Legge sull’imposta minima (Mindestbesteuerungsgesetz)

Sulla base del Pillar II dell'OCSE nell'ambito del programma BEPS, è prevista una imposta minima per le imprese globali. Questa imposta minima è stata stabilita dal Consiglio dell'UE nella Direttiva 2022/2523 del 14 dicembre 2022.
La disposizione è intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione Europea. Il concetto è stato recepito nella legislazione nazionale austriaca con entrata in vigore della legge sulla imposta minima (MinBestG) il 31 dicembre 2023.

Per gli esercizi successivi al 31 dicembre 2023, gli utili devono essere soggetti ad un livello di tassazione del 15%, indipendentemente dal luogo in cui questi utili sono stati generati.

Le unità aziendali di un gruppo di società con sede in Austria sono soggette all'imposta minima a condizione che il fatturato annuo nel bilancio consolidato della società madre supera il limite di Euro 750 milioni in almeno due dei quattro anni di esercizio precedenti. Per “unità aziendale” si intendono sia le società figlie che le stabili organizzazioni.

In linea di principio ogni unità aziendale austriaca che soddisfa le condizioni indicate è obbligata a presentare un report all’amministrazione finanziaria austriaca tramite un modello standard entro 15 mesi dalla fine dell'anno di esercizio. Il report per l’esercizio 2024 però dovrà essere presentato non prima del 30 giugno 2026. Nel caso in cui il report è stato presentato dalla società capogruppo o da un’altra società di gruppo alla relativa amministrazione finanziaria e sussiste con questo Stato un accordo sull'obbligo di scambio automatico dei report sull’imposta minima, allora è solamente richiesto indicare all’amministrazione finanziaria austriaca quale società ha presentato il report.

Nel caso in cui l'onere fiscale effettivo dovesse essere inferiore al 15%, è obbligatorio versare una imposta aggiuntiva, ovvero la cosiddetta top-up tax ai fini di raggiungere la soglia minima richiesta. Questa top-up tax viene pagata tramite la NES (national top-up tax), la PES (primary top-up tax) oppure la SES (secondary top-up tax). Principalmente è applicata la NES ai fini di aumentare gli utili generati nella rispettiva giurisdizione fiscale a un'aliquota fiscale effettiva del 15%. Quindi nel caso in cui una unità aziendale del gruppo sussiste in Austria e l'onere fiscale effettivo in Austria è inferiore al 15%, la NES deve essere pagata all’amministrazione finanziaria austriaca. In questo modo è garantito che i risultati generati in Austria non sono soggetti ad una tassazione aggiuntiva all’estero.

Il punto di partenza per il calcolo del limite del 15% è il risultato civilistico, da rettificare per certe variazioni in aumento e diminuzione. Questo valore deve essere fissato in relazione alle imposte rettificate.

La normativa sulla legge sull'imposta minima è molto complessa nei dettagli! Saremo lieti di assistervi per qualsiasi approfondimento necessario.
 
compilato il 25.3.2024
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