Risarcimento del danno erariale
Il risarcimento del danno erariale deve avvenire entro un mese. Bisogna però differenziare tra le imposte che vengono calcolate dal contribuente stesso (IVA, ritenute e contributi sugli stipendi) e quelle che liquida l'amministrazione finanziaria tramite atto di liquidazione d'imposta (Bescheid), ossia per IRPEF o IRES a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per quanto riguarda le imposte calcolate dal contribuente stesso, il termine comincia a decorrere dalla presentazione dell'autodenuncia. Negli altri casi, la scadenza mensile decorre dall'atto di liquidazione d'imposta dell'amministrazione finanziaria.
Nel caso della dichiarazione IVA, valgono entrambe le modalità: se viene presentata un'autodenuncia in merito ad un errato calcolo dell'IVA in dichiarazione, l'imposta è da considerarsi autonomamente calcolata, e così il termine del mese decorre appunto dalla presentazione dell'autodenuncia. Se l'autodenuncia è costituita da una dichiarazione IVA inegrativa, per quanto riguarda importi IVA in precedenza erroneamente calcolati; allora il termine decorre dall'atto di liquidazione d'imposta dell'amministrazione finanziaria.
Autodenunce nel caso di controlli, ispezioni e verifiche
Bisogna osservare che per le autodenunce presentate in occasione di controlli, ispezioni o verifiche, l'esenzione da sanzioni finanziarie ha effetto quando, oltre alla maggiore imposta, viene corrisposto un importo aggiuntivo deciso dall'amministrazione finanziaria sulla base di determinate percentuali.
Consiglio: se il risarcimento del danno erariale non potesse esser corrisposto in un'unica volta, è possibile chiedere all'amministrazione finanziaria una rateazione, che comunque non può superare i due anni.
Ad ogni modo, un autodenuncia non dovrebbe mai essere presentata senza l'assistenza di un professionista.
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