Novità nell’Exit Tax

La legge di bilancio 2018 ha introdotto dei cambiamenti in materia di exit tax, materia già oggetto di revisione a partire dall’1 gennaio 2016.

Quando su beni aziendali sussiste una limitazione della tassazione austriaca (per esempio perché un bene aziendale viene trasferito in una stabile organizzazione estera) viene applicata l’Exit Tax secondo il § 6, punto 6 della legge sull’imposta sui redditi (EStG). Quando dei beni aziendali sono spostati all’interno dell’Unione Europea o rispettivamente nel SEE si configura una vendita figurativa.

L’emersione della base imponibile e il relativo debito d’imposta può essere rateizzato. Queste rate erano prima dell’attuale modifica da distribuire uniformemente su sette anni per beni appartenenti alle immobilizzazioni e su due anni per beni appartenenti al capitale circolante.

In recepimento della direttiva “Anti Tax Avoidance Directive – ATAD” ora la rateizzazione viene abbreviata su cinque anni per i beni aziendali appartenenti alla immobilizzazioni, mentre rimane invariata in due anni sui beni appartenenti al capitale circolante.
Inoltre i seguenti fatti giuridici causano una immediata decadenza della rateizzazione:
  • I beni aziendali o le aziende di cui fanno parte o le stabili organizzazioni a cui sono stati attributi vengono ceduti;
  • trasferimento della sede sociale oppure del luogo di direzione amministrativa di una società al di fuori dell’UE oppure del SEE;
  • apertura di una procedura concorsuale in capo al soggetto passivo;
  • ritardo di pagamento di una rata di almeno tre mesi dalla scadenza.
Questi cambiamenti nel caso di un trasferimento entrano in vigore a partire dall’1 gennaio 2019.


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compilato il 22.10.2018
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