Sconti dipendenti
Con la recente riforma fiscale 2015/2016 sono stati regolamentati gli sconti a favore dei dipendenti per la vendita di prodotti da parte del datore di lavoro al fine di evitarne una tassazione.
Novità
È stata introdotta una generale esenzione da tassazione per gli sconti riconosciuti a dipendenti, secondo quanto qui di seguito indicato:
- lo sconto è riferibile a merce o prestazioni che il datore di lavoro o una società del gruppo a cui il datore di lavoro appartiene offre ai propri dipendenti;
- lo sconto è totalmente esente da imposte se non supera singolarmente il 20%;
- nel caso in cui lo sconto superi singolarmente il 20%, l'esentzione rimane se complessivamente il vantaggio derivante dallo sconto non supera Euro 1.000,00 su base annua;
- il prezzo di vendita su cui applicare lo sconto o valido ai fini della determinazione del Euro 1.000,00 è il prezzo normalmente scontato applicato al cliente.
Gli esempi offorno un chiarimento sulla corretta applicazione delle nuove norme in esame.
Esempio 1
Un'impresa vende sul mercato merce a terzi acquirenti (prezzo normale al netto dei consueti sconti) ad un prezzo di Euro 100,00.
a) Ad un proprio dipendente la stessa merce viene venduta dalla stessa impresa ad un prezzo di Euro 80,00. In questo caso si applica l'esenzione d'imposta prevista del § 3, comma 1, numero 21, lettera b della EStG (Legge sull'imposta dei redditi delle persone fisiche), dal momento che lo sconto dipendente non supera il limite del 20%. Quindi non si devono calcolare imposte in assenza di fringe benefit.
b) Ad un proprio dipendente la stessa merce viene venduta dalla stessa impresa ad un prezzo di Euro 70,00. Dal momento che lo sconto dipendente eccede il limite del 20% trova applicazione quanto previsto dal 3, comma 1, numero 21, lettera c dalla EStG (Legge sull'imposta dei redditi delle persone fisiche). Sussiste un vantaggio derivante dal rapporto di lavoro pari ad Euro 30,00, che è da tassare solo se cumulativamente con altri sconti supera l'importo di Euro 1.000,00 previsto dal 3, comma 1, numero 21, lettera c della EStG.
Esempio 2
Un'impresa vende sul mercato merce a terzi acquirenti (prezzo normale al netto dei consuenti sconti) ad un prezzo di Euro 10.000,00. Al proprio dipendente vende la stessa merce ad un prezzo di Euro 7.500,00. Dal momento che lo sconto è superiore al 20% sussiste un vantaggio derivante dal rapporto di lavoro pari ad Euro 2.500,00. Poichè sussiste una franchigia di Euro 1.000,00, Euro 1.500,00 sono da sottoporre a tassazione come fringe benefit.
Per completezza devono essere soddisfatte anche le seguenti condizioni:
- lo sconto dipendenti deve essere riconosciuto a tutti i dipendenti o ad una determinata categoria di dipendenti;
- merce o prestazioni messe a disposizione gratuitamente o ad un prezzo agevolato non possono essere utilizzate né per la rivendita, né per la realizzazione di redditi e la quantità deve essere tale da escludere una rivendita o la realizzazione di redditi.
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