Prossime misure del governo per la legge sullo sviluppo economico e la legge sui premi agli investimenti (KonStG 2020 e InvPrG)
Il consiglio dei ministri ha concluso e deliberato le proposte del governo per la legge sullo sviluppo economico 2020 (Konjunkturstärkungsgesetz 2020) e la legge sui premi agli investimenti (Investitionsprämiengesetz). Di seguito è riportata una sintesi degli sgravi fiscali previsti a seguito della crisi COVID-19, del rafforzamento del potere d’acquisto e del rilancio economico, nonché del premio agli investimenti COVID-19.
Sintesi delle proposte del governo per la legge sullo sviluppo economico 2020:
Al fine di rafforzare il più rapidamente possibile la liquidità delle imprese in perdita, sarà creata una possibilità che permette di tenere conto dei riporti delle perdite degli anni precedenti prima che la liquidazione della dichiarazione per il 2020 sia effettuata, consentendo così il rimborso dell'imposta sul reddito e dell'imposta sulle società (pagamenti anticipati) già versate. Le disposizioni tecniche più dettagliate (come ad esempio tramite la costituzione di riserve negli anni precedenti) verranno implementate mediante decreto, al fine di garantire la soluzione più semplice ed efficace possibile dal punto di vista amministrativo.
In caso di esercizi finanziari divergenti 2020/2021 è prevista l’introduzione di un’opzione di riportare le perdite alternativamente dell’accertamento del 2020 o del 2021.
Sintesi delle proposte del governo per la legge sullo sviluppo economico 2020:
- In alternativa al metodo dell'ammortamento a quote costanti, per i beni ammortizzabili acquistati o prodotti successivamente al 30 giugno, è possibile per opzione un ammortamento a quote decrescenti (degressive Absetzung für Abnutzung) fino al 30%, applicando tale percentuale il primo anno sul valore di acquisto per gli anni successivi sul valore contabile residuo (anno 1 valore di acquisto 100 di cui 30% ammortamento per l’anno ovvero 30, anno 2 valore contabile 100-30=70 di cui 30% di ammortamento per l’anno ovvero 21 e così per gli anni successivi). Sono esclusi da questo metodo di ammortamento:
- beni immateriali (ad esempio l’avviamento);
- beni usati;
- edifici e costi di costruzione di un locatario o affittuario o altri soggetti che hanno il diritto d’uso di un edificio;
- veicoli per il trasporto delle persone e station wagon,
- ATTENZIONE deroga: Per veicoli appartenenti ad una scuola guida, veicoli utilizzati almeno all’80% per il trasporto commerciale di passeggeri nonché veicoli elettrici un ammortamento a quote decrescenti è esplicitamente applicabile;
- impianti per l'estrazione, il trasporto o lo stoccaggio di combustibili fossili e impianti che utilizzano direttamente i combustibili fossili. Essi sono:
- impianti di produzione di energia, se operano a base di energia fossile
- serbatoi e sistemi di erogazione per carburante e lubrificanti nonché serbatoi di carburante dove questi sono utilizzati per il recupero energetico dai combustibili fossili,
- aeromobili.
- impianti per l'estrazione, il trasporto o lo stoccaggio di combustibili fossili e impianti che utilizzano direttamente i combustibili fossili. Essi sono:
- Per edifici acquistati o costruiti successivamente al 30 giugno 2020 è prevista una forma separata dell’ammortamento lineare accelerato: l'aliquota di ammortamento nel primo anno è pari al massimo a 3 volte e nel secondo anno di ammortamento è pari al massimo a 2 volte l'aliquota massima del 2,5% (nel settore commerciale, ad eccezione di quello residenziale) o dell'1,5% (nel settore non commerciale o per edifici commerciali a fini residenziali). A partire dal terzo anno di ammortamento è da applicare l’aliquota massima originaria normalmente consentita. Ciò vale anche per edifici originariamente acquisiti come patrimonio privato successivamente al 30 giugno 2020 che sono stati depositati come patrimonio aziendale in una data successiva. La regola dell'ammortamento semestrale (riduzione del 50% dell’ammortamento annuale) non viene applicata, per cui l'intero importo dell'ammortamento annuale viene registrato anche se l'acquisizione, la produzione o il deposito vengono effettuati nella seconda metà dell'anno.
- L'aliquota dell'imposta per i redditi rientranti negli scaglioni di reddito tra Euro 11.000 e 18.000 viene ridotta dal 25% al 20% retroattivamente a partire dall’1 gennaio 2020 e verrà applicata a partire dalle liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi per il 2020. Contemporaneamente l’imposta massima del 55% per la quota di reddito superiore a Euro 1 milione, originariamente limitata al 2020, sarà prolungata fino al 2025.
- Per i lavoratori a basso reddito con reddito imponibile fino a Euro 11.000, il supplemento sulla detrazione per i mezzi di trasporto e il rimborso dei contributi sociali sarà aumentato fino a rispettivamente un massimo di Euro 400 (dal precedente massimo di Euro 300) a partire dalla dichiarazione dei redditi per il 2020.
- È stata introdotta la possibilità di compensazione delle perdite emerse nell’esercizio della crisi Covid-19 con gli utili degli esercizi precedenti con credito d’imposta. La possibilità di utilizzo delle perdite maturate nel corso del 2020 per anni precedenti è ammessa per un ammontare massimo di Euro 5 milioni. Tali perdite possono essere compensate con gli utili prodotti nel 2019 ed se non capienti anche con gli utili prodotti nel 2018. Nel contesto della tassazione di gruppo, il riporto perdite ad un esercizio precedente sarà solo accessibile al livello della capogruppo. In questo caso l’importo massimo verrà aumentato di 5 milioni per ogni membro del gruppo.
Al fine di rafforzare il più rapidamente possibile la liquidità delle imprese in perdita, sarà creata una possibilità che permette di tenere conto dei riporti delle perdite degli anni precedenti prima che la liquidazione della dichiarazione per il 2020 sia effettuata, consentendo così il rimborso dell'imposta sul reddito e dell'imposta sulle società (pagamenti anticipati) già versate. Le disposizioni tecniche più dettagliate (come ad esempio tramite la costituzione di riserve negli anni precedenti) verranno implementate mediante decreto, al fine di garantire la soluzione più semplice ed efficace possibile dal punto di vista amministrativo.
In caso di esercizi finanziari divergenti 2020/2021 è prevista l’introduzione di un’opzione di riportare le perdite alternativamente dell’accertamento del 2020 o del 2021.
- Differimenti d’imposta concessi dopo il 15 marzo 2020 e il cui periodo di differimento termina il 30 settembre o l’uno ottobre 2020 rimarranno automaticamente differiti fino il 15 gennaio 2021 (ciò non è applicabile alle imposte degli dati federali e comunali). In questo contesto, sono da includere imposte e anticipi registrati sul conto fiscale con addebito fino al 25 settembre 2020 o al 27 novembre 2020. Inoltre, non sono previsti interessi di mora per il periodo compreso tra il 15 marzo 2020 e il 15 gennaio 2021. Su richiesta del debitore, il pagamento delle imposte in dodici rate mensili è in linea di principio da approvare se la richiesta è presentata fino alla fine del periodo di differimento, però non oltre il 30 settembre 2020.
- Aumento dell’imposta sulle tariffe aeree peri i voli a breve e medio raggio a Euro 30 e 12 per passeggero a partire dall’uno settembre 2020.
- Per il settore agricolo e forestale sono previste le seguenti agevolazioni:
- possibilità di ripartizione triennale degli utili a partire dal 2020;
- aumento del limite per l’obbligo di tenuta della contabilità a Euro 700.000 di fatturato annuo;
- eliminazione del limite del valore fondiario ”catastale” per la contabilità.
- Sono ammissibili al sussidio aziende esistenti e quelle di nuova costituzione di tutti i settori e dimensioni con sede o stabile organizzazione in Austria.
- I sussidi vengono concessi per nuovi investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali delle immobilizzazioni ammortizzabili di un’azienda con sede in Austria che devono venire capitalizzati.
- Al massimo Euro 1 miliardo verrà destinato al programma di sostegno gestito dalla Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (“AWS”).
- La richiesta di sussidio deve essere presentata tra l’1 settembre 2020 e il 28 febbraio 2021, “misure iniziali” verranno adottate fra l’1 agosto 2020 e il 28 febbraio 2021. Resta da definire cosa si intende con “misure iniziali”.
- Il sussidio viene fornito sotto forma di un premio all’investimento al pari del 7% dei costi ammissibili. Per i nuovi investimenti nei settori della digitalizzazione, dell’ecologizzazione e della scienza della vita e della salute, il premio è del 14%
- Sono esclusi in particolare i nuovi investimenti dannosi per il clima, i terreni non edificati, i beni finanziari, le acquisizioni di società e i lavori propri attivati. Gli investimenti dannosi per il clima comprendono gli investimenti nella costruzione o nell’ampliamento di impianti che servono ad estrarre, trasportare o immagazzinare combustibili fossili, nonché la costruzione di impianti che li utilizzano direttamente.
- La legge sui premi agli investimenti scadrà il 31 dicembre 2025.
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