Linee guida sui prezzi di trasferimento 2020

A fine anno 2020 il ministero delle finanze austriaco ha pubblicato le nuove linee guida sui prezzi di trasferimento ovvero “Entwurf Verrechnungspreisrichtlinien 2020” (VPR 2020). L’approvazione viene aspettata ancora per il 2021. La natura di queste linee guida e quella di costituire delle circolari ministeriali a cui l’amministrazione finanziaria si attiene in particolare in sede di verifica. Le VPR 2020 rappresentano un update delle linee guida al momento in vigore ed incorporano la giurisprudenza ed interpelli amministravi attuali ma anche i regolamenti relativi ai documenti e le linee guida della OCSE.

Con le nuove linee guida trovano applicazione i regolamenti relativi ai prezzi di trasferimento in modo più restrittivo. Trattandosi di interpretazioni dinamiche troveranno applicazione per analizzare posizioni antecedenti la loro entrata in vigore, bisogna quindi prestare al più presto attenzione a quanto ivi regolamentato.

Fondamentalmente la questione dei prezzi di trasferimento è rilevante nella determinazione internazionale dei prezzi e dei redditi infragruppo tra società affiliate e le loro stabili organizzazioni. Il tutto si basa sul principio della libera concorrenza ovvero “arm's length principle”. Le condizioni su cui si basano transazioni tra società affiliate dovrebbero corrispondere a quelle di transazioni comparabili tra terze parti.

Di seguito trova una sintesi di una selezione delle novazioni rilevanti:
  • Inclusione di un regolamento che riguarda lo Year-End-Adjustments ovvero “YEA” e quindi l’allineamento dell’utile ad un valore compreso nell’intervallo di redditività (arm’s length interquartile range). Questo viene accettato in Austria se vengono cumulativamente rispettate condizioni specifiche;
  • dettaglio sui criteri da applicare agli studi sulle banche dati;
  • servizi infragruppo
    • cambiamento dell’intervallo di maggiorazioni sul profitto in linea ai prezzi di trasferimento per servizi di carattere ordinario a partire dall’1 gennaio 2021 al 3 % - 10 %;
    • società devono ottenere un beneficio dai servizi (“benefit test”);
    • compensazione semplificata per servizi che creano un basso valore aggiunto (“low value-adding intra-group services”).
  • Stabile organizzazione
    • inserimento del “painter example” della OCSE, specificando che è rilevante la disposizione fattuale su una sede fissa;
    • una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un’impresa dell’altro Stato contraente è considerata stabile organizzazione se dispone abitualmente di un potere fattuale per concludere contratti;
    • determinazione dei redditi: rimane AOA light (Authorized OECD Approach). Questo si differenzia rispetto alla Germania.
  • chiarimento sul contenuto minimo della documentazione sui prezzi di trasferimento al di fuori dalla legge sulla Transfer Pricing Documentation ovvero “Verrechnungpreis-dokumentationsgesetz” ("VPDG");
  • precisazioni sui regolamenti degli accordi di cash pooling;
  • beni intangibili
    • allocazione in base alla creazione di valore delle funzioni centrali (sviluppo, miglioramento, preservazione, protezione e utilizzo ovvero “DEMPE” – development, enhancement, maintenance, protection and exploitation);
    • inserzione dell’approccio sui hard to value intangibles (“HTVI”) per beni immateriali difficili da valutare.
Saremo lieti di assistervi con un'analisi individuale e una valutazione dell'impatto delle nuove linee guida sui prezzi di trasferimento sulla vostra azienda!

 
compilato il 3.5.2021
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