Attività agricole secondarie e limite per il regime forfettario ai sensi d’IVA

A partire dal 1° gennaio 2025, il limite di fatturato per l'applicazione del regime forfettario ai sensi d’IVA è stato aumentato da euro 35.000,00 netti a euro 55.000,00 lordi. La modifica riguarda anche gli agricoltori e i silvicoltori con attività secondarie.

Se il fatturato lordo di un imprenditore nell’anno in corso e in quello precedente rimane inferiore a euro 55.000,00, l’imprenditore può applicare il regime forfettario ai fini d’IVA (Kleinunternehmerregelung). È opportuno precisare che il regime forfetario ai fini IVA in Austria è sostanzialmente diverso da quello previsto in Italia. In particolare, non è dovuto il versamento di un importo IVA forfetario; le operazioni effettuate sono integralmente esenti dall’IVA. Ciò significa che non è necessario fatturare l'imposta sul valore aggiunto, ma non è possibile detrarre l'IVA sugli acquisti. Il limite di euro 55.000,00 si applica su tutte le attività imprenditoriali; quindi, vengono sommati tutti i ricavi di un imprenditore, indipendentemente dal fatto che siano stati realizzati nell'ambito di un'attività commerciale, agricola o forestale, di un'attività autonoma o di locazione e affitto. Solo alcuni ricavi o attività accessorie, come le cessioni di aziende, non vengono considerati nel calcolo del limite.

Se il limite per il regime forfettario viene superato in un anno di non oltre il 10% (fino a euro 60.500,00), l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto rimane in vigore fino alla fine dell'anno, ma non è più applicabile nell'anno successivo (passaggio alla tassazione IVA ordinaria). Se gli euro 55.000,00 vengono superati di oltre il 10% durante l'anno in corso, l'esenzione decade immediatamente al momento del superamento. A partire da tale fatturato, le fatture devono essere emesse con l'IVA. Non è necessaria una correzione retroattiva per l'intero anno (non è necessaria una rettifica delle fatture). 

Nel caso di agricoltori che applicano il regime forfetario ai sensi dell’imposta sul reddito, il fatturato annuo rilevante ai fini del regime forfettario ai sensi d’IVA può essere determinato assumendo il 
150 % del valore catastale (Einheitswert). A tale importo si aggiungono tutti i ricavi ulteriori non compresi nel regime forfetario ai sensi dell’imposta sul reddito, in particolare quelli derivanti da attività agricole accessorie.


Forfait IVA e tassazione ordinaria

Le aziende agricole e forestali con un fatturato annuo superiore a euro 600.000,00 sono soggette alla normativa fiscale standard in materia di imposta sul valore aggiunto. Se il fatturato annuo è inferiore a euro 600.000,00, si applica l'imposta forfettaria sul fatturato, in base alla quale gli agricoltori possono fatturare e trattenere l'IVA al 10% o al 13%, ma non hanno diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti. Esiste la possibilità di optare per la tassazione ordinaria, nel qual caso è necessario rispettare determinati obblighi vincolanti e di registrazione. 
Se un agricoltore desidera optare volontariamente per la tassazione ordinaria ed applica anche il regime forfettario ai sensi d’IVA (Kleinunternehmerregelung), deve rinunciare, oltre al rinuncio dell’opzione della tassazione ordinaria, anche all'applicazione del regime forfettario ai sensi d’iVA ("doppia opzione"). Questa decisione vincola l'imprenditore per cinque anni. 


Attività secondarie non soggette al forfait IVA

Nel settore dell'IVA forfettaria agricola, il regime forfettario ai sensi d’IVA (Kleinunternehmerregelung) sopra descritto non è rilevante. Se i ricavi non rientrano nel forfait dell'IVA, come ad esempio quelli derivanti dall'affitto di appartamenti per le vacanze senza prestazioni accessorie (locazione e affitto) o dalla pensione per cavalli, il regime per piccoli imprenditori ha sicuramente un ruolo importante e quindi i ricavi da esso derivanti devono essere presi in considerazione.