Limitata l’esenzione IVA per prestazioni di trasporto di beni e transito a partire dall’1.1.2019
La giurisprudenza della corte di giustizia europea genera una modifica dell'emissione delle fatture e comporta, se non rispettata, un rischio economico pari all’IVA non imputata. L’amministrazione delle finanze permette agli imprenditori interessati di modificare la modalità di emissione delle fatture fino al 31.12.2018.
Secondo la Corte di giustizia europea (CGE) i presupposti per l’esenzione IVA in caso di prestazioni di servizi con riferimento al trasporto in un paese terzo sono che
Il cliente svizzero A ordina degli articoli dal fornitore austriaco L. il fornitore austriaco L (=mittente) incarica il vettore austriaco F di trasportare i beni da Innsbruck a Berna (Svizzera). In seguito il vettore austriaco F incarica il sub-vettore austriaco UF del trasporto. F e UF possono attestare l’esportazione in Svizzera con documenti di prova.
Fino al 31.12.2018 (secondo l’amministrazione finanziaria) il fatto di cui sopra è stato trattato o può essere trattato ai fini IVA come segue: La prestazione di trasporto di F a L è non imponibile ai fini dell’IVA in Austria. Anche la prestazione di UF a F è non imponibile ai fini dell’IVA. Quindi, tutte e due le fatture (F a L e UF a F) vanno emesse senza IVA.
A partire dall’1.1.2019 (secondo l’amministrazione delle finanze) la prestazione di trasporto di F a L rimane non imponibile ai fini dell’IVA. Tuttavia, in base alla giurisprudenza della corte di giustizia europea, la prestazione di trasporto di UF a F è soggetta all’IVA, perché non è direttamente effettuata all’imprenditore A o L. Per questo, l’IVA deve ormai essere riportata sulla fattura di UF a F e versata all’amministrazione finanziaria.
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Secondo la Corte di giustizia europea (CGE) i presupposti per l’esenzione IVA in caso di prestazioni di servizi con riferimento al trasporto in un paese terzo sono che
- la prestazione di servizi (prestazione di trasporto e acquisizione delle formalità doganali presso i posti di frontiera, controllo dei noli e delle operazioni di carico e scarico) sia strettamente connessa al traffico merci e
- questa prestazione di servizi sia resa direttamente al mittente (per esempio al fornitore dei beni) o al destinatario dei beni.
Il cliente svizzero A ordina degli articoli dal fornitore austriaco L. il fornitore austriaco L (=mittente) incarica il vettore austriaco F di trasportare i beni da Innsbruck a Berna (Svizzera). In seguito il vettore austriaco F incarica il sub-vettore austriaco UF del trasporto. F e UF possono attestare l’esportazione in Svizzera con documenti di prova.
Fino al 31.12.2018 (secondo l’amministrazione finanziaria) il fatto di cui sopra è stato trattato o può essere trattato ai fini IVA come segue: La prestazione di trasporto di F a L è non imponibile ai fini dell’IVA in Austria. Anche la prestazione di UF a F è non imponibile ai fini dell’IVA. Quindi, tutte e due le fatture (F a L e UF a F) vanno emesse senza IVA.
A partire dall’1.1.2019 (secondo l’amministrazione delle finanze) la prestazione di trasporto di F a L rimane non imponibile ai fini dell’IVA. Tuttavia, in base alla giurisprudenza della corte di giustizia europea, la prestazione di trasporto di UF a F è soggetta all’IVA, perché non è direttamente effettuata all’imprenditore A o L. Per questo, l’IVA deve ormai essere riportata sulla fattura di UF a F e versata all’amministrazione finanziaria.
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