Modifiche alla normativa sull’IVA di prossima introduzione
Riconoscimento in Austria dell’esenzione da IVA del trasporto ferroviario transfrontaliero
La parte di viaggi transfrontalieri effettuati in treno entro il territorio nazionale era stata finora soggetta ad aliquota del 10% IVA. Al contrario, per i voli transfrontalieri non era prevista l’applicazione di una analoga tassazione IVA. La parte dei trasporti effettuati in treno entro il territorio nazionale dopo il 31 dicembre 2022 non costituirà tuttavia più oggetto di tassazione IVA per, in particolare, ragioni di sostenibilità e di miglioramento della competitività. Le imprese ferroviarie mantengono il diritto di detrarre l'imposta a monte.
Estensione dell'applicabilità della semplificazione della triangolazione ai fini IVA nell’ambito delle operazioni internazionali a catena
La semplificazione prevista per le cessioni triangolari dovrebbe trovare applicazione anche nel caso delle operazioni a catena effettuate dopo il 31 dicembre 2022 che coinvolgono più di tre operatori. Tuttavia, dovrebbe potere beneficiare di detta semplificazione (la quale comporta l’esenzione dall’obbligo di registrazione ai fini dell’IVA dell’operatore nello Stato membro di destinazione dei beni) un solo operatore, vale a dire il destinatario della cessione con movimentazione della merce esente da imposta. Nella pratica, sarà quindi possibile richiedere l’applicazione del regime semplificato delle triangolazioni alle cessioni a catena a condizione che più di uno degli operatori coinvolti in dette operazioni disponga di un numero di partita IVA del Paese di origine o, alternativamente, del Paese di destinazione dei beni. Gli ulteriori requisiti di applicazione rimangono invariati.
Locazione di immobili situati in Austria da parte di locatori stranieri
In base alla più recente pronuncia della Corte di Giustizia europea, il locatore straniero di un immobile situato in Austria può dirsi imprenditore sul territorio nazionale se gestisce l’attività relativa di locazione con impiego di personale in Austria (in loco oppure presso un ufficio) per la fornitura dei servizi in relazione alla locazione.
In caso un locatore sia configurabile come "imprenditore non esercente l’attività in Austria" dal punto di vista della disciplina IVA, ma affitti ad imprese situate sul territorio nazionale, la normativa attuale prevede il trasferimento dell’onere fiscale relativo all’IVA in capo al destinatario del servizio (con applicazione del meccanismo del reverse charge). Le imposte pagate a monte dal locatore devono essere detratte con richiesta di rimborso.
In futuro, non dovrebbe verificarsi alcun trasferimento dell’onere fiscale per effetto dell’affitto ad imprese tramite un locatore straniero nei termini della disciplina IVA (esclusione dal meccanismo di reverse charge). L'IVA a debito e quella da detrarre dovranno essere regolate tramite liquidazione periodica IVA (con registrazione ai fini fiscali).
In base alla disciplina finora vigente, l’IVA e l’imposta versata a credito devono essere dichiarate in liquidazione periodica anche in caso di locazioni a privati (non imprenditori).
Interessi sull’IVA
In attuazione della giurisprudenza della Corte di giustizia europea saranno introdotti – analogamente agli interessi su crediti arretrati nell’ambito dell'imposta sul reddito – interessi su arretrati e crediti IVA. Le proposte di attuazione sono attualmente oggetto di analisi da parte di diversi gruppi di interesse nel contesto di una procedura valutativa; la proposta attuativa definitiva è tuttavia ancora in fase di elaborazione.
La parte di viaggi transfrontalieri effettuati in treno entro il territorio nazionale era stata finora soggetta ad aliquota del 10% IVA. Al contrario, per i voli transfrontalieri non era prevista l’applicazione di una analoga tassazione IVA. La parte dei trasporti effettuati in treno entro il territorio nazionale dopo il 31 dicembre 2022 non costituirà tuttavia più oggetto di tassazione IVA per, in particolare, ragioni di sostenibilità e di miglioramento della competitività. Le imprese ferroviarie mantengono il diritto di detrarre l'imposta a monte.
Estensione dell'applicabilità della semplificazione della triangolazione ai fini IVA nell’ambito delle operazioni internazionali a catena
La semplificazione prevista per le cessioni triangolari dovrebbe trovare applicazione anche nel caso delle operazioni a catena effettuate dopo il 31 dicembre 2022 che coinvolgono più di tre operatori. Tuttavia, dovrebbe potere beneficiare di detta semplificazione (la quale comporta l’esenzione dall’obbligo di registrazione ai fini dell’IVA dell’operatore nello Stato membro di destinazione dei beni) un solo operatore, vale a dire il destinatario della cessione con movimentazione della merce esente da imposta. Nella pratica, sarà quindi possibile richiedere l’applicazione del regime semplificato delle triangolazioni alle cessioni a catena a condizione che più di uno degli operatori coinvolti in dette operazioni disponga di un numero di partita IVA del Paese di origine o, alternativamente, del Paese di destinazione dei beni. Gli ulteriori requisiti di applicazione rimangono invariati.
Locazione di immobili situati in Austria da parte di locatori stranieri
In base alla più recente pronuncia della Corte di Giustizia europea, il locatore straniero di un immobile situato in Austria può dirsi imprenditore sul territorio nazionale se gestisce l’attività relativa di locazione con impiego di personale in Austria (in loco oppure presso un ufficio) per la fornitura dei servizi in relazione alla locazione.
In caso un locatore sia configurabile come "imprenditore non esercente l’attività in Austria" dal punto di vista della disciplina IVA, ma affitti ad imprese situate sul territorio nazionale, la normativa attuale prevede il trasferimento dell’onere fiscale relativo all’IVA in capo al destinatario del servizio (con applicazione del meccanismo del reverse charge). Le imposte pagate a monte dal locatore devono essere detratte con richiesta di rimborso.
In futuro, non dovrebbe verificarsi alcun trasferimento dell’onere fiscale per effetto dell’affitto ad imprese tramite un locatore straniero nei termini della disciplina IVA (esclusione dal meccanismo di reverse charge). L'IVA a debito e quella da detrarre dovranno essere regolate tramite liquidazione periodica IVA (con registrazione ai fini fiscali).
In base alla disciplina finora vigente, l’IVA e l’imposta versata a credito devono essere dichiarate in liquidazione periodica anche in caso di locazioni a privati (non imprenditori).
Interessi sull’IVA
In attuazione della giurisprudenza della Corte di giustizia europea saranno introdotti – analogamente agli interessi su crediti arretrati nell’ambito dell'imposta sul reddito – interessi su arretrati e crediti IVA. Le proposte di attuazione sono attualmente oggetto di analisi da parte di diversi gruppi di interesse nel contesto di una procedura valutativa; la proposta attuativa definitiva è tuttavia ancora in fase di elaborazione.