Consigli fiscali per il passaggio al nuovo anno 2025/2026

Ogni anno, poco prima della fine dell'anno, pubblichiamo i nostri consigli fiscali: 

Franchigia potenziata per investimenti (IFB)

Per gli imprenditori risulta attualmente interessante l’aumento temporaneo della franchigia fiscale per investimenti (IFB). Per gli investimenti in beni ammortizzabili agevolabili effettuati tra il 1° novembre 2025 e il 31 dicembre 2026 è possibile usufruire di un IFB maggiorato pari al 20 % (anziché 10 %) ovvero al 22 % (anziché 15 %) in caso di investimenti ecologici. L’IFB può essere applicato, oltre all’ammortamento, come ulteriore costo d’esercizio, ciò significa che l’ammortamento non viene ridotto. Rimane invariato l’obbligo che i beni agevolati siano utilizzati per almeno quattro anni in un’impresa o in una stabile organizzazione situata in Austria. Inoltre, l’IFB è limitato a costi di acquisizione o di produzione fino a euro 1.000.000,00,00 per impresa e per esercizio. Il limite massimo annuo di investimenti pari a euro 1.000.000,00 deve essere determinato pro quota per i mesi di novembre e dicembre ai fini della franchigia potenziata per investimenti (IFB). Per tali due mesi possono quindi essere presi in considerazione, nel 2025, investimenti fino a un importo massimo di euro 166.667,00 (pari a 2/12 di euro 1.000.000,00).

Qualora gli investimenti effettuati nei mesi di novembre e dicembre 2025 superino tale limite proporzionale, sussiste la possibilità, in alternativa, di:

  • riportare l’eccedenza all’anno 2026 (applicando per tale importo l’IFB potenziato nel 2026), oppure
  • imputare l’eccedenza ai mesi precedenti dell’esercizio 2025, applicando l’IFB ordinario (di importo inferiore).


Non è possibile applicare l’IFB, in particolare, ai costi di acquisizione o di produzione relativi a fabbricati, beni di modesto valore, beni usati, impianti destinati alla promozione o all’utilizzo di fonti energetiche fossili e a determinate immobilizzazioni immateriali. Si segnala che l’IFB non può essere applicato ai beni strumentali che sono già stati utilizzati ai fini della franchigia sugli utili legata agli investimenti (invGFB).


Franchigia sugli utili per imprenditori individuali e società di persone

Gli imprenditori o le persone fisiche con redditi d'impresa (indipendentemente dal fatto che utilizzino il rendiconto delle entrate e delle uscite o il metodo forfettario) hanno diritto alla franchigia di base del 15% dell'utile, fino a un massimo di euro 33.000,00. La franchigia di base massima è quindi pari a euro 4.950,00.

Chi calcola le entrate e le uscite può inoltre richiedere la franchigia sugli utili legata agli investimenti (invGFB) per i beni ammortizzabili acquistati prima della fine dell'anno. L'importo di tale franchigia sugli utili dipende dall'ammontare dell'investimento e dall'ammontare dell'utile, che deve essere superiore a euro 33.000,00. 

I beni ammortizzabili agevolati (o i titoli agevolati) devono essere utilizzati per almeno quattro anni in un'azienda o in uno stabilimento situato nel territorio nazionale. Analogamente alla franchigia sugli investimenti, la franchigia sugli utili derivanti da investimenti non può essere richiesta per beni economici di valore particolarmente modesto, beni economici usati o autovetture. Analogamente all'IFB, nessun bene economico già utilizzato per l'IFB può essere utilizzato nuovamente per la franchigia sugli utili legata agli investimenti.


Beni di modesto valore

I beni con costi di acquisizione fino euro 1.000,00 (al netto dell’IVA) possono essere interamente ammortizzati nell’anno di acquisizione (quindi prima dell’effettiva messa in funzione). Pertanto, gli acquisti già programmati per l’inizio del 2026 dovrebbero idealmente essere effettuati entro il 2025.


Ammortamento accelerato (esteso) degli edifici

Per gli edifici acquistati o realizzati dopo il 30 giugno 2020 può essere applicato un ammortamento accelerato. Nel primo anno l’ammortamento può ammontare fino al triplo dell’aliquota ordinaria prevista dalla legge e nel secondo anno fino al doppio. Qualora l’edificio venga completato nella seconda metà del 2025, nell’ambito dell’ammortamento accelerato è possibile dedurre, nel primo anno, non solo l’ammortamento semestrale, bensì fino al triplo dell’ammortamento ordinario per l’intero anno.

Per gli edifici abitativi agevolati completati tra il 2024 e il 2026 è prevista la possibilità di applicare, per i primi tre anni, un ammortamento maggiorato (fino al triplo dell’ammortamento ordinario previsto dalla legge), il cosiddetto ammortamento accelerato esteso degli edifici. Ciò è possibile solo se l’edificio abitativo soddisfa determinati standard ecologici („Klimaaktiv Bronze-Standard “). Anche in questo caso, in presenza di un’acquisizione nella seconda metà dell’anno, può essere applicato l’ammortamento per l’intero anno invece dell’ammortamento semestrale.


Donazioni dal patrimonio aziendale

Le donazioni dal patrimonio aziendale per scopi caritatevoli possono essere dedotte fiscalmente fino a un massimo del 10% dell'utile prima di considerare la franchigia sugli utili. È importante notare che l'istituzione beneficiaria della donazione deve essere elencata sul sito web del ministero delle finanze come beneficiaria di donazioni. 

Le donazioni in denaro o in natura a seguito di calamità riconosciute o eventi dannosi straordinari (ad es. inondazioni, emergenze umanitarie o conflitti bellici) possono essere dedotte come spese aziendali senza limiti di importo, a condizione che tali aiuti siano stati forniti a fini pubblicitari per l'azienda (ad es. tramite menzione sul sito web o nei dépliant dell'azienda). 


Premio ai dipendenti

Per l’anno 2025 è possibile corrispondere ai dipendenti, per motivi oggettivamente riconducibili all’attività aziendale, un importo annuo fino a euro 1.000,00 in esenzione fiscale. Deve trattarsi di erogazioni aggiuntive, che non vengono normalmente concesse. Si segnala che, sebbene il premio sia esente da imposte, esso è soggetto a contribuzione previdenziale nonché ai contributi accessori sul costo del lavoro (DB, DZ, imposta comunale). Qualora nell’anno solare 2025 vengano corrisposte sia una partecipazione agli utili sia un premio ai dipendenti, la partecipazione agli utili è esente da imposta solo nella misura in cui, unitamente al premio ai dipendenti, non superi l’importo complessivo di euro 3.000,00 per anno solare. Per eventuali chiarimenti, restiamo volentieri a disposizione.