Cosa si intende per "prestazione edile"

Le disposizioni sull’IVA prevedono che ogni soggetto d’imposta che effettua una prestazione di servizi o fornitura ed emette la relativa fattura deve l’IVA. A questo principio sussiste talvolta deroga. Questo si verifica in caso di effettuazione di prestazioni edili, dove per effetto del sistema del "reverse charge" l’imposta è dovuta da chi riceve la presta-zione ovvero il committente.
La legge sull’IVA non da una definizione di “prestazione edile”, la corte ammini-strativa (VwGH) si è occupata nella definizione di tale prestazione. Se la fornitura di un bene costituisce prestazione edile, secondo la corte amministrativa dipende se quanto fornito è parte di un fabbricato oppure rimane un cespite autonomo.

Recente orientamento della corte amministrativa
Da recente sentenza della corte amministrativa è stata analizzata la fattispecie che riguardava un commerciante all’ingrosso di prodotti per l’illuminazione, la commessa prevedeva la fornitura e il montaggio di un notevole numero di lampade da interno. Per il montaggio delle lampade il commerciante all’ingrosso si è avvalso di un subappaltatore, il quale ha provveduto al montaggio dei binari sugli elementi portanti in cemento. La corte amministrativa ha dovuto chiarire se la fornitura delle lampade, con il fissaggio sul fabbricato, costituiva gli estremi per identificare una prestazione edile.

Prevalenza della comprensione derivante dalle imposte dirette
Ai sensi della legge sull’IVA ricadono sotto la definizione di prestazioni edili "tutte le prestazioni necessarie alla costruzione, messa in funzione, mantenimento, modifica o rimozione di un’opera edile". La corte amministrativa in apposita sentenza ha chiarito che il giudizio se una prestazione edile sussista o meno è rimessa alla sua comprensione rispetto alla normativa sulle imposte dirette. Dal punto di vista delle imposte dirette le lampade non costituiscono parti integranti del fabbricato, bensì beni strumentali autonomi. A tale interpretazione non osta il fatto che a seguito del montaggio le lampade siano fissate permanentemente con un fabbricato. Per la classificazione quale prestazione edile la corte ammi-nistrativa prevede sostanzialmente che se il cespite sia contabilmente da consi-derarsi autonomo o è riconducibile ai costi capitalizzati di realizzazione del fabbricato.
Il montaggio di binari di per se stesso potrebbero costituire prestazioni edili ai sensi della legge sull’IVA, tuttavia nel caso analizzato dalla corte amministrativa tale prestazione è accessoria alla fornitura delle lampade, così che il montaggio del binario viene ricompreso nella fornitura che costituisce la prestazione principale. In sintesi la corte amministrativa non ha ravvisato la presenza di una prestazione edile nella fornitura delle lampade, pertanto non trova applicazione il sistema del reverse charge.

Conclusioni

La domanda se la fornitura di un bene è da qualificarsi come prestazione edile dipende dal fatto se il bene fornito è parte del fabbricato oppure rimane un bene strumentale autonomo.

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compilato il 10.2.2014
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