Fine della conservazione per la documentazione del 2015
Trascorso il termine del 31 dicembre 2022 non vi è più l’obbligo di conservare i libri, le registrazioni, le fatture, e tutt'altra documentazione relativa alla contabilità dell'anno 2015 (fine del periodo di conservazione di 7 anni), a meno che non siano ancora importanti in procedimenti di ricorso pendenti ai sensi del codice fiscale federale “BAO” o in altri procedimenti giudiziari o ufficiali.
ATTENZIONE: Il periodo di archiviazione di 7 anni non si applica ai beni immobili. Generalmente, la documentazione relativa ai beni immobili deve essere archiviata e conservata per 22 anni. Si ritiene ragionevole che anche le persone fisiche archiviano per un periodo illimitato la documentazione relativa a immobili, quali il contratto d'acquisto, le fatture per spese legali e notarili, l'imposta sul trasferimento del terreno, le spese di perizia e le fatture relative ad investimenti, in quanto sia nel caso di affitto o locazione, sia nel caso di una vendita possono contribuire alla riduzione della base imponibile.
Per i seguenti tipi di documentazione valgono altri periodi minimi di conservazione superiori ai 7 anni:
NB: Per i sussidi e le misure di sostegno relative a COVID-19 erogate dall'ente COFAG il periodo di archiviazione minimo è di 7 anni.
È ammessa l'archiviazione su un supporto elettronico, se viene garantita in ogni momento una riproduzione completa, ordinata, identica nel contenuto e fedele all'originale fino alla fine del periodo di archiviazione previsto dalla normativa.
Per i seguenti tipi di documentazione valgono altri periodi minimi di conservazione superiori ai 7 anni:
- forniture e servizi OSS: 10 anni;
- lavoro a orario ridotto (“Kurzarbeit”): 10 anni a partire dalla fine dell'anno in cui è stato versato l'intero sussidio;
- premio agli investimenti “aws”: 10 anni dopo la fine dell'anno dell'ultima erogazione.
NB: Per i sussidi e le misure di sostegno relative a COVID-19 erogate dall'ente COFAG il periodo di archiviazione minimo è di 7 anni.
È ammessa l'archiviazione su un supporto elettronico, se viene garantita in ogni momento una riproduzione completa, ordinata, identica nel contenuto e fedele all'originale fino alla fine del periodo di archiviazione previsto dalla normativa.