Riforma fiscale 2015/2016 Le modifiche in sintesi
Nuove aliquote Irpef
Dal 2016 si applicano nuovi scaglioni e nuove aliquote ai fini Irpef:
Unificazione delle deduzioni
La deduzione per lavoratori dipendenti e frontalieri saranno unificati in un’unica deduzione (Verkehrabsetzbetrag). Quest’ultima ammonta dal 2016 ad Euro 400,00.
Una deduzione più alta, pari fino ad Euro 690,00, spetta ai pendolari con reddito basso (fino ad ad un reddito di Euro 12.200,00). Per redditi tra Euro 12.200,00 ed Euro 13.000,00 la nuova deduzione subirà una riduzione proporzionale.
Premi per la ricerca
I premi fiscali per la ricerca aumenteranno dal 10% al 12%.
Deduzione e premio fiscale per l’istruzione
La deduzione e il premio fiscale per l’istruzione verranno abrogati.
Deduzione per figli a carico
La deduzione per figli a carico raddoppierà da Euro 220,00 ad Euro 440,00. Tale deduzione, se divisa tra i due genitori, aumenterà da Euro 132,00 ad Euro 300,00.
Stock options per i dipendenti
Dal 2016 ci sarà un aumento della deduzione fiscale per i datori di lavoro che attirbuiscono a titolo non oneroso od a prezzo agevolato quote della società ai dipendenti. Tale deduzione ammonta dal 2016 ad Euro 3.000,00, anziché agli attuali Euro 1.460,00.
Sconti a dipendenti
Gli sconti, concessi a tutti i dipendenti o ad una loro parte, saranno esenti se, presi singolarmente, non superano il 20%. Nel caso in cui lo sconto superi tale percentuale, questo sarà imponibile se nell’anno è superiore in termini assoluti ad un ammontare totale di Euro 1.000,00.
Spese particolari deducibili
Importi relativi ad assicurazioni malattia non obbligatorie, assicurazioni infortuni e pensioni integrative, e spese per la costruzione e ristrutturazione di abitazioni possono attualmente essere dedotte come “Sonderausgaben”. Se però i rispettivi contratti sono stati stipulati successivamente al 31.12.2015, ciò non sarà più possibile. Per i contratti già esistenti è prevista una norma transitoria secondo cui le relative spese rimarranno deducibili fino al 2020.
Modifiche ai fringe benefit auto
Il fringe benefit relativo alle autovetture non sarà unico più pari all’1,5% del costo d’acquisto (con un limite massimo di Euro 720,00), ma dipenderà dalle emissioni di CO2 del mezzo, secondo le seguenti percentuali:
Fino al 2020 ci saranno riduzioni del limite massimo di emissioni di CO2.
Dal 2016 al 2020 per le autovetture con emissioni pari a 0 g/km (auto elettriche) non ci sarà fringe benefit.
Riporto delle perdite
Dal periodo d’imposta 2016 c’è anche per chi determina il reddito secondo il principio di cassa la possibilità di riportare in avanti le perdite senza limiti.
Perdite di società di persone assimilabili a società di capitali
In futuro le perdite delle società di persone assimilabili a società di capitali potranno essere portate in compensazione solo se queste sono coperte dall´ammontare dell´apporto di capitale originario.
Se una perdita dovesse portare ad un importo complessivo negativo, questa sarà allora classificata come perdita da portare a nuovo, in attesa di poter essere compensata sostanzialmente con utili futuri dalla stessa partecipazione.
Una società di persone è assimilabile a una società di capitali (kapitalistischer Mitunternehmer) quando nei confronti dei terzi non è né parzialmente, né illimitatamente responsabile (come ad esempio quando si ha un socio accomandante o un associato di un´associazione in partecipazione atipica), e quando non esercita una completa attività operativa.
Rimborso dei contributi
Dal 2016, lavoratori dipendenti la cui Irpef è pari a zero riceveranno a parziale rimborso determinate spese inerenti, ed in particolare i contributi sociali.
Il rimborso ammonta di base al 50% (attualmente 10%), con un massimo, ad ogni modo, di Euro 400,00 (finora Euro 110,00).
Tale importo aumenta fino ad Euro 500,00 se sussiste una deduzione forfettaria per i pendolari.
I pensionati dal 2016 riceveranno il 50% dei contributi sociali, con un limite massimo di Euro 110,00, se l’imposta di competenza è pari a zero.
La possibilità di ottenere a rimborso i contributi sociali esiste già dal 2015, ma solo relativamente a importi bassi.
Il rimborso ha luogo solo nell’ambito della dichiarazione dei redditi.
Dichiarazione dei redditi precompilata
L´Agenzia delle Entrate redige direttamente la dichiarazione dei redditi se entro il 30 giugno dell´anno successivo il contribuente non ha inviato alcuna dichiarazione se:
Imposta sui redditi da capitale
L’imposta sostitutiva del 25% si applica ora solo su apporti in denaro e crediti presso istituti di credito. Per tutte le altre tipologie di reddito di capitale si applica un’aliquota del 27,5%.
Ammortamento
Dal 2016 per gli immobili esiste un’unica aliquota di ammortamento, pari al 2,5%.
Nel caso di affitto di un immobile a fini abitativi si applica dal primo gennaio 2016 l’aliquota di ammortamento dell’1,5% (anche se si tratta di immobilizzazioni aziendali).
Spese per migliorie su immobili
Le spese per migliorie su immobili che sono concessi in uso abitativo a soggetti non dipendenti dell’azienda, sono da dedurre non più nell’ambito di 10 anni, ma uniformemente in un periodo di 15 anni (questo si applica anche alle spese che ad oggi sono suddivise su 10 anni).
Suddivisione del costo d’acquisto: quota del terreno e quota della costruzione negli immobili privati
Per determinare la base di calcolo dell’ammortamento di un immobile ai fini dei redditi da locazione privati è necessario decurtare il costo d’acquisto della quota relativa al terreno, non ammortizzabile.
Secondo la prassi attuale, per il calcolo della quota del terreno si è considerata una percentuale del 20% su base forfettaria. Tale forfait aumenta dal 2016 al 40%.
Tale trattamento si applica anche agli immobili già affittati.
Modifiche nell’ambito della compensazione delle perdite
Perdite derivanti dalla cessione di immobili nell’ambito extra aziendale possono essere compensate fino al 60% con i redditi derivanti dagli affitti (nell’anno del conseguimento della perdita o tramite distribuzione su 15 anni).
Nell’ambito dell’attività aziendale, la perdita derivante dalla cessione di immobili è da compensare in via primaria con le plusvalenze o rivalutazioni immobiliari. La perdita che ancora residua può essere compensata fino al 60%, anziché fino all’attuale 50%.
Imposta sui redditi immobiliari
L’imposta sulle plusvalenze immobiliari aumenta dal 25% al 30%.
Il correttivo della plusvalenza dovuto all’inflazione dei prezzi viene abrogato dopo il 31.12.2015.
Imposta sull’acquisto degli immobili
In futuro l’imposta indiretta sull’acquisto di immobili scatterà anche nell’ambito del trasferimento delle quote possedute in società proprietarie di immobili, se almeno il 95% delle quote è riunito in capo ad un solo socio. È recepito nella nuova norma anche il ricongiungimento del 95% delle quote nell’ambito di un gruppo di società ai sensi del § 9 KStG. Le partecipazioni in società fiduciarie sono da considerarsi intestate al mandante fiduciario.
Per le società di persone proprietarie di immobili è stata introdotta una nuova fattispecie di imposizione, che si ha quando nell’arco di 5 anni la compagine sociale cambia almeno per il 95% delle quote.
La base imponibile dell’imposta sull’acquisto degli immobili è fondamentalmente il valore del corrispettivo, se superiore al valore di mercato. Il valore di mercato verrà calcolato secondo le disposizioni che saranno emesse da un prossimo regolamento del Ministero delle Finanze.
Per i terreni si applicano regole particolari.
Per gli acquisti a titolo non oneroso (cioè quando il corrispettivo è inferiore al 30% del valore di mercato) si applicano dall’1.1.2016 determinate aliquote:
Se l’imposta viene determinata secondo le suddette aliquote, sono da considerarsi anche le compravendite tra i medesimi soggetti nell’arco di 5 anni.
Per acquisti a titolo non oneroso, sarà possibile in futuro suddividere il carico fiscale da 2 a 5 anni, su richiesta del contribuente. Tale distribuzione è accompagnata tuttavia da un aumento dell’imposta da corrispondere, del 4%, 6%, 8%, 10%.
Per acquisti a titolo oneroso (corrispettivo superiore al 70% del valore di mercato) si applica come in precedenza l’aliquota del 3,5%.
Per acquisti parzialmente a titolo oneroso (corrispettivo tra il 30% e il 70% del valore di mercato), va fatto un calcolo specifico per la quota a titolo non oneroso e per quella a titolo oneroso, secondo le disposizioni vigenti.
Aumento dell’IVA
Specifiche forniture di merce, erogazioni di servizi e importazioni, che finora erano soggette all’aliquota IVA agevolata del 10%, saranno in futuro tassate ai fini IVA al 13%.
In tale fattispecie sono comprese ad esempio le consegne e le importazioni di animali viventi, piante, cibo per animali, legna, beni artistici come dipinti, antichità più vecchie di 100 anni, il pernottamento in locali attrezzati appositamente e allo stesso modo i servizi complementari (eccezioni: studentati e alloggi per apprendisti), voli nazionali, ricavi derivanti da piscine, teatri, giardini zoologici e parchi naturali, come cinema e ricavi derivanti dall’attività artistica.
Una colazione somministrata in relazione al pernottamento continuerà ad essere tassata al 10%.
La vendita di vino dal produttore, che attualmente è soggetta all’aliquota IVA del 12%, sarà tassata dal 2016 al 13%.
Anche i biglietti d’ingresso di manifestazioni sportive saranno soggetti all’aliquota del 13%.
L’aumento dell’IVA per le strutture ricettive e per manifestazioni culturali entrerà in vigore con l’1.5.2016. Ai soggiorni tra l’1.5.2016 e il 31.12.2017, che erano già stati prenotati prima del 31.8.2015 e per cui era già stato corrisposto un acconto, si applica ancora la vecchia percentuale IVA del 10%. Anche le manifestazioni culturali che avvengono nell’arco di tempo tra l’1.5.2016 e il 31.12.2017 continueranno ad essere soggette al 10%, se i relativi biglietti erano già stati venduti prima dell’1.5.2016.
Modifiche alla disposizione IVA del luogo di prestazione del servizio nel noleggio di mezzi di trasporto
È stata abrogata la regola IVA secondo cui sono tassati in Austria i noleggi di mezzi di trasporto con utilizzo prevalente nel territorio nazionale.
Pagamenti in contanti proibiti nel settore edile
I pagamenti in contanti superiori ad Euro 500,00 per servizi edili (rapportati a singolo servizio) diverranno in futuro indeducibili.
Dall’1.1.2016 i datori di lavoro sono costretti a pagare i propri dipendenti, impiegati nel settore edile, non in contanti.
Obbligo dei registratori di cassa
Dall’1.1.2016 si applicano alle aziende nuovi obblighi di registrazione per tutti i ricavi in contanti. Le società, che conseguono redditi d’impresa, devono dotarsi obbligatoriamente di registratori di cassa per registrare i ricavi voce per voce, se l’impresa ha superato il fatturato di 15.000 € annui e in tale ammontare sono stati superati ricavi in contanti per Euro 7.500,00. Il termine “ricavi in contanti” comprende anche i pagamenti con bancomat e carte di credito, l’emissione di assegni o pagamento tramite buoni. Ci sono eccezioni o agevolazioni per determinati settori.
Dall’1.1.2017 i registratori di cassa devono essere dotati di firma elettronica e garantiti con misure tecniche di sicurezza contro un’eventuale manipolazione.
Per l’acquisto di un nuovo registratore di cassa o per la conversione di uno già esistente nell’arco di tempo tra il 28.2.2015 e il 31.12.2016, è disponibile un premio fiscale pari a Euro 200,00. Al riguardo, c’è la possibilità di dedurre tutti i costi sostenuti nell’anno dell’acquisto.
Obbligo dell’emissione dello scontrino per pagamenti in contanti
Le aziende hanno dall’1.1.2016 l’obbligo di emettere lo scontrino per pagamenti in contanti relativi a forniture di merce ed erogazione di servizi.
Registro centrale dei conti correnti
Nel disegno di legge è prevista la creazione di un registro centrale dei conti correnti presso il Ministero delle Finanze. In questo saranno contenuti i dati del conto corrente (ad esempio, numero del conto o numero del deposito, giorno dell’apertura e della chiusura del conto corrente, presso quale banca è aperto, codice di identificazione del proprietario del conto, eventuali rappresentanti e fiducianti), regolarmente trasmessi dalla banca, ma non il saldo, nè i movimenti. Sono stati scambiati per la prima volta i dati alla data dell’1.3.2015.
Il contribuente stesso può prendere visione di tali dati, e viene avvisato quando anche l’amministrazione finanziaria ne prende visione.
Diritto di controllare i conti correnti bancari
All’amministrazione finanziaria sarà permesso prendere visione, in presenza di determinate condizioni (su richiesta, per necessità), dei conti correnti bancari anche al di fuori di verifiche fiscali.
Obbligo di comunicazione dei movimenti di capitale
Gli istituti di credito devono comunicare i movimenti di denaro da conti correnti o depositi di persone fisiche (ad esempio, pagamenti, bonifici, trasferimento di proprietà, spostamento in altri conti di deposito), se l’ammontare è almeno pari ad Euro 50.000,00. Il primo periodo di controllo è tra l’1.3.2015 e il 31.12.2015.
Soggetti all’obbligo di comunicazione sono gli istituti di credito anche per quanto riguarda entrate di denaro superiori a Euro 50.000,00 su conti correnti o di deposito di persone fisiche, e di fondazioni con sede in Svizzera (tra l’1.1.2012 e il 31.12.2012) o in Liechtenstein (tra l’1.1.2012 e il 31.12.2013).
L’obbligo di comunicazione di entrate di denaro è completato attraverso la possibilità di una ritenuta fiscale pari al 38% con prelievo dal conto ed esenzione da sanzioni laddove l’intestatario del conto o del deposito esegue tale versamento e l’istituto di credito ne dà informazione entro il 31.3.2016.
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Dal 2016 si applicano nuovi scaglioni e nuove aliquote ai fini Irpef:
Scaglioni vecchi |
|
Nuovi scaglioni |
Redditi |
Aliquota |
|
Redditi | Aliquota |
da Euro 0,00 a Euro 11.000,00 |
0% |
da Euro 0,00 a Euro 11.000,00 |
0% |
|
da Euro 11.000,00 a Euro 25.000,00 |
36,5% |
da Euro 11.000,00 a Euro 18.000,00 |
25% |
|
da Euro 25.000,00 a Euro 60.000,00 |
43,21% |
da Euro 18.000,00 a Euro 31.000,00 |
35% |
|
sopra Euro 60.000,00 |
50% |
da Euro 31.000,00 a Euro 60.000,00 |
42% |
|
da Euro 60.000,00 a Euro 90.000,00 |
48% |
|||
da Euro 90.000,00 a Euro 1.000.000,00 |
50% |
|||
sopra Euro 1.000.000,00 |
55% |
Unificazione delle deduzioni
La deduzione per lavoratori dipendenti e frontalieri saranno unificati in un’unica deduzione (Verkehrabsetzbetrag). Quest’ultima ammonta dal 2016 ad Euro 400,00.
Una deduzione più alta, pari fino ad Euro 690,00, spetta ai pendolari con reddito basso (fino ad ad un reddito di Euro 12.200,00). Per redditi tra Euro 12.200,00 ed Euro 13.000,00 la nuova deduzione subirà una riduzione proporzionale.
Premi per la ricerca
I premi fiscali per la ricerca aumenteranno dal 10% al 12%.
Deduzione e premio fiscale per l’istruzione
La deduzione e il premio fiscale per l’istruzione verranno abrogati.
Deduzione per figli a carico
La deduzione per figli a carico raddoppierà da Euro 220,00 ad Euro 440,00. Tale deduzione, se divisa tra i due genitori, aumenterà da Euro 132,00 ad Euro 300,00.
Stock options per i dipendenti
Dal 2016 ci sarà un aumento della deduzione fiscale per i datori di lavoro che attirbuiscono a titolo non oneroso od a prezzo agevolato quote della società ai dipendenti. Tale deduzione ammonta dal 2016 ad Euro 3.000,00, anziché agli attuali Euro 1.460,00.
Sconti a dipendenti
Gli sconti, concessi a tutti i dipendenti o ad una loro parte, saranno esenti se, presi singolarmente, non superano il 20%. Nel caso in cui lo sconto superi tale percentuale, questo sarà imponibile se nell’anno è superiore in termini assoluti ad un ammontare totale di Euro 1.000,00.
Spese particolari deducibili
Importi relativi ad assicurazioni malattia non obbligatorie, assicurazioni infortuni e pensioni integrative, e spese per la costruzione e ristrutturazione di abitazioni possono attualmente essere dedotte come “Sonderausgaben”. Se però i rispettivi contratti sono stati stipulati successivamente al 31.12.2015, ciò non sarà più possibile. Per i contratti già esistenti è prevista una norma transitoria secondo cui le relative spese rimarranno deducibili fino al 2020.
Modifiche ai fringe benefit auto
Il fringe benefit relativo alle autovetture non sarà unico più pari all’1,5% del costo d’acquisto (con un limite massimo di Euro 720,00), ma dipenderà dalle emissioni di CO2 del mezzo, secondo le seguenti percentuali:
Emissioni CO2 |
da 0 a 130g/km |
sopra 130 g/km |
Fringe benefit |
1,5% |
2% |
max Euro 720,00 |
max Euro 960,00 |
Fino al 2020 ci saranno riduzioni del limite massimo di emissioni di CO2.
Dal 2016 al 2020 per le autovetture con emissioni pari a 0 g/km (auto elettriche) non ci sarà fringe benefit.
Riporto delle perdite
Dal periodo d’imposta 2016 c’è anche per chi determina il reddito secondo il principio di cassa la possibilità di riportare in avanti le perdite senza limiti.
Perdite di società di persone assimilabili a società di capitali
In futuro le perdite delle società di persone assimilabili a società di capitali potranno essere portate in compensazione solo se queste sono coperte dall´ammontare dell´apporto di capitale originario.
Se una perdita dovesse portare ad un importo complessivo negativo, questa sarà allora classificata come perdita da portare a nuovo, in attesa di poter essere compensata sostanzialmente con utili futuri dalla stessa partecipazione.
Una società di persone è assimilabile a una società di capitali (kapitalistischer Mitunternehmer) quando nei confronti dei terzi non è né parzialmente, né illimitatamente responsabile (come ad esempio quando si ha un socio accomandante o un associato di un´associazione in partecipazione atipica), e quando non esercita una completa attività operativa.
Rimborso dei contributi
Dal 2016, lavoratori dipendenti la cui Irpef è pari a zero riceveranno a parziale rimborso determinate spese inerenti, ed in particolare i contributi sociali.
Il rimborso ammonta di base al 50% (attualmente 10%), con un massimo, ad ogni modo, di Euro 400,00 (finora Euro 110,00).
Tale importo aumenta fino ad Euro 500,00 se sussiste una deduzione forfettaria per i pendolari.
I pensionati dal 2016 riceveranno il 50% dei contributi sociali, con un limite massimo di Euro 110,00, se l’imposta di competenza è pari a zero.
La possibilità di ottenere a rimborso i contributi sociali esiste già dal 2015, ma solo relativamente a importi bassi.
Il rimborso ha luogo solo nell’ambito della dichiarazione dei redditi.
Dichiarazione dei redditi precompilata
L´Agenzia delle Entrate redige direttamente la dichiarazione dei redditi se entro il 30 giugno dell´anno successivo il contribuente non ha inviato alcuna dichiarazione se:
- risulta un credito per il contribuente e
- il soggetto ha conseguito esclusivamente redditi da lavoro dipendente.
Imposta sui redditi da capitale
L’imposta sostitutiva del 25% si applica ora solo su apporti in denaro e crediti presso istituti di credito. Per tutte le altre tipologie di reddito di capitale si applica un’aliquota del 27,5%.
Ammortamento
Dal 2016 per gli immobili esiste un’unica aliquota di ammortamento, pari al 2,5%.
Nel caso di affitto di un immobile a fini abitativi si applica dal primo gennaio 2016 l’aliquota di ammortamento dell’1,5% (anche se si tratta di immobilizzazioni aziendali).
Spese per migliorie su immobili
Le spese per migliorie su immobili che sono concessi in uso abitativo a soggetti non dipendenti dell’azienda, sono da dedurre non più nell’ambito di 10 anni, ma uniformemente in un periodo di 15 anni (questo si applica anche alle spese che ad oggi sono suddivise su 10 anni).
Suddivisione del costo d’acquisto: quota del terreno e quota della costruzione negli immobili privati
Per determinare la base di calcolo dell’ammortamento di un immobile ai fini dei redditi da locazione privati è necessario decurtare il costo d’acquisto della quota relativa al terreno, non ammortizzabile.
Secondo la prassi attuale, per il calcolo della quota del terreno si è considerata una percentuale del 20% su base forfettaria. Tale forfait aumenta dal 2016 al 40%.
Tale trattamento si applica anche agli immobili già affittati.
Modifiche nell’ambito della compensazione delle perdite
Perdite derivanti dalla cessione di immobili nell’ambito extra aziendale possono essere compensate fino al 60% con i redditi derivanti dagli affitti (nell’anno del conseguimento della perdita o tramite distribuzione su 15 anni).
Nell’ambito dell’attività aziendale, la perdita derivante dalla cessione di immobili è da compensare in via primaria con le plusvalenze o rivalutazioni immobiliari. La perdita che ancora residua può essere compensata fino al 60%, anziché fino all’attuale 50%.
Imposta sui redditi immobiliari
L’imposta sulle plusvalenze immobiliari aumenta dal 25% al 30%.
Il correttivo della plusvalenza dovuto all’inflazione dei prezzi viene abrogato dopo il 31.12.2015.
Imposta sull’acquisto degli immobili
In futuro l’imposta indiretta sull’acquisto di immobili scatterà anche nell’ambito del trasferimento delle quote possedute in società proprietarie di immobili, se almeno il 95% delle quote è riunito in capo ad un solo socio. È recepito nella nuova norma anche il ricongiungimento del 95% delle quote nell’ambito di un gruppo di società ai sensi del § 9 KStG. Le partecipazioni in società fiduciarie sono da considerarsi intestate al mandante fiduciario.
Per le società di persone proprietarie di immobili è stata introdotta una nuova fattispecie di imposizione, che si ha quando nell’arco di 5 anni la compagine sociale cambia almeno per il 95% delle quote.
La base imponibile dell’imposta sull’acquisto degli immobili è fondamentalmente il valore del corrispettivo, se superiore al valore di mercato. Il valore di mercato verrà calcolato secondo le disposizioni che saranno emesse da un prossimo regolamento del Ministero delle Finanze.
Per i terreni si applicano regole particolari.
Per gli acquisti a titolo non oneroso (cioè quando il corrispettivo è inferiore al 30% del valore di mercato) si applicano dall’1.1.2016 determinate aliquote:
Valore di mercato |
Aliquota |
per i primi Euro 250.000,00 |
0,5% |
per i prossimi Euro 150.000,00 |
2,0% |
Successivamente |
3,5% |
Se l’imposta viene determinata secondo le suddette aliquote, sono da considerarsi anche le compravendite tra i medesimi soggetti nell’arco di 5 anni.
Per acquisti a titolo non oneroso, sarà possibile in futuro suddividere il carico fiscale da 2 a 5 anni, su richiesta del contribuente. Tale distribuzione è accompagnata tuttavia da un aumento dell’imposta da corrispondere, del 4%, 6%, 8%, 10%.
Per acquisti a titolo oneroso (corrispettivo superiore al 70% del valore di mercato) si applica come in precedenza l’aliquota del 3,5%.
Per acquisti parzialmente a titolo oneroso (corrispettivo tra il 30% e il 70% del valore di mercato), va fatto un calcolo specifico per la quota a titolo non oneroso e per quella a titolo oneroso, secondo le disposizioni vigenti.
Aumento dell’IVA
Specifiche forniture di merce, erogazioni di servizi e importazioni, che finora erano soggette all’aliquota IVA agevolata del 10%, saranno in futuro tassate ai fini IVA al 13%.
In tale fattispecie sono comprese ad esempio le consegne e le importazioni di animali viventi, piante, cibo per animali, legna, beni artistici come dipinti, antichità più vecchie di 100 anni, il pernottamento in locali attrezzati appositamente e allo stesso modo i servizi complementari (eccezioni: studentati e alloggi per apprendisti), voli nazionali, ricavi derivanti da piscine, teatri, giardini zoologici e parchi naturali, come cinema e ricavi derivanti dall’attività artistica.
Una colazione somministrata in relazione al pernottamento continuerà ad essere tassata al 10%.
La vendita di vino dal produttore, che attualmente è soggetta all’aliquota IVA del 12%, sarà tassata dal 2016 al 13%.
Anche i biglietti d’ingresso di manifestazioni sportive saranno soggetti all’aliquota del 13%.
L’aumento dell’IVA per le strutture ricettive e per manifestazioni culturali entrerà in vigore con l’1.5.2016. Ai soggiorni tra l’1.5.2016 e il 31.12.2017, che erano già stati prenotati prima del 31.8.2015 e per cui era già stato corrisposto un acconto, si applica ancora la vecchia percentuale IVA del 10%. Anche le manifestazioni culturali che avvengono nell’arco di tempo tra l’1.5.2016 e il 31.12.2017 continueranno ad essere soggette al 10%, se i relativi biglietti erano già stati venduti prima dell’1.5.2016.
Modifiche alla disposizione IVA del luogo di prestazione del servizio nel noleggio di mezzi di trasporto
È stata abrogata la regola IVA secondo cui sono tassati in Austria i noleggi di mezzi di trasporto con utilizzo prevalente nel territorio nazionale.
Pagamenti in contanti proibiti nel settore edile
I pagamenti in contanti superiori ad Euro 500,00 per servizi edili (rapportati a singolo servizio) diverranno in futuro indeducibili.
Dall’1.1.2016 i datori di lavoro sono costretti a pagare i propri dipendenti, impiegati nel settore edile, non in contanti.
Obbligo dei registratori di cassa
Dall’1.1.2016 si applicano alle aziende nuovi obblighi di registrazione per tutti i ricavi in contanti. Le società, che conseguono redditi d’impresa, devono dotarsi obbligatoriamente di registratori di cassa per registrare i ricavi voce per voce, se l’impresa ha superato il fatturato di 15.000 € annui e in tale ammontare sono stati superati ricavi in contanti per Euro 7.500,00. Il termine “ricavi in contanti” comprende anche i pagamenti con bancomat e carte di credito, l’emissione di assegni o pagamento tramite buoni. Ci sono eccezioni o agevolazioni per determinati settori.
Dall’1.1.2017 i registratori di cassa devono essere dotati di firma elettronica e garantiti con misure tecniche di sicurezza contro un’eventuale manipolazione.
Per l’acquisto di un nuovo registratore di cassa o per la conversione di uno già esistente nell’arco di tempo tra il 28.2.2015 e il 31.12.2016, è disponibile un premio fiscale pari a Euro 200,00. Al riguardo, c’è la possibilità di dedurre tutti i costi sostenuti nell’anno dell’acquisto.
Obbligo dell’emissione dello scontrino per pagamenti in contanti
Le aziende hanno dall’1.1.2016 l’obbligo di emettere lo scontrino per pagamenti in contanti relativi a forniture di merce ed erogazione di servizi.
Registro centrale dei conti correnti
Nel disegno di legge è prevista la creazione di un registro centrale dei conti correnti presso il Ministero delle Finanze. In questo saranno contenuti i dati del conto corrente (ad esempio, numero del conto o numero del deposito, giorno dell’apertura e della chiusura del conto corrente, presso quale banca è aperto, codice di identificazione del proprietario del conto, eventuali rappresentanti e fiducianti), regolarmente trasmessi dalla banca, ma non il saldo, nè i movimenti. Sono stati scambiati per la prima volta i dati alla data dell’1.3.2015.
Il contribuente stesso può prendere visione di tali dati, e viene avvisato quando anche l’amministrazione finanziaria ne prende visione.
Diritto di controllare i conti correnti bancari
All’amministrazione finanziaria sarà permesso prendere visione, in presenza di determinate condizioni (su richiesta, per necessità), dei conti correnti bancari anche al di fuori di verifiche fiscali.
Obbligo di comunicazione dei movimenti di capitale
Gli istituti di credito devono comunicare i movimenti di denaro da conti correnti o depositi di persone fisiche (ad esempio, pagamenti, bonifici, trasferimento di proprietà, spostamento in altri conti di deposito), se l’ammontare è almeno pari ad Euro 50.000,00. Il primo periodo di controllo è tra l’1.3.2015 e il 31.12.2015.
Soggetti all’obbligo di comunicazione sono gli istituti di credito anche per quanto riguarda entrate di denaro superiori a Euro 50.000,00 su conti correnti o di deposito di persone fisiche, e di fondazioni con sede in Svizzera (tra l’1.1.2012 e il 31.12.2012) o in Liechtenstein (tra l’1.1.2012 e il 31.12.2013).
L’obbligo di comunicazione di entrate di denaro è completato attraverso la possibilità di una ritenuta fiscale pari al 38% con prelievo dal conto ed esenzione da sanzioni laddove l’intestatario del conto o del deposito esegue tale versamento e l’istituto di credito ne dà informazione entro il 31.3.2016.
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