Coronavirus (COVID-19) – Conseguenze per i propri dipendenti in Austria
Cosa fare dal punto di vista aziendale?
Nell'affrontare l'attuale situazione nel ambito del "Coronavirus" o "COVID-19", sorgono sempre più domande relative al diritto del lavoro. Tale tematica sarà affrontata, sulla base della legislazione attuale si e in attesa di una legislazione di emergenza, nella seguente sintesi.
Obblighi del datore di lavoro
In linea di principio, non sussiste l'obbligo da parte del datore di lavoro di adottare misure precauzionali. Tuttavia, soprattutto nelle aziende in cui persiste contatto con clienti o contatto con persone a rischio, si raccomanda di adottare le seguenti misure in base all'obbligo di diligenza ("Fürsorgepflicht"), per proteggere i dipendenti da un contagio:
In linea di principio, i casi di malattia o di sospetto non devono essere segnalati dal datore di lavoro alle autorità. Si consiglia comunque una segnalazione per rispettare l'obbligo di diligenza.
Obblighi del dipendente
Un contagio con il Coronavirus deve immediatamente essere segnalato al datore di lavoro. Il Coronavirus (Covid-19) è stato inserito nell'elenco delle malattie trasmissibili notificabili per decreto del Ministro della Salute austriaco del 26 gennaio 2020. In caso di contagio trattasi di malattia e gli stipendi sono da corrispondere nei normali termini di legge da parte del datore di lavoro. Se il dipendente si è recato deliberatamente in una regione colpita dal Coronavirus ed ha ignorato le limitazioni di viaggio indicate dal Ministero degli Affari Esteri austriaco, non ha diritto al pagamento della retribuzione da parte del datore di lavoro (è quindi importante rispettare le limitazioni di viaggio del Ministero degli Affari Esteri austriaco da parte dei dipendenti e dei datori di lavoro!).
Viaggi e trasferte
Regolamenti sui viaggi di lavoro sono generalmente stabiliti nel contratto di lavoro. In tal contesto il datore di lavoro deve anche lui rispettare le limitazioni di viaggio da parte del Ministero degli Affari Esteri austriaco. Il divieto dato dal datore di lavoro di viaggiare in una regione a rischio per motivi di lavoro, deve essere rispettato da parte del dipendente.
In caso invece di viaggio privato in una regione a rischio, questo non può essere proibito da parte del datore di lavoro. Tuttavia, se il dipendente successivamente si ammala del Coronavirus, non ha diritto al pagamento della retribuzione da parte del datore di lavoro. L'impedimento del viaggio di ritorno costituisce di fatto o di diritto un motivo giustificato per l'assenza dal lavoro (ad esempio per quarantena all'estero). Il dipendente non può quindi essere licenziato per questa assenza dal lavoro ed ha comunque diritto alla retribuzione da parte del datore di lavoro per un periodo di massimo una settimana. Non ha però diritto al pagamento della retribuzione da parte del datore di lavoro se è consapevolmente ha viaggiato in una regione a rischio (come l’Italia) e ha ignorato le avvertenze di viaggio del Ministero degli Affari Esteri austriaco.
Assenza dal lavoro
È consentito al dipendente di rimanere a casa e rifiutarsi di lavorare, solo se esiste un rischio oggettivo di essere contagiati dal virus durante il lavoro. Ciò non vale per dipendenti che sono regolarmente in contatto con malattie su una base lavorativa come ad esempio in ospedali o farmacie. In assenza di tale rischio, l'assenza ingiustificata dal lavoro costituisce una violazione dei doveri del dipendente con tutte le conseguenze previste dal diritto del lavoro, estendendosi fino al licenziamento.
Nel caso di chiusura della scuola o dell’asilo del proprio figlio che necessita supervisione a causa della sua età, il dipendente può essere assente dal lavoro e non vi è motivo di licenziamento. Tuttavia, il diritto al pagamento dello stipendio deve essere verificato per ogni singolo caso ed è limitato ad un periodo di massimo una settimana. Poiché la chiusura delle scuole è attualmente prevista per un periodo di quattro settimane, il governo ha deciso di garantire l'assistenza all'infanzia per i bambini fino ai 14 anni, per quando non esistono altre possibilità di assistenza. Inoltre, il governo austriaco ha deciso che i dipendenti con obblighi di accudire i propri figli possono richiedere fino a tre settimane di congedo speciale ("Sonderurlaub"). Questo congedo speciale si aggiunge al congedo normale e non riduce i giorni di vacanza. Tuttavia, la decisione di concedere questo congedo speciale, e quindi l'autorizzazione dell'assenza dal lavoro, viene presa dai datori di lavoro. In ogni caso, se il congedo speciale fosse approvato, fino a Pasqua un terzo dei oneri salariali di questi dipendenti sarebbe a carico dello Stato. Resta da vedere come sarà realizzato esattamente questo aiuto statale. In ogni caso, è da valutare la possibilità di lavorare da casa (home office) tramite accordo con il datore di lavoro.
Se il figlio di un dipendente si ammala, sussiste diritto al congedo per assistenza del malato. Tuttavia, durante un anno lavorativo il diritto al pagamento della retribuzione sussiste solo nella misura massima del suo orario regolare di lavoro settimanale. Quindi una settimana per un impiego a tempo pieno. Il diritto al pagamento della retribuzione per una settimana aggiuntiva è concesso in caso fosse necessaria l'assistenza ad un bambino inferiore ai 12 anni per causa di una nuova malattia. In linea di principio un congedo continuo di due settimane non è possibile, poiché è solo consentito un massimo di una settimana di congedo per malattia. Se questo periodo di congedo per assistenza del malato è stato esaurito, il dipendente ha la possibilità di prendere vacanze anche senza consenso dal datore di lavoro. Nel caso il dipendente abbia esaurito i giorni di vacanza dell'anno lavorativo, allora le vacanze non verranno pagate dal datore di lavoro. Anche in questo caso è da valutare la possibilità di lavorare da casa (home office) tramite accordo con il datore di lavoro.
Home office
Il lavoro da casa richiede sempre un accordo tra datore di lavoro e dipendente e non può essere avvalso unilateralmente dal dipendente o imposto unilateralmente dal datore di lavoro. Un imposizione unilaterale da parte del datore di lavoro è possibile solo se in questo riguardo è già stato stipulato un accordo nel contratto di lavoro originario (home office o clausola di ricollocazione ("Versetzungsklausel")).
Dipendenti in quarantena
Se un dipendente viene messo in quarantena dalle autorità, deve comunque ricevere la sua retribuzione ai sensi del § 32 comma 3 della legge sulle epidemie ("Epidemiegesetz"), nonostante la perdita della prestazione lavorativa. Pertanto, ai sensi del diritto del lavoro, sussiste un impedimento al lavoro ("sonstige Dienstverhinderung") e non ancora un congedo per malattia. La copertura sanitaria obbligatoria vale comunque anche per questo periodo di interruzione del lavoro.
Poiché il pagamento della retribuzione è a carico del datore di lavoro, quest'ultimo può richiedere il rimborso delle spese (compresi i contributi del datore di lavoro all'assicurazione sociale) presso l'autorità amministrativa distrettuale (a Vienna quindi "Fachbereich Gesundheitsrecht der MA 40") entro un periodo di sei settimane dal giorno della revoca delle misure ufficiali.
In caso di quarantena all'estero non si applica la legge austriaca sulle epidemie ("Epidemiegesetz"). L'impedimento del viaggio di ritorno costituisce di fatto o di diritto un motivo giustificato per l'assenza dal lavoro. Il dipendente non può quindi essere licenziato per questa assenza dal lavoro ed ha comunque diritto alla retribuzione da parte del datore di lavoro per un periodo di una settimana. Non ha però diritto al pagamento della retribuzione da parte del datore di lavoro se consapevolmente si è recato in una regione considerata a rischio e quindi ignorando le limitazioni di viaggio del Ministero degli Affari Esteri austriaco.
Come risparmiare costi per l’impresa
Le interruzioni della produzione dovute a mancate consegne e guasto d'impianti per causa di una mancanza di materiali di lavoro o di energia, sono a carico del datore di lavoro. Sussiste altresì l'obbligo di continuare a pagare gli stipendi ai dipendenti.
Nel caso di chiusura di un'azienda sulla base di un regolamento ai sensi dell'articolo 20 della legge sulle epidemie ("Epidemiegesetz"), il datore di lavoro ha diritto a un compenso per il mancato guadagno che ne deriva. Anche in questo caso il datore di lavoro può chiedere rimborso della retribuzione pagata ai dipendenti.
Per consentire l'accordo di lavoro a orario ridotto (Kurzarbeit – “cassa integrazione”) e quindi la riduzione temporanea dell'orario di lavoro normale e della retribuzione a causa di difficoltà economiche, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
I datori di lavoro non possono attualmente ordinare unilateralmente ai propri dipendenti di andare in ferie e consumare ferie non godute maturate o maturate per ore di lavoro straordinario.
Sono consentiti licenziamenti rispettando i termini e le date di preavviso. La legge non prevede indennità in caso di licenziamenti. In caso di licenziamento da parte del datore di lavoro, esiste anche un sistema di segnalazione preventivo ("Frühwarnsystem") per aziende con un minimo di 20 dipendenti che prevedono un licenziamento di cinque o più dipendenti. In base a questo il servizio del mercato del lavoro ("Arbeitsmarktservice" o "AMS") deve essere informato almeno 30 giorni prima dell'annuncio del licenziamento.
Come procedere?
Resta da vedere quali ulteriori misure saranno adottate dal governo austriaco. In questo ambito è opportuno seguire gli sviluppi recenti e di organizzare di conseguenza il mantenimento delle attività delle aziende. In ogni caso, Vi informeremo su eventuali cambiamenti rilevanti e saremo a Vostra cortese disposizione per chiarimenti.
Nell'affrontare l'attuale situazione nel ambito del "Coronavirus" o "COVID-19", sorgono sempre più domande relative al diritto del lavoro. Tale tematica sarà affrontata, sulla base della legislazione attuale si e in attesa di una legislazione di emergenza, nella seguente sintesi.
Obblighi del datore di lavoro
In linea di principio, non sussiste l'obbligo da parte del datore di lavoro di adottare misure precauzionali. Tuttavia, soprattutto nelle aziende in cui persiste contatto con clienti o contatto con persone a rischio, si raccomanda di adottare le seguenti misure in base all'obbligo di diligenza ("Fürsorgepflicht"), per proteggere i dipendenti da un contagio:
- dare indicazione di lavarsi le mani più volte al giorno con acqua e sapone o di utilizzare un disinfettante (se possibile questo può essere fornito dal datore di lavoro);
- dare indicazioni di coprire bocca e naso con un fazzoletto quando si tossisce o si starnutisce;
- evitare il contatto con persone malate;
- offrire la possibilità di lavorare da casa (home office);
- tenere conference call al posto di riunioni;
- rinvio di eventi o tenere gli eventi in modo alternativo (ad esempio come webinar).
In linea di principio, i casi di malattia o di sospetto non devono essere segnalati dal datore di lavoro alle autorità. Si consiglia comunque una segnalazione per rispettare l'obbligo di diligenza.
Obblighi del dipendente
Un contagio con il Coronavirus deve immediatamente essere segnalato al datore di lavoro. Il Coronavirus (Covid-19) è stato inserito nell'elenco delle malattie trasmissibili notificabili per decreto del Ministro della Salute austriaco del 26 gennaio 2020. In caso di contagio trattasi di malattia e gli stipendi sono da corrispondere nei normali termini di legge da parte del datore di lavoro. Se il dipendente si è recato deliberatamente in una regione colpita dal Coronavirus ed ha ignorato le limitazioni di viaggio indicate dal Ministero degli Affari Esteri austriaco, non ha diritto al pagamento della retribuzione da parte del datore di lavoro (è quindi importante rispettare le limitazioni di viaggio del Ministero degli Affari Esteri austriaco da parte dei dipendenti e dei datori di lavoro!).
Viaggi e trasferte
Regolamenti sui viaggi di lavoro sono generalmente stabiliti nel contratto di lavoro. In tal contesto il datore di lavoro deve anche lui rispettare le limitazioni di viaggio da parte del Ministero degli Affari Esteri austriaco. Il divieto dato dal datore di lavoro di viaggiare in una regione a rischio per motivi di lavoro, deve essere rispettato da parte del dipendente.
In caso invece di viaggio privato in una regione a rischio, questo non può essere proibito da parte del datore di lavoro. Tuttavia, se il dipendente successivamente si ammala del Coronavirus, non ha diritto al pagamento della retribuzione da parte del datore di lavoro. L'impedimento del viaggio di ritorno costituisce di fatto o di diritto un motivo giustificato per l'assenza dal lavoro (ad esempio per quarantena all'estero). Il dipendente non può quindi essere licenziato per questa assenza dal lavoro ed ha comunque diritto alla retribuzione da parte del datore di lavoro per un periodo di massimo una settimana. Non ha però diritto al pagamento della retribuzione da parte del datore di lavoro se è consapevolmente ha viaggiato in una regione a rischio (come l’Italia) e ha ignorato le avvertenze di viaggio del Ministero degli Affari Esteri austriaco.
Assenza dal lavoro
È consentito al dipendente di rimanere a casa e rifiutarsi di lavorare, solo se esiste un rischio oggettivo di essere contagiati dal virus durante il lavoro. Ciò non vale per dipendenti che sono regolarmente in contatto con malattie su una base lavorativa come ad esempio in ospedali o farmacie. In assenza di tale rischio, l'assenza ingiustificata dal lavoro costituisce una violazione dei doveri del dipendente con tutte le conseguenze previste dal diritto del lavoro, estendendosi fino al licenziamento.
Nel caso di chiusura della scuola o dell’asilo del proprio figlio che necessita supervisione a causa della sua età, il dipendente può essere assente dal lavoro e non vi è motivo di licenziamento. Tuttavia, il diritto al pagamento dello stipendio deve essere verificato per ogni singolo caso ed è limitato ad un periodo di massimo una settimana. Poiché la chiusura delle scuole è attualmente prevista per un periodo di quattro settimane, il governo ha deciso di garantire l'assistenza all'infanzia per i bambini fino ai 14 anni, per quando non esistono altre possibilità di assistenza. Inoltre, il governo austriaco ha deciso che i dipendenti con obblighi di accudire i propri figli possono richiedere fino a tre settimane di congedo speciale ("Sonderurlaub"). Questo congedo speciale si aggiunge al congedo normale e non riduce i giorni di vacanza. Tuttavia, la decisione di concedere questo congedo speciale, e quindi l'autorizzazione dell'assenza dal lavoro, viene presa dai datori di lavoro. In ogni caso, se il congedo speciale fosse approvato, fino a Pasqua un terzo dei oneri salariali di questi dipendenti sarebbe a carico dello Stato. Resta da vedere come sarà realizzato esattamente questo aiuto statale. In ogni caso, è da valutare la possibilità di lavorare da casa (home office) tramite accordo con il datore di lavoro.
Se il figlio di un dipendente si ammala, sussiste diritto al congedo per assistenza del malato. Tuttavia, durante un anno lavorativo il diritto al pagamento della retribuzione sussiste solo nella misura massima del suo orario regolare di lavoro settimanale. Quindi una settimana per un impiego a tempo pieno. Il diritto al pagamento della retribuzione per una settimana aggiuntiva è concesso in caso fosse necessaria l'assistenza ad un bambino inferiore ai 12 anni per causa di una nuova malattia. In linea di principio un congedo continuo di due settimane non è possibile, poiché è solo consentito un massimo di una settimana di congedo per malattia. Se questo periodo di congedo per assistenza del malato è stato esaurito, il dipendente ha la possibilità di prendere vacanze anche senza consenso dal datore di lavoro. Nel caso il dipendente abbia esaurito i giorni di vacanza dell'anno lavorativo, allora le vacanze non verranno pagate dal datore di lavoro. Anche in questo caso è da valutare la possibilità di lavorare da casa (home office) tramite accordo con il datore di lavoro.
Home office
Il lavoro da casa richiede sempre un accordo tra datore di lavoro e dipendente e non può essere avvalso unilateralmente dal dipendente o imposto unilateralmente dal datore di lavoro. Un imposizione unilaterale da parte del datore di lavoro è possibile solo se in questo riguardo è già stato stipulato un accordo nel contratto di lavoro originario (home office o clausola di ricollocazione ("Versetzungsklausel")).
Dipendenti in quarantena
Se un dipendente viene messo in quarantena dalle autorità, deve comunque ricevere la sua retribuzione ai sensi del § 32 comma 3 della legge sulle epidemie ("Epidemiegesetz"), nonostante la perdita della prestazione lavorativa. Pertanto, ai sensi del diritto del lavoro, sussiste un impedimento al lavoro ("sonstige Dienstverhinderung") e non ancora un congedo per malattia. La copertura sanitaria obbligatoria vale comunque anche per questo periodo di interruzione del lavoro.
Poiché il pagamento della retribuzione è a carico del datore di lavoro, quest'ultimo può richiedere il rimborso delle spese (compresi i contributi del datore di lavoro all'assicurazione sociale) presso l'autorità amministrativa distrettuale (a Vienna quindi "Fachbereich Gesundheitsrecht der MA 40") entro un periodo di sei settimane dal giorno della revoca delle misure ufficiali.
In caso di quarantena all'estero non si applica la legge austriaca sulle epidemie ("Epidemiegesetz"). L'impedimento del viaggio di ritorno costituisce di fatto o di diritto un motivo giustificato per l'assenza dal lavoro. Il dipendente non può quindi essere licenziato per questa assenza dal lavoro ed ha comunque diritto alla retribuzione da parte del datore di lavoro per un periodo di una settimana. Non ha però diritto al pagamento della retribuzione da parte del datore di lavoro se consapevolmente si è recato in una regione considerata a rischio e quindi ignorando le limitazioni di viaggio del Ministero degli Affari Esteri austriaco.
Come risparmiare costi per l’impresa
Le interruzioni della produzione dovute a mancate consegne e guasto d'impianti per causa di una mancanza di materiali di lavoro o di energia, sono a carico del datore di lavoro. Sussiste altresì l'obbligo di continuare a pagare gli stipendi ai dipendenti.
Nel caso di chiusura di un'azienda sulla base di un regolamento ai sensi dell'articolo 20 della legge sulle epidemie ("Epidemiegesetz"), il datore di lavoro ha diritto a un compenso per il mancato guadagno che ne deriva. Anche in questo caso il datore di lavoro può chiedere rimborso della retribuzione pagata ai dipendenti.
Per consentire l'accordo di lavoro a orario ridotto (Kurzarbeit – “cassa integrazione”) e quindi la riduzione temporanea dell'orario di lavoro normale e della retribuzione a causa di difficoltà economiche, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
- accordo tra le parti sociali, accordo aziendale o accordi individuali, ("Sozialpartnervereinbarung") sulle condizioni dettagliate del lavoro a orario ridotto;
- contattare il servizio del mercato del lavoro ("Arbeitsmarktservice" o "AMS") sei settimane prima del previsto inizio del lavoro a orario ridotto;
- riduzione dell'orario di lavoro di almeno 10 % e al massimo 90 % del orario di lavoro previsto dalla legge o dal contratto collettivo.
I datori di lavoro non possono attualmente ordinare unilateralmente ai propri dipendenti di andare in ferie e consumare ferie non godute maturate o maturate per ore di lavoro straordinario.
Sono consentiti licenziamenti rispettando i termini e le date di preavviso. La legge non prevede indennità in caso di licenziamenti. In caso di licenziamento da parte del datore di lavoro, esiste anche un sistema di segnalazione preventivo ("Frühwarnsystem") per aziende con un minimo di 20 dipendenti che prevedono un licenziamento di cinque o più dipendenti. In base a questo il servizio del mercato del lavoro ("Arbeitsmarktservice" o "AMS") deve essere informato almeno 30 giorni prima dell'annuncio del licenziamento.
Come procedere?
Resta da vedere quali ulteriori misure saranno adottate dal governo austriaco. In questo ambito è opportuno seguire gli sviluppi recenti e di organizzare di conseguenza il mantenimento delle attività delle aziende. In ogni caso, Vi informeremo su eventuali cambiamenti rilevanti e saremo a Vostra cortese disposizione per chiarimenti.