Parificazione di operai e impiegati
Con la parificazione dei diritti del lavoro per operai e impiegati, approvata in ottobre 2017, in particolare il pagamento della retribuzione durante il periodo di malattia e i termini di preavviso per i licenziamenti sono stati modificati.
Rimangono grandi differenze tra le due categorie operai e impiegati per quanto riguarda i motivi di licenziamento per causa grave o il diritto collettivo del lavoro, come per esempio rappresentanze aziendali interne separate e contratti collettivi distinti.
Norme di licenziamento anche per impiegati con orari di lavoro limitati a decorrere dall’1.1.2018
Con le nuove disposizioni di legge, le norme generali di licenziamento per impiegati si applicano anche alle persone che sono impiegate per meno di un quinto dell’orario collettivo normale di lavoro. Questa modifica si applica a licenziamenti comunicati dopo il 31.12.2017.
Pagamento della retribuzione a partire dall’1.7.2018
Il pagamento della retribuzione durante il periodo di malattia per impedimenti di servizio che si verificano dopo il 30.6.2018:
Ora sia gli operai sia gli impiegati in servizio da almeno un anno hanno il diritto al pagamento di 8 settimane di retribuzione integrale e 4 settimane della metà della retribuzione. Rimangono i salti a un pagamento della retribuzione integrale fino a 10 e 12 settimane e della metà della retribuzione per 4 settimane dopo 15 e 25 anni di servizio.
Il pagamento dell’indennità d’apprendista durante il periodo di malattia aumenta a 8 settimane in caso di retribuzione integrale e a 4 settimane in caso di retribuzione ridotta.
Pagamento della retribuzione in caso di malattia ripetuta nell’arco di un anno di lavoro
A partire dall’1.7.2018 anche gli impiegati hanno il diritto alla continuazione del pagamento della retribuzione in corso d’anno. Tale diritto si rinnova di anno in anno all’inizio dello stesso. Se un impiegato si ammala nuovamente nello stesso anno di lavoro, il suo diritto al pagamento della retribuzione si limita alla misura in cui non lo abbia consumato nell’anno in questione. Questo già valeva sinora per gli operai.
Pagamento della retribuzione durante il periodo di malattia anche in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
Il pagamento della retribuzione durante il periodo di malattia protraendosi oltre la fine del rapporto di servizio spetta al dipendente anche in caso di risoluzione consensuale (questo vale per rapporti di servizio che andranno risolti dopo il 30.6.2018). Sin d’ora ciò avveniva in caso di un licenziamento da parte del datore di lavoro, un licenziamento ingiustificato e un recesso legittimo anticipato.
Parificazione dei termini di preavviso per i licenziamenti a partire dall’1.1.2021
Le norme di licenziamento per impiegati si applicano anche agli operai a fronte di licenziamenti dopo il 31.12.2020. Quindi i datori di lavoro devono rispettare un periodo di preavviso di almeno 6 settimane anche per gli operai, i prestatori di lavoro un periodo di preavviso di almeno 4 settimane. Il termine di preavviso per i datori di lavoro aumenta in relazione all’avanzamento degli anni di servizio. Come per gli impiegati i licenziamenti con interruzione del rapporto di lavoro allo scadere di un trimestre valgono anche per gli operai. È possibile se espressamente concordato che il rapporto di lavoro possa terminare il 15 o la fine del mese. Nei settori dominati da imprese stagionali, si può stabilire regole in deroga tramite il contratto collettivo.
Copyright 2018 © Contax WirtschaftstreuhandgmbH - riproduzione riservata
Rimangono grandi differenze tra le due categorie operai e impiegati per quanto riguarda i motivi di licenziamento per causa grave o il diritto collettivo del lavoro, come per esempio rappresentanze aziendali interne separate e contratti collettivi distinti.
Norme di licenziamento anche per impiegati con orari di lavoro limitati a decorrere dall’1.1.2018
Con le nuove disposizioni di legge, le norme generali di licenziamento per impiegati si applicano anche alle persone che sono impiegate per meno di un quinto dell’orario collettivo normale di lavoro. Questa modifica si applica a licenziamenti comunicati dopo il 31.12.2017.
Pagamento della retribuzione a partire dall’1.7.2018
Il pagamento della retribuzione durante il periodo di malattia per impedimenti di servizio che si verificano dopo il 30.6.2018:
Ora sia gli operai sia gli impiegati in servizio da almeno un anno hanno il diritto al pagamento di 8 settimane di retribuzione integrale e 4 settimane della metà della retribuzione. Rimangono i salti a un pagamento della retribuzione integrale fino a 10 e 12 settimane e della metà della retribuzione per 4 settimane dopo 15 e 25 anni di servizio.
Il pagamento dell’indennità d’apprendista durante il periodo di malattia aumenta a 8 settimane in caso di retribuzione integrale e a 4 settimane in caso di retribuzione ridotta.
Pagamento della retribuzione in caso di malattia ripetuta nell’arco di un anno di lavoro
A partire dall’1.7.2018 anche gli impiegati hanno il diritto alla continuazione del pagamento della retribuzione in corso d’anno. Tale diritto si rinnova di anno in anno all’inizio dello stesso. Se un impiegato si ammala nuovamente nello stesso anno di lavoro, il suo diritto al pagamento della retribuzione si limita alla misura in cui non lo abbia consumato nell’anno in questione. Questo già valeva sinora per gli operai.
Pagamento della retribuzione durante il periodo di malattia anche in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
Il pagamento della retribuzione durante il periodo di malattia protraendosi oltre la fine del rapporto di servizio spetta al dipendente anche in caso di risoluzione consensuale (questo vale per rapporti di servizio che andranno risolti dopo il 30.6.2018). Sin d’ora ciò avveniva in caso di un licenziamento da parte del datore di lavoro, un licenziamento ingiustificato e un recesso legittimo anticipato.
Parificazione dei termini di preavviso per i licenziamenti a partire dall’1.1.2021
Le norme di licenziamento per impiegati si applicano anche agli operai a fronte di licenziamenti dopo il 31.12.2020. Quindi i datori di lavoro devono rispettare un periodo di preavviso di almeno 6 settimane anche per gli operai, i prestatori di lavoro un periodo di preavviso di almeno 4 settimane. Il termine di preavviso per i datori di lavoro aumenta in relazione all’avanzamento degli anni di servizio. Come per gli impiegati i licenziamenti con interruzione del rapporto di lavoro allo scadere di un trimestre valgono anche per gli operai. È possibile se espressamente concordato che il rapporto di lavoro possa terminare il 15 o la fine del mese. Nei settori dominati da imprese stagionali, si può stabilire regole in deroga tramite il contratto collettivo.
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