Responsibilità del committente nel settore edile

Per le imprese edili (appaltante), che danno attività in subappalto, c'è ormai da alcuni anni la responsabilità (Auftraggeberhaftung, AGH) della corresponsione dei contributi dei lavoratori del subappaltatore.
Dal primo gennaio 2015 entrano finalmente in vigore alcune semplificazioni.

La responsabilità per il committente che da in subappalto decade quando il subappaltatore rientra nella lista delle imprese esenti ovvero la cosiddetta lista HFU, ossia la lista delle aziende prive di responsabilità visto il costante corretto adempimento degli obblighi contributivi, o quando l'appaltante stesso provvede a versare la ritenuta AGH nei termini di legge su quanto dovuto al subappaltatore.
Finora si ha l'inserimento del subappaltatore nella lista HFU solo in presenza di determinate condizioni, come il fatto che il personale impiegato dal subappaltatore fosse direttamente assunto dal subappaltatore stesso (registrati presso l'ASVG).

Possibilità di inserimento nella lista HFU per subappaltatori senza dipendenti
Per appaltatori senza lavoratori dipendenti finora non era previsto l'inserimento nella lista HFU. Dal primo gennaio 2015 c'è anche per tali imprese questa possibilità sotto le seguenti condizioni:
  • l'azienda non è una persona giuridica;
  • l'impresa opera da almeno 3 anni nel settore edile del § 19 Abs 1a UStG;
  • non ha dipendenti;
  • è assicurata obbligatoriamente presso l'ente previdenziale per le imprese e lavoratori autonomi ovvero la GSVG;
  • corrisponde gli importi in scadenza entro il 15 di ogni mese successivo al trimestre (non si considerano debiti fino ad Euro 500,00) e
  • deve inviare un'apposita istanza scritta al centro Diensleistungszentrum.

Versamenti del committente/appaltante all'unità sanitaria locale
Un ulteriore semplificazione è anche il fatto che il committente può ora versare le ritenute AGH al centro Dienstleistungszentrum della cassa sanitaria di Vienna anche per subappaltatori che non dispongono del numero di registrazione come datori di lavoro. Tale registrazione era fino al 31 dicembre 2014 obbligatoria. Ciò costituiva un grande svantaggio per l'appaltante, che si ritrovava responsabile, nel caso in cui il subappaltatore non impiegava personale proprio. Il committente non aveva in tal caso alcuna possibilità, in mancanza del numero di registrazione del subappaltatore come datore di lavoro, di versare le ritenute AGH e di liberarsi quindi dalla responsabilità di versamento.


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compilato il 2.2.2015
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