Coronavirus (COVID-19) - Sintesi pacchetto fiscale e del lavoro - Aggiornamento del 16 marzo 2020
In risposta all'attuale "emergenza del Coronavirus" (COVID-19), il governo ha deciso ulteriori misure per creare un ambiente più favorevole per affrontare le sfide che ci attendono. Sono già in corso i lavori per l'attuazione giuridica di queste decisioni. Qui di seguito saranno individuate e presentate misure particolarmente importanti, che sono state presentate nel fine settimana, soprattutto nel settore delle imposte e del diritto del lavoro:
Facilitare il ricorso al lavoro a orario ridotto ("cassa integrazione")
In particolare, i tempi di presentazione delle domande ad AMS (ufficio del lavoro austriaco) vengono ridotti rispetto alle normali sei settimane. Anche se il periodo di lavoro a orario ridotto continuerà ad essere concluso in consultazione con il consiglio di fabbrica (Betriebsrat) o tramite accordi individuali, le parti sociali devono approvare il regolamento entro 48 ore. La domanda può essere presentata da aziende di tutti i settori e di tutte le dimensioni. Inoltre, l'orario di lavoro può essere ridotto fino al 100%, vale a dire che i dipendenti sono completamente liberi dal lavoro. Tuttavia, l'orario di lavoro normale deve essere almeno del 10% durante l'intero periodo di lavoro a orario ridotto. La situazione dell'orario di lavoro normale deve essere concordata con il dipendente e può essere modificata di comune accordo con il dipendente. A seconda del livello di retribuzione, i dipendenti continueranno a ricevere un tasso di sostituzione netto, ossia la differenza tra la retribuzione per le ore lavorate più l'assistenza a orario ridotto e le indennità concordate dall'AMS, pari all'80% - 90% della loro precedente retribuzione (ossia più che in caso di disoccupazione). I datori di lavoro sostengono i costi della continuazione del pagamento della retribuzione nella misura dell'orario di lavoro effettivamente prestato; i costi aggiuntivi sono sostenuti o rimborsati dall'AMS.
L'accordo di lavoro a orario ridotto può essere concluso per un periodo fino a tre mesi. Questo periodo può essere prolungato, se necessario, di altri tre mesi. Tuttavia i rimanenti crediti da ferie non godute e per monte straordinari devono essere ridotti prima di poter utilizzare il lavoro a oraio ridotto. Se il contratto di lavoro a orario ridotto viene prolungato oltre i tre mesi, i dipendenti devono consumare preventivamtne altre tre settimane di ferie. Il periodo di mantenimento in azienda dopo un lavoro a orario ridotto è ridotto ad un mese. Si può anche derogare a questo principio in circostanze particolari. Anche durante il lavoro a orario ridotto, i contributi del datore di lavoro alla previdenza sociale si basano sulla retribuzione prima del lavoro a tempo parziale. A partire dal quarto mese, questi contributi aumentati sono pagati dall'AMS. Questo nuovo modello di lavoro a orario ridotto entrerà in vigore già lunedì 16 marzo 2020. Si consiglia di contattare immediatamente l'AMS se si intende utilizzare il sistema.
Congedo speciale (Sonderurlaub)
Per quanto riguarda la chiusura di scuole e asili, è stata presentata la possibilità di richiedere un congedo speciale (Sonderurlaub), come già spiegato nella lettera informativa del 13 marzo 2020. Questo regolamento si è ora concretizzato nel quadro del pacchetto legislativo.
Nel caso di genitori o tutori che non lavorano in una zona in cui l'assistenza è critica, il datore di lavoro può concedere al dipendente un congedo speciale fino a tre settimane, a partire dalla data di chiusura ufficiale delle scuole e delle strutture di assistenza all'infanzia, per la cura dei bambini fino a 14 anni per i quali l'assistenza è obbligatoria. I datori di lavoro hanno diritto a un indennizzo da parte del governo federale pari a un terzo della retribuzione pagata ai dipendenti durante il periodo di assistenza speciale. Il diritto alla indennizzo è limitato alla base contributiva mensile massima secondo la legge generale sulla sicurezza sociale (ASVG), ossia EUR 5.370, e deve essere richiesto all'autorità fiscale competente entro sei settimane dalla data in cui sono state revocate le misure ufficiali.
Sgravi fiscali
In risposta all'emergente recessione economica è stato deciso anche un significativo sgravio fiscale. Il Ministero federale delle finanze (BMF) ha già pubblicato sabato un decreto in tal senso. In sostanza, le misure presentate finora per colmare le strozzature di liquidità e i ritardi di pagamento innescati dall' "emergenza Corona" comprendono quanto segue:
In dettaglio, le seguenti richieste possono essere effettuate in via telematica online (FinanzOnline) o utilizzando un modulo standard:
Legge COVID-19
Il 15 marzo 2020, in seno al parlamento nazionale è stato approvato un pacchetto legislativo completo, comprendente il COVID-19-FondsG. Il fondo contiene una dotazione fino a 4 miliardi di euro. Questi fondi saranno utilizzati, tra l'altro, per attuare le seguenti misure:
COVID-19 Finanziamento speciale dal fondo di emergenza della Camera dell'Economia (WKO)
I membri della Camera di Commercio e dell'Industria di Vienna che sono in possesso di una licenza commerciale valida da almeno due anni e che hanno assunto un massimo di dieci dipendenti (equivalenti a tempo pieno) possono richiedere un sussidio per coprire le spese correnti al fine di mantenere l'attività commerciale. Il prerequisito per richiedere il sussidio è che l'attività commerciale sia influenzata dalla crisi della Coronavirus e quindi esista un'emergenza economica. Questo è dato con:
La diminuzione del fatturato deve avvenire tra il 1° marzo 2020 e il 31 luglio 2020.
Un sussidio non rimborsabile per l'affitto sarà concesso per un calo delle vendite compreso tra il 50% e il 74% (massimo 100 EUR/mese o 600 EUR/mese in un locale in affitto). Per una diminuzione del 75% dei ricavi viene concesso un indennizzo per perdite non rimborsabili pari ad un massimo di 1.000 euro al mese. Il contributo sarà concesso per un massimo di cinque mesi e potrà essere richiesto tra il 1° aprile 2020 e il 31 dicembre 2020, a condizione che sia fornita la situazione finanziaria e la prova della diminuzione del fatturato. Le sovvenzioni saranno assegnate ai candidati idonei in base al principio "chi arriva primo ha la precedenza".
Sono comunque possibili modifiche a questa misura di finanziamento a causa degli sviluppi in corso.
Altre misure
Le seguenti ulteriori misure sono già state annunciate nel corso del fine settimana:
Ulteriori misure e piani di attuazione concreti sono previsti questa settimana. Vi informeremo immediatamente e saremo sempre disponibili per le vostre richieste!
Facilitare il ricorso al lavoro a orario ridotto ("cassa integrazione")
In particolare, i tempi di presentazione delle domande ad AMS (ufficio del lavoro austriaco) vengono ridotti rispetto alle normali sei settimane. Anche se il periodo di lavoro a orario ridotto continuerà ad essere concluso in consultazione con il consiglio di fabbrica (Betriebsrat) o tramite accordi individuali, le parti sociali devono approvare il regolamento entro 48 ore. La domanda può essere presentata da aziende di tutti i settori e di tutte le dimensioni. Inoltre, l'orario di lavoro può essere ridotto fino al 100%, vale a dire che i dipendenti sono completamente liberi dal lavoro. Tuttavia, l'orario di lavoro normale deve essere almeno del 10% durante l'intero periodo di lavoro a orario ridotto. La situazione dell'orario di lavoro normale deve essere concordata con il dipendente e può essere modificata di comune accordo con il dipendente. A seconda del livello di retribuzione, i dipendenti continueranno a ricevere un tasso di sostituzione netto, ossia la differenza tra la retribuzione per le ore lavorate più l'assistenza a orario ridotto e le indennità concordate dall'AMS, pari all'80% - 90% della loro precedente retribuzione (ossia più che in caso di disoccupazione). I datori di lavoro sostengono i costi della continuazione del pagamento della retribuzione nella misura dell'orario di lavoro effettivamente prestato; i costi aggiuntivi sono sostenuti o rimborsati dall'AMS.
L'accordo di lavoro a orario ridotto può essere concluso per un periodo fino a tre mesi. Questo periodo può essere prolungato, se necessario, di altri tre mesi. Tuttavia i rimanenti crediti da ferie non godute e per monte straordinari devono essere ridotti prima di poter utilizzare il lavoro a oraio ridotto. Se il contratto di lavoro a orario ridotto viene prolungato oltre i tre mesi, i dipendenti devono consumare preventivamtne altre tre settimane di ferie. Il periodo di mantenimento in azienda dopo un lavoro a orario ridotto è ridotto ad un mese. Si può anche derogare a questo principio in circostanze particolari. Anche durante il lavoro a orario ridotto, i contributi del datore di lavoro alla previdenza sociale si basano sulla retribuzione prima del lavoro a tempo parziale. A partire dal quarto mese, questi contributi aumentati sono pagati dall'AMS. Questo nuovo modello di lavoro a orario ridotto entrerà in vigore già lunedì 16 marzo 2020. Si consiglia di contattare immediatamente l'AMS se si intende utilizzare il sistema.
Congedo speciale (Sonderurlaub)
Per quanto riguarda la chiusura di scuole e asili, è stata presentata la possibilità di richiedere un congedo speciale (Sonderurlaub), come già spiegato nella lettera informativa del 13 marzo 2020. Questo regolamento si è ora concretizzato nel quadro del pacchetto legislativo.
Nel caso di genitori o tutori che non lavorano in una zona in cui l'assistenza è critica, il datore di lavoro può concedere al dipendente un congedo speciale fino a tre settimane, a partire dalla data di chiusura ufficiale delle scuole e delle strutture di assistenza all'infanzia, per la cura dei bambini fino a 14 anni per i quali l'assistenza è obbligatoria. I datori di lavoro hanno diritto a un indennizzo da parte del governo federale pari a un terzo della retribuzione pagata ai dipendenti durante il periodo di assistenza speciale. Il diritto alla indennizzo è limitato alla base contributiva mensile massima secondo la legge generale sulla sicurezza sociale (ASVG), ossia EUR 5.370, e deve essere richiesto all'autorità fiscale competente entro sei settimane dalla data in cui sono state revocate le misure ufficiali.
Sgravi fiscali
In risposta all'emergente recessione economica è stato deciso anche un significativo sgravio fiscale. Il Ministero federale delle finanze (BMF) ha già pubblicato sabato un decreto in tal senso. In sostanza, le misure presentate finora per colmare le strozzature di liquidità e i ritardi di pagamento innescati dall' "emergenza Corona" comprendono quanto segue:
- Sgravio per i pagamenti degli acconti di'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche per il 2020
- Facilitazione della riscossione/versamento delle imposte
In dettaglio, le seguenti richieste possono essere effettuate in via telematica online (FinanzOnline) o utilizzando un modulo standard:
- Riduzione degli acconti sulle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche
- Non determinazione degli acconti d'imposta sul reddito delle persone fische e delle persone giuridiche
- Nessuna fissazione di interessi
- Rinvio e pagamento rateale delle imposte
- Interessi di dilazione
- Interessi sanzionatori (Säumniszuschläge)
Legge COVID-19
Il 15 marzo 2020, in seno al parlamento nazionale è stato approvato un pacchetto legislativo completo, comprendente il COVID-19-FondsG. Il fondo contiene una dotazione fino a 4 miliardi di euro. Questi fondi saranno utilizzati, tra l'altro, per attuare le seguenti misure:
- ammortizzare la perdita di entrate dovuta alla crisi
- misure in relazione alla legge sulle epidemie
- misure per rilanciare l'economia
COVID-19 Finanziamento speciale dal fondo di emergenza della Camera dell'Economia (WKO)
I membri della Camera di Commercio e dell'Industria di Vienna che sono in possesso di una licenza commerciale valida da almeno due anni e che hanno assunto un massimo di dieci dipendenti (equivalenti a tempo pieno) possono richiedere un sussidio per coprire le spese correnti al fine di mantenere l'attività commerciale. Il prerequisito per richiedere il sussidio è che l'attività commerciale sia influenzata dalla crisi della Coronavirus e quindi esista un'emergenza economica. Questo è dato con:
- un calo significativo del fatturato di almeno il 50% o
- un massiccio calo mensile delle vendite di almeno il 75%.
La diminuzione del fatturato deve avvenire tra il 1° marzo 2020 e il 31 luglio 2020.
Un sussidio non rimborsabile per l'affitto sarà concesso per un calo delle vendite compreso tra il 50% e il 74% (massimo 100 EUR/mese o 600 EUR/mese in un locale in affitto). Per una diminuzione del 75% dei ricavi viene concesso un indennizzo per perdite non rimborsabili pari ad un massimo di 1.000 euro al mese. Il contributo sarà concesso per un massimo di cinque mesi e potrà essere richiesto tra il 1° aprile 2020 e il 31 dicembre 2020, a condizione che sia fornita la situazione finanziaria e la prova della diminuzione del fatturato. Le sovvenzioni saranno assegnate ai candidati idonei in base al principio "chi arriva primo ha la precedenza".
Sono comunque possibili modifiche a questa misura di finanziamento a causa degli sviluppi in corso.
Altre misure
Le seguenti ulteriori misure sono già state annunciate nel corso del fine settimana:
- Modifica della legge sulle epidemie: in particolare, il nuovo testo di legge non prevede più richieste di risarcimento danni in caso di chiusura degli impianti
- Estensione della flessibilizzazione dell'orario di lavoro per i dipendenti del settore alimentare, delle farmacie, della polizia o dell'approvvigionamento energetico, in aggiunta alle categorie professionali già interessate (ad es. dipendenti di ospedali, laboratori e linee telefoniche dirette)
Ulteriori misure e piani di attuazione concreti sono previsti questa settimana. Vi informeremo immediatamente e saremo sempre disponibili per le vostre richieste!