Novità in materia IVA in Austria a partire dal 2020

Cessioni intracomunitarie - aggravio delle condizioni per l’applicazione della non imponibilità
Dal 1° gennaio 2020, l'inserimento del numero di identificazione IVA del destinatario nella fattura e la dichiarazione nell'elenco riepilogativo della cessioni intracomunitarie (ZM) sono requisiti materiali supplementari per la non imponibilità di una cessione intracomunitaria. Il trasferimento di beni aziendali assimilabili a cessioni intracomunitarie verso altri paesi dell'UE deve essere anche riportato anche negli elenco riepilogativo (ZM) ai fin della non imponibilità.

Necessità di agire: questo approccio formalistico comporta nuovi rischi nell'operatività giornaliera. Assicuratevi di controllare regolarmente i numeri di partita IVA dei vostri clienti e di presentare gli elenchi riepilogativi (ZM) nei termini di legge e completi.

Cessioni intracomunitarie – documentazione probatoria uniforme del trasporto
A partire dal 1° gennaio 2020 si applicheranno norme uniformi a livello UE per la documentazione probatoria del trasporto, che costituiranno presupposto per non imponibilità delle cessioni intracomunitarie. Sono previste varie opzioni. Tuttavia, le note esplicative della legge di bilancio 2020 (StRefG 2020) prevedono che la prova possa essere fornita come in precedenza. Per la documentazione probatoria si rinvia ad una informativa specifica.

Le operazioni a catena - chiara individuazione della fornitura con movimentazione (non imponibile)
In passato, ci sono state talvolta punti di vista diversi sulla classificazione delle forniture con movimentazione (non imponibili), in particolare nel caso di trasporto/spedizione da parte dell'intermediario. Dal 1° gennaio 2020, l'intermediario che si fa carico del trasporto ha la possibilità di considerare la sua fornitura come la fornitura con movimentazione (non imponibile) se presenta al suo fornitore a monte il numero di partita IVA del paese di partenza della merce. Questo nuovo regolamento si applica alle operazioni a catena con imprenditori UE e non UE, nonché se l'ultimo della serie è un privato.

Aliquota fiscale ridotta per e-book, e-paper e altre pubblicazioni elettroniche

Le pubblicazioni elettroniche (ad es. libri, opuscoli, giornali, ecc.) saranno soggette all'aliquota ridotta del 10%.

Detrazione IVA per E-bikes
Corrispondentemente alla possibilità di detrazione dell'IVA per le auto elettriche, dal 1° gennaio 2020 sarà consentita anche la detrazione IVA per i prestazioni relative E-bikes (ricomprese di fatto tutte le biciclette elettriche) con emissioni di CO2 pari a 0 grammi/km.

Aumentato il limite di fatturato per piccole imprese (Kleinunterhnemer)

Fino al 31 dicembre 2019, una piccola impresa poteva avvalersi dell’esenzione IVA se il suo fatturato non superava i 30.000 EUR netti per periodo d'imposta. A partire dal 1° gennaio 2020, tale limite sarà portato a 35.000 EUR netti (42.000 EUR lordi).
Necessità di agire: se non ci si vuole avvalere di un'esenzione si può optare per al tassazione ordinaria con apposita richiesta di rinuncia (Verzichtserklärung). La rinuncia può essere anche in corso d'anno o addirittura dopo la liquidazione delle imposte a seguito della presentazione della dichiarazione annuale IVA ed l'opzione per la tassazione ordinaria è vincolante per almeno cinque anni.


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compilato il 25.11.2019
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