Atto di esenzione da tassazione nel caso di personale interinale transfrontaliero
Tramite apposito atto si può venire esentati dalla ritenuta fiscale per lavoratori che vengono messi a disposizione (Arbeitskräfteüberlassung) da un’impresa estera ad un'azienda austriaca. L'esonero può venire richiesto con il nuovo formulario standardizzato "ZS-BB1" ed il relativo allegato "ZS-BB1a".
Le imprese austriache devono effettuare una ritenuta d'imposta particolare per lavoratori interinali che provengono da un’impresa estera e vengono messi a disposizione ad un'azienda austriaca. Si può evitare tale ritenuta d'imposta se l’impresa estera che mette a disposizione il personale può presentare al committente austriaco il relativo atto di esenzione da tassazione.
La richiesta per ottenere l’atto di esenzione deve essere presentata tramite il nuovo formulario standardizzato.
Personale interinale senza stabile organizzazione in Austria
Si è in presenza di messa a disposizione del personale transfrontaliera se un datore di lavoro estero (somministratore) mette a disposizione il proprio personale a un datore di lavoro austriaco (utilizzatore) allo scopo di prestazione lavorativa per la sua azienda, per es. per sopperire ad una temporanea necessità di manodopera. Se il personale messo a disposizione presta il lavoro in Austria e il somministratore non ha una stabile organizzazione in Austria, l'azienda austriaca (utilizzatore) deve trattenere una ritenuta d'imposta pari al 20% sui redditi dei lavoratori messi a disposizione e versarla all'amministrazione finanziaria.
Esenzione dalla ritenuta d'imposta
Ai sensi delle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni può venir concesso un’esenzione dall'obbligo della ritenuta d'imposta tramite apposito atto, se si può accertare che non si è in presenza di elusione e che il somministratore estero oppure l'utilizzatore austriaco si impegna a versare i contributi per i lavoratori messi a disposizione. L’impresa estera può richiedere l'esenzione all'amministrazione finanziaria di Bruck-Eisenstadt-Oberwart allegando un proprio certificato di residenza fiscale.
L'applicazione immediata delle Convenzioni nella forma dell'esenzione dalle ritenute delle imposte è ammissibile nella misura in cui venga effettuato il payroll a livello locale austriaco.
Cosa è nuovo?
Finora la richiesta di esonero è stata presentata in modo informale, d'ora in poi deve venir presentata con il nuovo formulario standardizzato "ZS-BB1" includendo l'allegato "ZS-BB1a". Se vengono messi a disposizione, i dati devono venir comunicati compilando l'allegato "ZS-BB1a" per ogni singolo lavoratore.
Poiché l'utilizzatore austriaco è responsabile per la correttezza della ritenuta delle imposte, si può rinunciare a trattenere la ritenuta delle imposte solo se è stato effettivamente rilasciato il relativo atto di esenzione. Per tale motivo è necessario che l’impresa estera presenti tempestivamente una copia dell'atto di esenzione. Il nuovo formulario ha il vantaggio che l'atto viene rilasciato non solo all’impresa estera, ma con il formulario si può richiedere l'invio in copia anche direttamente all'utilizzatore austriaco.
Copyright 2018 © Contax WirtschaftstreuhandgmbH - riproduzione riservata
Le imprese austriache devono effettuare una ritenuta d'imposta particolare per lavoratori interinali che provengono da un’impresa estera e vengono messi a disposizione ad un'azienda austriaca. Si può evitare tale ritenuta d'imposta se l’impresa estera che mette a disposizione il personale può presentare al committente austriaco il relativo atto di esenzione da tassazione.
La richiesta per ottenere l’atto di esenzione deve essere presentata tramite il nuovo formulario standardizzato.
Personale interinale senza stabile organizzazione in Austria
Si è in presenza di messa a disposizione del personale transfrontaliera se un datore di lavoro estero (somministratore) mette a disposizione il proprio personale a un datore di lavoro austriaco (utilizzatore) allo scopo di prestazione lavorativa per la sua azienda, per es. per sopperire ad una temporanea necessità di manodopera. Se il personale messo a disposizione presta il lavoro in Austria e il somministratore non ha una stabile organizzazione in Austria, l'azienda austriaca (utilizzatore) deve trattenere una ritenuta d'imposta pari al 20% sui redditi dei lavoratori messi a disposizione e versarla all'amministrazione finanziaria.
Esenzione dalla ritenuta d'imposta
Ai sensi delle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni può venir concesso un’esenzione dall'obbligo della ritenuta d'imposta tramite apposito atto, se si può accertare che non si è in presenza di elusione e che il somministratore estero oppure l'utilizzatore austriaco si impegna a versare i contributi per i lavoratori messi a disposizione. L’impresa estera può richiedere l'esenzione all'amministrazione finanziaria di Bruck-Eisenstadt-Oberwart allegando un proprio certificato di residenza fiscale.
L'applicazione immediata delle Convenzioni nella forma dell'esenzione dalle ritenute delle imposte è ammissibile nella misura in cui venga effettuato il payroll a livello locale austriaco.
Cosa è nuovo?
Finora la richiesta di esonero è stata presentata in modo informale, d'ora in poi deve venir presentata con il nuovo formulario standardizzato "ZS-BB1" includendo l'allegato "ZS-BB1a". Se vengono messi a disposizione, i dati devono venir comunicati compilando l'allegato "ZS-BB1a" per ogni singolo lavoratore.
Poiché l'utilizzatore austriaco è responsabile per la correttezza della ritenuta delle imposte, si può rinunciare a trattenere la ritenuta delle imposte solo se è stato effettivamente rilasciato il relativo atto di esenzione. Per tale motivo è necessario che l’impresa estera presenti tempestivamente una copia dell'atto di esenzione. Il nuovo formulario ha il vantaggio che l'atto viene rilasciato non solo all’impresa estera, ma con il formulario si può richiedere l'invio in copia anche direttamente all'utilizzatore austriaco.
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