato, basato sul fatturato totale, eccedente il 40% rispetto al periodo di paragone del 2019 e
- ha generato almeno il 50% del suo fatturato nel periodo di paragone del 2019 con transazioni con imprese che erano direttamente interessate dalle chiusure nel 2020 e
- ha generato questi fatturati in un settore esplicitamente elencato dal Ministero delle finanze austriaco. In quest’ambito va detto che l’elenco è piuttosto ampio.
In linea di principio il fatturato di paragone è calcolato mediante l’importo riportato sotto il codice 000 della corrispondente liquidazione IVA periodica del 2019.
Per il calcolo dell’importo del ristoro per la perdita di fatturato della fase II verrà preso in considerazione solo la parte del fatturato che è attribuibile ad operazioni economiche relative alle imprese direttamente interessate dalle chiusure. Se la quota di questi fatturati non dovesse ammontare al 100%, i fatturati non generati mediante operazioni relative alle imprese direttamente interessate dalle chiusure sono da escludere dal calcolo.
Nell’ambito della determinazione di questa percentuale è di particolare importanza una stima fatta con la cura di un amministratore diligente sulla base delle circostanze durante i periodi di paragone del 2019. Preferibilmente, sono disponibili valori accurati basati sui dati contabili dei relativi periodi. Se la proporzione dei fatturati nei periodi di paragone non dovesse essere rappresentativa, una percentuale più alta può essere dichiarata mediante la conferma di un commercialista.
La quota dei fatturati dalle operazioni relative alle imprese direttamente interessate dalle chiusure così determinato moltiplicato per la percentuale di ristoro relativo al settore specificato nel regolamento da la misura del ristoro ottenibile. A seconda del settore, sono applicabili le seguenti percentuali di ristoro:
Novembre: 80 60 40 20%
Dicembre: 50 37,5 25 12,5%
L’importo ottenibile mediante il ristoro per la perdita di fatturato della fase II è limitato sotto diversi punti:
- l’importo massimo è pari ad Euro 800.000. L’importo minimo è pari ad Euro 1.500 o Euro 2.300 a seconda della quota di fatturati di cui sopra. Nell’importo massimo sono inclusi, tra l’altro, il ristoro per la perdita di fatturato della fase I, il sussidio per i costi fissi della fase II e le garanzie di finanziamento al 100% da parte del AWs e/o del ÖHT, nonché misure di sostegno da parte delle province, comuni o fondi regionali per l’economia e il turismo relativi alla pandemia e ai danni economici che ne derivano. Le garanzie di finanziamento del COFAG, del AWS o del ÖHT nella misura del 90% o dell’80%, nonché sussidi per i costi fissi della fase I non riducono l’importo massimo ottenibile.
- L’importo ottenibile mediante il ristoro per la perdita di fatturato della fase II assieme al sussidio per il lavoro ad orario ridotto ricevuto per il rilevante periodo di tempo non potranno eccedere il fatturato dichiarato nel periodo paragonabile del 2019.
- L’importo ottenibile mediante il ristoro per la perdita di fatturato della fase II non potrà eccedere il calo di fatturato, ovvero la differenza fra il fatturato del periodo in esame del 2020 ed il fatturato del periodo di paragone del 2019.
- Da tenere in considerazione è anche l’importo massimo de-minimis per le imprese in difficoltà.
La presentazione della richiesta senza un rappresentante fiscale è concessa solo se
- l’impresa ha un proprio accesso a FinanzOnline;
- l’importo totale ottenibile mediante il ristoro per la perdita di fatturato della fase II non eccede gli Euro 5.000 e
- il 100% del fatturato è generato tramite operazioni con imprese direttamente interessate dalle chiusure.
Le imprese di nuova costituzione, che prima dell’uno dicembre 2020 non avevano generato fatturati, sono preclusi dalla richiesta.
Non è possibile una concessione simultanea del sussidio per i costi fissi della fase II, della compensazione sulle perdite e/o del ristoro per la perdita di fatturato della fase II per lo stesso periodo per cui viene richiesto il bonus per la perdita di fatturato. Se di seguito dovesse risultare evidente ad un’impresa che un'altra misura di sostegno sarebbe stata più vantaggiosa rispetto al bonus per la perdita di fatturato, è previsto un emendamento retroattivo, tenendo conto degli importi già ricevuti.
In questo contesto, saremo naturalmente lieti di fornirLe ulteriori delucidazioni a riguardo e di assisterVi nella richiesta.