Compensazione sulle perdite (Verlustersatz) - l'alternativa al sussidio per i costi fissi 800.000 Euro (Fixkostenzuschuss 800.000)

Lo strumento della compensazione sulle perdite è stato introdotto e si pone in alternativa al sussidio per i costi fissi 800.000 (Fixkostenzuschuss 800.000). Gli imprenditori quindi possono richiedere la compensazione per le perdite (costi fissi che non trovano copertura nei ricavi) derivanti dalle attività operative svolte nell’Austria. La relativa normativa sulla concessione della compensazione sulle perdite è già stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale austriaca in seguito all'approvazione da parte della Commissione europea.
La compensazione sulle perdite e il sussidio per i costi fissi 800.000 hanno delle analogie da un lato e certe differenze dall'altro. Di seguito è riportata una sintesi dei punti principali, con riferimento anche alle differenze specifiche con il sussidio per i costi fissi 800.000.
  • I costi ammissibili sono i costi fissi non coperti (perdite) derivati da un’attività operativa svolta nell’Austria, purché sia stato sostenuto un calo di fatturato per ragioni di COVID-19 di almeno il 30%.
  • Una richiesta di compensazione sulle perdite sarà generalmente inammissibile in caso di richiesta del sussidio per i costi fissi 800.000.
  • La compensazione sulle perdite è calcolata sulla base della differenza tra i ricavi effettivi e le spese (direttamente e indirettamente) connesse all'attività d’impresa (in relazione al rispettivo periodo di riferimento). I ricavi sono sostanzialmente tutti i proventi di gestione, ad eccezione dei proventi da cessione di immobilizzazioni strumentali. Le spese sono in linea di principio spese operative fiscalmente deducibili, sono però esclusi gli ammortamenti non programmati (perdite una tantum per riduzione di valore) delle immobilizzazioni strumentali fisse e le spese di dismissione delle stesse. Inoltre gli interessi passivi possono essere presi in considerazione nella misura in cui superano gli interessi attivi.
  • La base di calcolo viene ridotta nella misura delle prestazioni (come prestazioni assicurative, sussidi da parte delle autorità locali o il lavoro ad orario ridotto) in relazione a COVID-19 già ricevute o che si prevede di ricevere per i periodi di riferimento riportati nella richiesta.
  • La compensazione è generalmente del 70%, le piccole e microimprese possono addirittura ottenere il 90% sulle perdite subite. L’importo minimo ottenibile è pari ad EUR 500, mente l’importo massimo ottenibile è pari ad EUR 3.000.000.000 (un sussidio per i costi fissi 800.000 non può essere richiesto in parallelo, un ristoro per la perdita di fatturato ottenuto non riduce l'importo massimo ottenibile tramite il ristoro delle perdite).
  • Possono essere selezionati fino a 10 periodi di riferimento continui. Il primo periodo di riferimento disponibile inizia il 16 settembre 2020 e termina il 30 di settembre, per i mesi successivi iniziano l’1 del mese e terminano con la fine del mese stesso. L’ultimo periodo di riferimento disponibile è il giugno 2021. Un intervallo di tempo tra i periodi di riferimento è consentito solo se il periodo di riferimento novembre e/o dicembre 2020 è escluso nella richiesta a causa di una richiesta di ristoro per la perdita di fatturato in novembre e/o dicembre 2020.
  • La richiesta per il periodo novembre/dicembre 2020 è inammissibile nella misura in cui è stato usufruito del ristoro per la perdita di fatturato (questo periodo non verrebbe inoltre riconosciuto come "intervallo" nei periodi di riferimento). Nel caso di una richiesta pro quota, non deve esserci alcun "doppio finanziamento".
  • La compensazione sulle perdite non costituisce un ricavo imponibile - nondimeno, riduce le spese deducibili dell'esercizio in questione nella misura in cui le stesse sono coperte dal ristoro delle perdite.
  • Le imprese di nuova costituzione possono effettuare un calcolo di plausibilità per le loro perdite di fatturato sulla base di un calcolo prospettico. Le imprese che sono state oggetto di operazioni straordinarie (ad es. rami di azienda conferiti in società di capitali) basano la determinazione della perdita di fatturato sulla rispettiva unità economica antecedente all’operazione straordinaria.
  • Per valutare se un’impresa è in difficoltà, la data di riferimento rimane invariata e quindi il 31 dicembre 2019. Ciò nondimeno sono da prendere in considerazione le misure che rafforzano il capitale netto dell’impresa che sono state ricevute in un momento successivo e comunque prima della presentazione della richiesta del ristoro delle perdite (ad es. conferimenti dei soci).
  • Le piccole o microimprese in difficoltà ai sensi del regolamento AGVO potranno richiedere un ristoro delle perdite fino ad un importo massimo di EUR 3.000.000 a condizione che non siano soggetti a procedure di insolvenza ai sensi della legislazione austriaca.
  • Alle medie o grandi imprese in difficoltà ai sensi del regolamento AGVO può essere concesso un ristoro delle perdite solo in conformità al relativo regolamento de minimis applicabile, tenendo conto delle regole sul cumulo ivi previste (massimo di EUR 200.000 nel coso di tre anni).
  • La richiesta del ristoro delle perdite è già possibile dal 16 dicembre 2020 (1. tranche) e comprende il 70% dell'importo previsto (basato su cifre provvisorie). La seconda tranche può essere richiesta a partire dal 1° luglio 2021, con la quale sarà erogato l’importo ancora dovuto. La richiesta può essere presentata fino al 31 dicembre 2021. Al momento della richiesta della seconda tranche, il richiedente può inoltre modificare i periodi di riferimento selezionati.
  • La richiesta per il ristoro delle perdite deve essere presentata da un commercialista, revisore dei conti o da un contabile certificato.
  • Come anche per entrambi i sussidi sui costi fissi, ai fini di un'efficiente preparazione dei prospetti di calcolo, si consiglia di non richiedere una prima tranche basata su cifre provvisorie e di richiedere invece l'intero importo del ristoro delle perdite a partire dal 1° luglio 2021 sulla base delle cifre definitive.
In caso che abbia domande specifiche che non sono state trattate in questo articolo, saremo lieti di consigliarVi di persona. In quest’ambito, La preghiamo di contattare la Sua persona di riferimento abituale, che inoltrerà la richiesta al team competente.
 
compilato il 22.12.2020
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