Nuova tassazione delle società controllate estere (CFC - Controlled Foreign Companies)

La legge di bilancio 2018 ha introdotto finalmente la normativa CFC (Controlled Foriegn Company Rule) anche nell’ordinamento fiscale austriaco in recepimento della direttiva “Anti Tax Avoidance Directive – ATAD”.

La modifica più importante della legge all’imposta sul reddito delle persone giuridiche (KStG), rappresenta la tassazione CFC, in recepimento degli articoli 7 e 8 della ATAD. Con l‘introduzione del nuovo §10a prevede l’imputazione per trasparenza dell’utile prodotto da controllate estere, se si tratta di redditi di natura passiva a bassa imposizione fiscale.

Per redditi di natura passiva si intendono:
Interessi o altri proventi finanziari;
  • Canoni/royalties o proventi dallo sfruttamento di diritti intellettuali;
  • dividendi e plusvalenze da alienazione quote;
  • proventi da leasing finanziari;
  • proventi da attività assicurative e bancarie;
  • proventi da imprese di rifatturazione nell’ambito di società collegate.
Si presume una bassa imposizione fiscale quando l’onere fiscale effettivo non supera i 12,5%.

Precedentemente a tale modifica l’imputazione del utile prodotto delle controllate estere avveniva solo quando veniva effettuata una distribuzione dei dividendi provenienti da società a bassa imposizione fiscale che percepiva tali redditi passivi.

In questo caso era previsto un cambiamento di metodo dal metodo d’imposizione in capo alla controllante dall'esenzione, cioè una totale esenzione fiscale in Austria per redditi realizzati all'estero, al metodo del credito d’imposta, che prevedeva il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero sul debito d’imposta in Austria.

La nuova regolamentazione sarà applicabile alle società controllate estere. Si parla di società controllate quando un soggetto nazionale (da solo oppure insieme a una società collegata) può esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante sulla società con diritti di voto o partecipazione al capitale superiori al 50% oppure quando ha diritto a più di 50% del utile della società estera. Il nuovo regolamento sarebbe quindi anche applicabile su una società affiliata in cui viene detenuto una partecipazione di minoranza.

La nuova imposta è inoltre concepita per tassare redditi di stabili organizzazioni a bassa imposizione fiscale che percepiscono redditi passivi. La tassazione CFC può inoltre essere applicata su fondazioni private austriache o stabili organizzazioni se essi detengono una partecipazione in società estere che percepiscono redditi passivi.

Quando i redditi passivi superano un terzo dei redditi della società estera scatta la presunzione di una bassa imposizione fiscale e quando mancano essenziali attività economiche allora viene effettuata l’imputazione per trasparenza dei redditi della società estera nella misura della partecipazione diretta e indiretta tramite l’ente controllante. I redditi esteri vengono rideterminati secondo la normativa fiscale austriaca. Sussiste il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero sulle imposte dovute in Austria per evitare la doppia imposizione.

La tassazione CFC viene applicata a partire dagli esercizi che hanno inizio dopo il 31/12/2018.


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compilato il 22.10.2018
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