Modifiche legislative previste

Con la prevista legge di modifica fiscale 2025 (AbgÄG 2025) si intende adeguare le norme vigenti agli attuali sviluppi economici e alle direttive europee, semplificare l'amministrazione e rafforzare l'equità fiscale e la certezza del diritto.

Sia per le aziende che per i privati è opportuno esaminare tempestivamente le principali novità previste e valutare le possibili opzioni di intervento. La legislazione è ancora in fase di definizione.
 

  • L'indennità forfettaria esente da imposte per le attività di volontariato non può attualmente essere versata contemporaneamente alle indennità forfettarie di viaggio a sportivi, arbitri e assistenti sportivi. A partire dal 1° gennaio 2026 è previsto un miglioramento in tal senso, in quanto l'esclusione dell'indennità forfettaria esente da imposta in caso di percezione contemporanea di indennità forfettarie di viaggio sarà considerata su base mensile. Sarà quindi possibile passare mensilmente da una variante all'altra. Gli importi massimi annuali di 1.000 euro (piccola indennità forfettaria per volontari) e 3.000 euro (grande indennità forfettaria per volontari) saranno ridotti in modo proporzionale.
     
  • Al fine di evitare un eccessivo sovvenzionamento dovuto alla considerazione forfettaria delle spese di viaggio relative ai mezzi di trasporto pubblico, a partire dal 1° gennaio 2026 potranno essere rimborsati esenti da imposta dal datore di lavoro o dedotti dal dipendente come spese professionali solo i costi effettivi o i costi fittizi per il mezzo di trasporto pubblico più economico, limitati ai costi effettivamente sostenuti dal dipendente nell'anno solare, potranno essere rimborsati dal datore di lavoro in esenzione fiscale o fatti valere dal dipendente come spese professionali.
     
  • In linea di principio, in caso di trasferimento a titolo gratuito di un bene economico locato (in particolare un immobile), l'ammortamento (AfA) del predecessore legale deve essere mantenuto. Tuttavia, se un immobile trasferito a titolo gratuito è stato utilizzato dal cedente per l'ultima volta prima del 1° aprile 2012 per ottenere redditi, ai sensi dell'AbgÄG 2025, in caso di nuova locazione di tale immobile da parte del successore legale, i costi di acquisto figurativi (di norma più elevati) possono essere utilizzati come base di calcolo dell'ammortamento.
     
  • L'ufficio delle imposte per le grandi imprese (Finanzamt für Großbetriebe) è competente, tra l'altro, per le imprese il cui fatturato supera una determinata soglia. A causa dell'aumento dell'inflazione negli ultimi anni, i valori soglia per il totale di bilancio e il fatturato nel codice delle società sono stati aumentati del 25%; pertanto, a partire dal 1° gennaio 2026, anche il limite di fatturato per la competenza dell'ufficio delle imposte per le grandi imprese sarà aumentato da 10 milioni di euro a 12,5 milioni di euro. Ciò non avrà tuttavia alcuna influenza sui procedimenti e sulle verifiche fiscali esterne già pendenti presso l'ufficio delle imposte per le grandi imprese al 31 dicembre 2025.
     
  • È prevista la seguente modifica alla legge sull'imposta sul trasferimento di proprietà immobiliare per quanto riguarda la responsabilità fiscale: in caso di contemporanea realizzazione della fusione di quote e del cambio di soci, in futuro sarà debitore dell'imposta sul trasferimento di proprietà immobiliare colui che detiene la fusione delle quote. In caso di sola fusione di quote, la società rimarrà debitore dell'imposta.
     
  • La legge sull'imposta sul valore aggiunto tiene conto dell'attuale giurisprudenza della Corte di giustizia europea in materia di rettifica delle fatture: se in una fattura a un consumatore finale (privato) l'imposta sul valore aggiunto è indicata in modo errato (in particolare troppo alta), tale imposta sul valore aggiunto non è dovuta dall'imprenditore in base alla fatturazione. Al contrario, nel caso di fatture emesse a un imprenditore, l'imposta sul valore aggiunto indicata in modo errato continua ad essere dovuta in base alla fattura, indipendentemente dal fatto che l'imprenditore destinatario abbia diritto o meno alla detrazione dell'imposta a monte.
     
  • È previsto l'estensione dell'imposta sul tabacco e del monopolio del tabacco a nuovi prodotti alternativi, nonché l'adeguamento generale delle aliquote fiscali.