Il 1° gennaio 2026 sono entrate in vigore diverse agevolazioni relative all'obbligo di utilizzo del registratore di cassa e di emissione dello scontrino. L'obiettivo è quello di alleggerire l'onere a carico delle piccole imprese.
Le aziende devono emettere uno scontrino per i pagamenti in contanti e consegnarlo al consumatore.
Queste sono obbligate ad utilizzare un registratore di cassa se il fatturato annuo supera l'importo di Euro 15.000 netti e se gli incassi in contanti superano l'importo di Euro 7.500 netti all'anno. Quindi devono emettere uno scontrino per ogni pagamento in contanti e consegnarlo al consumatore.
Esistono delle eccezioni a questi obblighi, come in particolare la cosiddetta Kalte-Hände-Regelung ovvero vendite all’aperto: Questa regola si applica solo alle vendite fino a un determinato limite di fatturato, effettuate porta a porta, su vie pubbliche, strade, piazze o in altri luoghi pubblici, ma non all'interno o in relazione a locali chiusi. Anche le vendite effettuate in rifugi, in particolare rifugi alpini, di montagna, sciistici e di soccorso, rientrano in questa agevolazione. Anche le taverne (Buschenschanken) sono esentate dall'obbligo di registrazione dettagliata, di utilizzo del registratore di cassa e di emissione di scontrini, se il locale è aperto al massimo 14 giorni all'anno.
A partire dal 1° gennaio 2026, il limite di fatturato determinante per le vendite all’aperto è stato aumentato da Euro 30.000 a Euro 45.000 (netti) all'anno per ogni soggetto passivo.
Proroga a tempo indeterminato della "regola dei 15 gruppi merceologici"
Inoltre, la "regola dei 15 gruppi merceologici", che aveva scadenza alla fine del 2025, è stata prorogata a tempo indeterminato tramite un decreto del Ministero delle Finanze, diventando così una norma permanente. Questa regola riguarda in particolare gli imprenditori individuali come i commercianti di mercato, ambulanti e itineranti che acquistano merci, le raggruppano in un assortimento e le vendono ai consumatori finali. Gli obblighi di registrazione dettagliata, di utilizzo di un registratore di cassa e di emissione di scontrini sono considerati adempiuti da queste imprese anche se la denominazione delle merci nel registratore di cassa utilizzato è limitata a un massimo di 15 denominazioni e questa registrazione semplificata è riportata anche sugli scontrini emessi. Senza questa proroga, sugli scontrini non sarebbero più stati ammessi termini generici come "bevande" o "frutta", il che avrebbe reso necessaria per molti imprenditori l'introduzione obbligatoria di registratori di cassa con scanner o di sistemi elettronici di gestione delle merci.
La disposizione transitoria si applica tuttavia solo nella misura in cui l'imprenditore al 31.12.2015 o al momento dell'entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo di un registratore di cassa non disponesse ancora di un sistema di gestione delle merci o di un sistema di cassa in grado di registrare dettagliatamente l'intero assortimento e di riportarlo sullo scontrino.
Scontrini elettronici a partire dal 1° gennaio 2026
Grazie all'evoluzione tecnica dei sistemi di registratori di cassa, a partire dal 1° ottobre 2026 sarà possibile l'emissione di scontrini digitali. In futuro i clienti potranno prendere visione e scaricare gli scontrini digitali direttamente dallo schermo, per esempio tramite un codice QR, o riceverli via e-mail. Gli imprenditori avranno la scelta tra scontrini cartacei e digitali, mentre i clienti potranno continuare a richiedere uno scontrino cartaceo. La misura si pone in un’ottica di sostenibilità e mira a ridurre la stampa di scontrini e il consumo di carta.