Scadenza del periodo transitorio per i “vecchi” distributori automatici

Alla fine del 2026 scadrà il periodo di transizione per i "vecchi” distributori automatici. Con questo termine si intendono i distributori automatici di merci e servizi messi in funzione prima del 1° gennaio 2016. 

Fino alla fine del 2026, i vecchi distributori automatici sono esenti dall'obbligo di emissione di scontrini e di utilizzo del registratore di cassa, anche se le singole transazioni superano l'importo di 20,00 euro. 

A partire dal 1° gennaio 2027, anche questi distributori automatici di vecchia generazione saranno soggetti all'obbligo di emissione di scontrini e di utilizzo del registratore di cassa e dovranno quindi essere adeguati ai requisiti tecnici del RKSV. È possibile continuare ad avvalersi delle disposizioni speciali per i distributori automatici ai sensi del § 4 BarUV (nessun obbligo di registratore di cassa per i distributori automatici se il corrispettivo per le singole transazioni non supera i 20,00 euro) e del § 5 BarUV (nessun obbligo di registratore di cassa per i distributori automatici di biglietti di trasporto se è garantita la registrazione completa dei biglietti). 

Per transazione singola si intende, ad esempio, nel caso dei distributori automatici di sigarette, il pacchetto più costoso o, nel caso dei distributori automatici di carburante, l'intero rifornimento (non il prezzo al litro).