Novità in materia misure fiscali COVID-19 (Covid-19-Steuermaßnahmengesetz)

Di seguito riportiamo una sinteresi dei cambiamenti più importanti apportati dalla legge sulle misure fiscali COVID-19.

Novità in materia di imposte sul reddito


Disposizioni relative a COVID-19
  • È stato nuovamente precisato che il sussidio per i costi fissi (Fixkostenzuschusss) costituisce un reddito esente da imposte, che però le spese coperte da esso non sono più deducibili. La situazione è diversa per il ristoro per la perdita di fatturato (Umsatzersatz) - questo è considerato un reddito imponibile.
  • Mantenimento della detrazione dell’importo forfettario per pendolari (Pendlerpauschale) in caso di Home-Office, quarantena o lavoro ad orario ridotto è stata prorogata fino al 31 marzo 2021.
  • Indennità forfettarie di viaggio per gli atleti: se i giorni d’evento non possono avere luogo fino al 31 marzo 2021 compreso, e le indennità forfettarie di viaggio continuano ad essere concesse, queste possono continuare ad essere trattate come esenti da imposte.
  • Buoni al posto di una festa natalizia: se l'indennità esentasse per la partecipazione ad eventi aziendali non viene utilizzata o non viene utilizzata per intero nel 2020, il datore di lavoro può invece regalare buoni esentasse del valore massimo di 365 euro per dipendente fino al 31 gennaio 2021.

Svalutazioni forfettari (pauschale Wertberichtigungen) dei crediti e altri accantonamenti forfettari (pauschale Rückstellungen)
Per gli esercizi iniziando dopo il 31 dicembre 2020, esiste ora la possibilità, sia nel diritto tributario che in quello societario, di effettuare ammortamenti forfettari dei crediti e di formare accantonamenti forfettari per passività incerte. Ciò è soggetto alla condizione che i valori possano essere determinati su stime. Le relative stime sono da fare con adeguata cautela. In caso che esistano già valori empirici statisticamente determinabili per svalutazioni analoghe o accantonamenti per passività incerte, questi possono essere presi in considerazione. In precedenza, le svalutazioni e gli accantonamenti forfettari erano consentiti solo da un punto di visa civilistico e i loro effetti dovevano essere neutralizzati nella determinazione del risultato fiscale con una variazione in aumento. In quest’ambito va notato che la svalutazione forfettaria può essere applicato anche ai crediti già in esistenza prima del 1° gennaio 2021 o se il motivo per la formazione dell'accantonamento proviene da un periodo che precede il 1° gennaio 2021. Tuttavia non la deducibilità è ammessa ma non immediata, soprattutto perché gli importi di svalutazioni e accantonamenti forfettari devono essere distribuiti in modo uniforme nell'esercizio che inizia dopo il 31 dicembre 2020 e nei quattro esercizi successivi, ovvero cinque in totale.

Armonizzazione del regolamento riguardo gli imprenditori minimi nell'ambito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che si avvalgono delle semplificazioni in materia della legge sull’IVA (Kleinunternehmerregelung)
La determinazione del reddito in maniera forfettaria per gli imprenditori minimi può essere applicata se sussistono i requisiti semplificazioni in materia della legge sull’IVA per gli imprenditori minimi (Kleinunternehmerregelung). Un eventuale rinuncia da parte dell’imprenditore all'agevolazioni per gli imprenditori minimi ai fini dell'IVA non è rilevante ai fini dell'imposta sul reddito. Un uso alternativo o congiunto delle disposizioni è possibile. Se siete interessati, possiamo consigliarVi in dettaglio.

Novità in materia d’IVA

Estensione temporale dell'aliquota IVA del 5% per la gastronomia, nel settore alberghiero e nella cultura, nonché per le pubblicazioni
L'aliquota IVA ridotta è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021. Giornali e altri stampati periodici sono esclusi dalla proroga - per essi l'applicabilità dell'aliquota ridotta termina il 31 dicembre 2020.

Riduzione dell'aliquota IVA per alcuni servizi di riparazione
Per i servizi di riparazione - compreso le modifiche - di biciclette, calzature, pelletteria, abbigliamento o biancheria per la casa, l'aliquota ridotta del 10% è applicabile dal 1° gennaio 2021.

Brexit
A partire dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito non è più considerato uno stato membro dell'UE. Le partite IVA dello stesso perderanno quindi la loro validità. Un'eccezione è l'Irlanda del Nord, che continuerà ad essere considerata territorio UE e uno stato membro della stessa e riceverà anche propria partita IVA con il prefisso del paese XI. Se avete rapporti d'affari con il Regno Unito, saremo lieti di consigliarvi in dettaglio sui passi da compiere.

Esenzione fiscale dei vaccini COVID
La cessione, l'acquisto intracomunitario e l'importazione di dispositivi medico-diagnostici COVID-19 e di vaccini COVID-19, nonché altre cessioni strettamente connesse a tali dispositivi medico-diagnostici o vaccini, sono esenti da imposta tra l’uno gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.

Novità in materia di procedura fiscale

Introduzione di un sistema di pagamento a rate per gli arretrati d’imposta prevalentemente legati a COVID-19
In alternativa al solito pagamento differito/a rate, è possibile pagare gli arretrati prevalentemente legati a COVID-19 in ragionevoli rate in due fasi estesi su un periodo massimo di 36 mesi. Gli interessi saranno addebitati al 2% sopra il tasso base applicabile all'anno. Le richieste potranno essere presentate fra il 4 marzo ed il 31 marzo 2021. Se necessario saremmo lieti di consigliarvi in dettaglio.

Temi riguardo l’imposta sulle società

Deducibilità degli interessi passivi in eccesso rispetto agli interessi attivi
Nella legge sull'IRES, è stata introdotta una nuova disposizione in attuazione della direttiva anti-BEPS dell'UE, riguardante la deducibilità fiscale degli interessi passivi in eccesso degli interessi attivi (Zinsüberhang). Di conseguenza, gli stessi sono deducibili solo nella misura del 30% dell'EBITDA, però in ogni caso fino ad un importo massimo di 3 milioni di euro per esercizio. In pratica, questo nuovo regolamento sarà quindi rilevante solo per le grandi imprese. Le disposizioni non sono applicabili alle imprese che non sono incluse in un bilancio consolidato, non hanno un’impresa affiliata e non mantengono una stabile organizzazione estera. Se avete ulteriore interesse saremmo lieti di consigliarVi in merito.
 
compilato il 21.1.2021
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