Legge sulla protezione degli informatori recepimento della direttiva sul whistleblowing
Portiamo alla Vostra attenzione alcune informazioni riguardanti gli ultimi sviluppi nel campo della prevenzione della corruzione (attuazione della direttiva sul whistleblowing).
La Direttiva Whistleblower dell'UE è stata implementata nella legge sulla protezione degli informatori (in Austria, HinweisgeberInnenschutzgesetz - HSchG) e coinvolge tutti i datori di lavoro, ad eccezione delle imprese individuali, che impiegano in media più di 50 dipendenti all'anno. L'HSchG trova applicazione nelle segnalazioni riguardanti il sospetto di violazioni di norme nei settori degli appalti pubblici, dei servizi finanziari, della sicurezza dei prodotti, della sicurezza dei trasporti, della tutela ambientale, della sicurezza alimentare, della tutela degli animali, della salute pubblica, della protezione dei consumatori, della protezione dei dati personali e della corruzione.
A partire dall'entrata in vigore dell'HSchG, entro sei mesi e comunque non oltre il 17.12.2023, dovrà essere reso disponibile un canale per la segnalazione anonima di potenziali violazioni da parte dell'azienda che preservi l'identità degli informatori coinvolti.
Come canale di segnalazione si potrà utilizzare una casella di posta elettronica appositamente predisposta, un sistema informatico di whistleblower o una normale "cassetta postale". In alternativa sarà possibile far rifermento anche a un punto di segnalazione esterno (ad esempio, un avvocato esterno o la società madre).
Sarà a discrezione dell'azienda decidere se il sistema interno consentirà soltanto segnalazioni scritte, segnalazioni orali o entrambe. Se il whistleblower lo desidera, si dovrà rendere possibile un incontro personale entro 14 giorni dalla segnalazione. Entro tre mesi dalla ricezione della segnalazione da parte del whistleblower, l'ufficio deve informare quest'ultimo sulle misure di follow-up adottate dall'ufficio interno o sui motivi per cui la segnalazione non sarà elaborata.
L'ufficio federale austriaco per la prevenzione e la lotta alla corruzione (BAK) costituisce un organo esterno generale. Per alcuni settori specifici sono stati istituiti appositi organi esterni competenti.
Nel caso in cui non venga messo a disposizione nessun canale di segnalazione, non sono previste sanzioni amministrative per il momento. Tuttavia, ai sensi del § 24 HSchG, chiunque ostacoli o tenti di ostacolare una persona nel corso della segnalazione è perseguibile penalmente. Inoltre, è un reato punibile esercitare pressioni sul whistleblower attraverso procedimenti giudiziari o amministrativi intenzionali. Ciò comporta un illecito amministrativo, punibile con multe fino a Euro 20.000 (in caso di reiterazione: Euro 40.000).
Per ulteriori dettagli o chiarimenti non esitate a contattare il Vostro referente abituale presso il nostro studio.
A partire dall'entrata in vigore dell'HSchG, entro sei mesi e comunque non oltre il 17.12.2023, dovrà essere reso disponibile un canale per la segnalazione anonima di potenziali violazioni da parte dell'azienda che preservi l'identità degli informatori coinvolti.
Come canale di segnalazione si potrà utilizzare una casella di posta elettronica appositamente predisposta, un sistema informatico di whistleblower o una normale "cassetta postale". In alternativa sarà possibile far rifermento anche a un punto di segnalazione esterno (ad esempio, un avvocato esterno o la società madre).
Sarà a discrezione dell'azienda decidere se il sistema interno consentirà soltanto segnalazioni scritte, segnalazioni orali o entrambe. Se il whistleblower lo desidera, si dovrà rendere possibile un incontro personale entro 14 giorni dalla segnalazione. Entro tre mesi dalla ricezione della segnalazione da parte del whistleblower, l'ufficio deve informare quest'ultimo sulle misure di follow-up adottate dall'ufficio interno o sui motivi per cui la segnalazione non sarà elaborata.
L'ufficio federale austriaco per la prevenzione e la lotta alla corruzione (BAK) costituisce un organo esterno generale. Per alcuni settori specifici sono stati istituiti appositi organi esterni competenti.
Nel caso in cui non venga messo a disposizione nessun canale di segnalazione, non sono previste sanzioni amministrative per il momento. Tuttavia, ai sensi del § 24 HSchG, chiunque ostacoli o tenti di ostacolare una persona nel corso della segnalazione è perseguibile penalmente. Inoltre, è un reato punibile esercitare pressioni sul whistleblower attraverso procedimenti giudiziari o amministrativi intenzionali. Ciò comporta un illecito amministrativo, punibile con multe fino a Euro 20.000 (in caso di reiterazione: Euro 40.000).
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