Estensione e nuova introduzione di agevolazioni nel differimento dei pagamenti d’imposte
È stato introdotto il COVID—19-Steuermaßnahmengesetz, ovvero la legge relativa alle misure fiscali COVID-19. La stessa prevede un’estensione del periodo di differimento delle imposte arretrate, nonché un nuovo modello di pagamento a rate.
Nell’ambito del differimento, la scadenza del pagamento delle imposte verrà spostata, mentre nella rateizzazione è consentito di corrispondere l’importo dovuto mediante rate.
Per imposte dovute e già differite fino al 15 gennaio 2021, la scadenza verrà ora estesa automaticamente fino al 31 marzo 2021 senza la necessità di una richiesta specifica a proposito. Differimenti richiesti fra il 1° ottobre 2020 ed il 28 febbraio 2021 sono pure da estendere fino il 31 marzo 2021. Per il periodo dal 15 marzo 2020 al 31 marzo 2021 non verranno conteggiati interessi per il differimento. Dal 4 gennaio 2021 al 31 marzo 2024 l’interesse di differimento del pagamento sarà fissato al 2% sopra il tasso base applicabile all’anno. Altresì la nuova legge introduce partendo da marzo 2021 l’opzione di corrispondere al pagamento di imposte arretrate relative a COVID-19 ad adeguate rate. Il modello di rateizzazione prevede due fasi con una durata massima di 36 mesi. Lo scopo è di preservare una certa liquidità nelle imprese.
Fase 1 del modello di rateizzazione
Nell’ambito del differimento, la scadenza del pagamento delle imposte verrà spostata, mentre nella rateizzazione è consentito di corrispondere l’importo dovuto mediante rate.
Per imposte dovute e già differite fino al 15 gennaio 2021, la scadenza verrà ora estesa automaticamente fino al 31 marzo 2021 senza la necessità di una richiesta specifica a proposito. Differimenti richiesti fra il 1° ottobre 2020 ed il 28 febbraio 2021 sono pure da estendere fino il 31 marzo 2021. Per il periodo dal 15 marzo 2020 al 31 marzo 2021 non verranno conteggiati interessi per il differimento. Dal 4 gennaio 2021 al 31 marzo 2024 l’interesse di differimento del pagamento sarà fissato al 2% sopra il tasso base applicabile all’anno. Altresì la nuova legge introduce partendo da marzo 2021 l’opzione di corrispondere al pagamento di imposte arretrate relative a COVID-19 ad adeguate rate. Il modello di rateizzazione prevede due fasi con una durata massima di 36 mesi. Lo scopo è di preservare una certa liquidità nelle imprese.
Fase 1 del modello di rateizzazione
- Una richiesta è solo ammessa per i debiti d’imposta che sono prevalentemente scaduti tra il 15 marzo 2020 e il 31 marzo 2021, più eventuali acconti relativi all’imposta sui redditi in scadenza durante la Fase 1.
- La richiesta di rateizzazione è da presentare fra il 4 marzo 2021 e il 31 marzo 2021.
- Entro il periodo di rateizzazione l’imprenditore può presentare una richiesta di riassegnazione degli importi delle rate.
- Il periodo di pagamento a rate termina il 30 giugno 2022.
- L’oggetto della richiesta sono debiti d’imposta per i quali è stato concesso un pagamento a rate durante la fase 1, tuttavia la corresponsione dell’importo intero durante la stessa non è stato possibile. Inoltre a ciò rientrano acconti relativi all’imposta sul reddito le cui date di pagamento si trovano durante la fase 2.
- Almeno il 40% degli arretrati d’imposta con prevalenza relativi al COVID-19 devono essere stati pagati durante fase 1 e non devono sussistere scadenze mancate.
- La richiesta è presentare entro il 31 maggio 2022.
- Il periodo di rateazione non può superare i 21 mesi.
- L’imprenditore ha da rendere plausibile la sua capacità di corrispondere agli arretrati d’imposta rimanenti dalla fase 1 oltre alle imposte correnti da pagare entro il periodo di rateizzazione della fase 2.
- Entro il periodo di rateizzazione l’imprenditore può presentare una richiesta di riassegnazione degli importi delle rate.