Rimborso della NoVA ovvero imposta sull’acquisto di automobili – condizioni e ammissibilità

Se sussistono le condizioni si può richiedere un rimborso della NoVA entro cinque anni dall’immatricolazione in Austria presso l’amministrazione finanziaria competente.

L’imposta sull’acquisto di automezzi o meglio imposta sul consumo è una tassa su automezzi per il trasporto di persone, su station wagon (inclusi i minibus e i camper) e motocicli, da pagare una tantum all’atto dell’immatricolazione all’amministrazione finanziaria. Soprattutto l’acquisto di un nuovo veicolo non ancora immatricolato in Austria è soggetto all’imposta sul consumo che va pagato direttamente al concessionario. Quest’ultimo deve versare l’imposta all’amministrazione finanziaria competente.

La fornitura di un nuovo veicolo a un altro imprenditore che utilizza tale veicolo per la rivendita commerciale non è soggetto all’imposta sul consumo.

L’ammontare dell’imposta sul consumo va stabilito in funzione delle emissioni di CO² (automobili e station wagon) ossia della cilindrata (motocicli) e rappresenta un valore percentuale che varia da 0% al 33% del prezzo di acquisto del veicolo comprensivo d’IVA.

Rimborso dell’imposta sul consumo
A determinate condizioni l’imposta sul consumo può essere rimborsata su richiesta entro 5 anni presso l’amministrazione finanziaria competente. Un rimborso può verificarsi in particolare se

  • l’automobile, per motivi di diritto o di fatto, non è (più) ammessa a circolare;
  • non è avvenuta un’immatricolazione del veicolo all’interno del paese entro cinque anni dopo la fornitura;
  • vi è un’esenzione fiscale per veicoli di autoscuola all’insegnamento della guida, autovetture da noleggio, taxi, veicoli per ospiti, veicoli di soccorso o veicoli con un altro utilizzo beneficiario.

In occasione della richiesta di un rimborso, è importante comunicare all’amministrazione finanziaria competente il numero di telaio (numero d’identificazione del veicolo) e il blocco del veicolo nel database per l’approvazione.

Esempio 1
Un proprietario di taxi acquista da una persona privata un autoveicolo per cui questa persona si era assunta a suo tempo l’onere dell’imposta sul consumo. Il proprietario di taxi non ha il diritto al rimborso, perché l’acquisto da parte del conducente di taxi non è soggetto all’imposta sul consumo, visto che vi è l’acquisto di un veicolo di occasione già immatricolato in Austria.

In deroga a questo, nel caso d’interposizione di una società di leasing ai fini del finanziamento, si ha il diritto al rimborso dell’imposta sul consumo a condizione che il veicolo sia stato soggetto all’imposta sul consumo nel momento della prima fornitura e immatricolazione.

Esempio 2
Un proprietario di taxi acquista un veicolo nuovo dal concessionario. Il finanziamento del veicolo è gestito mediante una società di leasing, alla quale fornisce il concessionario con obbligo di pagare l’imposta sul consumo.

Siccome la società di leasing non è interessata al veicolo stesso, ma svolge soltanto la funzione di finanziamento, è appunto il proprietario di taxi che può richiedere il rimborso dell’imposta sul consumo. Un elemento essenziale sarà, tra l’altro, che l’imposta sul consumo vada verificata sia nel merito sia riguardo all’importo (certificazione o copia della fattura della società di leasing).

Se e in quale misura si può realizzare una fattispecie soggetta all’imposta sul consumo e se fa senso presentare una richiesta di rimborso all’amministrazione finanziaria dev’essere valutata in funzione delle circostanze della specie. Volentieri siamo a Vostra disposizione.


Copyright 2018 © Contax WirtschaftstreuhandgmbH - riproduzione riservata
 
compilato il 5.3.2018
Share
 

Altre news di CONTAX