Aliquota fiscale dimezzata per l'indennità di pensionamento

Se a un amministratore viene concessa l'opzione di un'indennità di fine rapporto in sostituzione di una pensione di anzianità promessa, egli deve esercitare tale opzione il giorno della cessazione dell'attività per poter beneficiare di eventuali agevolazioni fiscali sul reddito.

Un socio unico e amministratore delegato di una GmbH è stato revocato dalla sua carica di amministratore il giorno del compimento del suo 62° anno di età ("raggiungimento dell'età pensionabile"). In sostituzione della pensione di anzianità promessa, gli è stata concessa l'opzione di un'indennità una tantum. Egli ha esercitato tale opzione solo in un momento successivo. Nella sua dichiarazione dei redditi ha comunque richiesto l'applicazione dell'aliquota fiscale dimezzata.
L'amministrazione finanziaria ha respinto la richiesta di applicazione dell'aliquota fiscale ridotta e ha ripartito l'indennità in tre anni. Nel ricorso presentato al Tribunale federale delle finanze (BFG), quest'ultimo ha negato anche l'applicazione della ripartizione triennale, poiché l'iniziativa di esercitare il diritto di opzione era partita dall'amministratore delegato e non sussisteva alcun indennizzo.


Valutazione della Corte amministrativa suprema (VwGH)

Il VwGH ha confermato il parere del BFG secondo cui la ripartizione triennale non è applicabile. I pagamenti in capitale a titolo di indennizzo per i diritti pensionistici possono essere considerati un indennizzo agevolato in base alla valutazione dell'indennizzo pensionistico come "risarcimento del danno" per la perdita di un diritto pensionistico. Ciò presuppone tuttavia che l'iniziativa di concludere l'accordo di liquidazione non provenga dal beneficiario della pensione. Nel caso in esame, l'ex amministratore ha deciso di propria iniziativa di richiedere la liquidazione in capitale. 

Inoltre, la Corte amministrativa suprema ha stabilito che, a seguito della sua revoca, l'amministratore delegato ha cessato l'attività e che l'eventuale utile derivante dalla cessazione dell'attività, da determinare mediante il confronto del patrimonio aziendale, deve essere considerato alla base della riduzione della progressività (se sono soddisfatti gli ulteriori requisiti indicati nelle disposizioni pertinenti). Poiché fino a quel momento l'amministratore delegato aveva determinato i propri redditi mediante il metodo della contabilità di cassa, a causa del cambiamento del metodo di determinazione degli utili da adottare da parte dell'amministratore delegato, il credito sorto avrebbe dovuto essere iscritto in bilancio alla data di cessazione dell'attività.
L'amministratore delegato avrebbe potuto iscrivere in bilancio ed esercitare l'opzione concessa per il risarcimento in capitale al verificarsi della condizione stabilita dall'azienda (raggiungimento del 62° anno di età). Egli ha esercitato l'opzione solo in un momento successivo, motivo per cui, non essendo stata esercitata l'opzione al momento della cessazione dell'attività, il credito non era ancora sorto. Se avesse esercitato il diritto di opzione alla data di riferimento, il credito sarebbe sorto e avrebbe fatto parte dell'utile di cessazione. L'applicazione dell'aliquota fiscale dimezzata è stata quindi negata a causa dell'esercizio tardivo dell'opzione. 


Conclusione

Nel caso in esame era controverso se sulla liquidazione derivante dalla pensione aziendale promessa potesse essere applicato il beneficio dell'aliquota fiscale dimezzata. La Corte amministrativa suprema ha approvato l'applicazione dei benefici solo nel caso in cui il credito derivante dalla liquidazione in capitale della pensione aziendale fosse sorto al più tardi alla data di riferimento della cessazione dell'attività.