Modifiche legislative previste

Con la prevista legge relativa alla modifica fiscale 2025 (AbgÄG 2025) si intende adeguare le norme vigenti agli attuali sviluppi economici e alle direttive europee, semplificare l'amministrazione e rafforzare l'equità fiscale e la certezza del diritto.

Sia per le aziende che per le persone private è opportuno esaminare tempestivamente le principali novità previste e valutare le possibili opzioni di intervento. La legislazione è ancora in fase di definizione.
 

  • L'indennità forfettaria esente da imposte per le attività di volontariato non può attualmente essere versata contemporaneamente alle indennità forfettarie di viaggio a sportivi, arbitri e assistenti sportivi. A partire dal 1° gennaio 2026 è previsto un miglioramento in tal senso, in quanto l'esclusione dell'indennità forfettaria esente da imposta in caso di percezione contemporanea di indennità forfettarie di viaggio sarà considerata su base mensile. Sarà quindi possibile passare mensilmente da una variante all'altra. Gli importi massimi annuali di euro 1.000,00 (piccola indennità forfettaria per volontari) e euro 3.000,00 (grande indennità forfettaria per volontari) saranno ridotti in modo proporzionale.
     
  • Poiché si intende evitare una sovracompensazione derivante dalla considerazione forfetaria dei costi di trasporto con mezzi di trasporto collettivi, a decorrere dal 1° gennaio 2026 potranno essere rimborsati in esenzione fiscale dal datore di lavoro ovvero dedotti dal lavoratore come spese professionali esclusivamente i costi effettivamente sostenuti oppure i costi figurativi riferiti al mezzo di trasporto collettivo più economico, in ogni caso limitati ai costi effettivamente sostenuti dal lavoratore nel corso dell’anno solare.
     
  • In linea di principio, in caso di trasferimento a titolo gratuito di un bene economico locato (in particolare un immobile), l'ammortamento del predecessore legale deve essere proseguito. Se un immobile trasferito a titolo gratuito è stato utilizzato dal cedente per l'ultima volta prima l’1° aprile 2012 per ottenere redditi, ai sensi dell'AbgÄG 2025, in caso di nuova locazione di tale immobile da parte del successore legale, i costi di acquisto fittizi (di norma più elevati) possono essere utilizzati come base di calcolo dell'ammortamento.
     
  • L’ufficio dell’amministrazione finanziaria per le grandi imprese (Finanzamt für Großbetriebe) è competente, tra l'altro, per le imprese il cui fatturato supera una determinata soglia. A causa dell'aumento dell'inflazione negli ultimi anni, i valori soglia per il totale di bilancio e il fatturato nel codice delle società sono stati aumentati del 25%; pertanto, a partire dal 1° gennaio 2026, anche il limite di fatturato per la competenza dell'ufficio verrà aumentato da 10 milioni di euro a 12,5 milioni di euro. Ciò non avrà alcuna influenza sui procedimenti e sulle verifiche fiscali esterne già pendenti presso l'ufficio in questione al 31 dicembre 2025.
     
  • È prevista la seguente modifica alla legge sull'imposta sul trasferimento di proprietà immobiliare (Grunderwerbsteuer) per quanto riguarda la responsabilità fiscale: in caso di contemporanea realizzazione della fusione di quote e del cambio di soci, in futuro sarà debitore dell'imposta sul trasferimento di proprietà immobiliare colui che detiene la fusione delle quote. In caso di sola fusione di quote, la società rimarrà debitore dell'imposta.
     
  • La legge sull'imposta sul valore aggiunto tiene conto dell'attuale giurisprudenza della Corte di giustizia europea in materia di rettifica delle fatture: se in una fattura a un consumatore finale (privato) l'imposta sul valore aggiunto è indicata in modo errato (in particolare troppo alta), tale imposta sul valore aggiunto non è dovuta dall'imprenditore in base alla fatturazione. Al contrario, nel caso di fatture emesse a un imprenditore, l'imposta sul valore aggiunto indicata in modo errato continua ad essere dovuta in base alla fattura, indipendentemente dal fatto che l'imprenditore destinatario abbia diritto o meno alla detrazione dell’IVA sugli acquisti.
     
  • È previsto l'estensione dell'imposta sul tabacco e del monopolio del tabacco a nuovi prodotti alternativi, nonché l'adeguamento generale delle aliquote fiscali.